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COMUNICATO
STAMPA |
LEGGE MERLONI, È POSSIBILE VERIFICARE LE OFFERTE ANOMALE. IL TAR PIEMONTE DÀ RAGIONE ALLA CITTÀ DI TORINO |
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione comunale di assoggettare a verifica in contraddittorio con le imprese (nelle gare di lavori pubblici di valore sottosoglia) le offerte anomale, anziché escluderle automaticamente, ciò configurandosi come corretta interpretazione della Legge Merloni.
La sentenza, depositata l’11 ottobre scorso offre un importante precedente per tutti gli enti pubblici: secondo il Tar Piemonte, infatti, l’art.21 comma 1bis della legge 109/94 (come modificato dalla Legge Merloni che si riferisce – appunto - alle gare di valore inferiore a cinque milioni di euro) non prescrive l’obbligo inderogabile, da parte delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad esclusione automatica delle offerte anomale, ma afferma che, a fronte di un interesse pubblico prevalente, la norma possa consentire alla pubbliche amministrazioni di verificare l’offerta in contradditorio con l’impresa proponente.
Nell’affermare detto principio il Giudice amministrativo ha riconosciuto il valore di interesse pubblico, diverso e superiore, alla motivazione addotta dalla Città di Torino nella deliberazione del 28/1/2003 in ordine alla necessità di contrastare “l’alterazione della normale dinamica concorrenziale” che era emersa in sede di indagine della Procura della Repubblica, alterazione favorita dell’automatismo dell’esclusione delle offerte anomale
Il ricorso, presentato dall’impresa edile Secap spa con l’avvocato Videtta contro il Comune di Torino, difeso dalla Civica Avvocatura, era riferito alla gara per la ristrutturazione della palazzina ex Elli Zerboni di corso Venezia 11, destinata a nuova sede dell’Ostello per la Gioventù. L’impresa aveva ritenuto contrastante con la legge nazionale la scelta del criterio di verifica in contraddittorio dell’anomalia.
Il Tar si era già pronunciato nel dicembre dell’anno scorso. In sede cautelare, aveva ritenuto infondato il ricorso dell’impresa “in quanto il bando di gara appare emesso legittimamente e legittimamente non ha previsto l’esclusione delle offerte”. Oggi il pronunciamento definitivo che accoglie le tesi del Comune.
(mm)
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