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Con la sentenza 4000/05, depositata martedì scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, che aveva già in precedenza rigettato l’istanza cautelare (ordinanza n. 533/05), ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso promosso per ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale che ha stabilito il diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali.
Il tribunale ha accolto l’eccezione sollevata dal Comune, stabilendo che la causa rientra nella sfera di competenza del giudice ordinario, poiché i ricorrenti hanno agito a tutela di un proprio diritto soggettivo quale quello di elettorato attivo e passivo. (e.v.)
Torino, 15 Dicembre 2005