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COMUNICATO STAMPA
RESPINTO DAL CONSIGLIO DI STATO IL RICORSO CONTRO LA GARA “ELLI ZERBONI” IN MERITO ALLE PROCEDURE SCELTE PER L’AGGIUDICAZIONE
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Il Consiglio di Stato ha respinto il 21 maggio scorso l’appello presentato, in sede cautelare, dall’impresa edile Secap Spa contro il Comune di Torino, in merito alla gara per la ristrutturazione della palazzina ex Elli Zerboni di corso Venezia 11, destinata a nuova sede dell’Ostello per la Gioventù. L’impresa aveva ritenuto contrastante con la legge nazionale la scelta fatta da questo ente di adottare, nelle aggiudicazioni degli appalti per i lavori pubblici, il criterio del massimo ribasso o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione delle offerte anomale in sostituzione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, individuata con una media ponderata come indicato dalla legge Merloni. La Secap Spa ha presentato appello ad aprile, quattro mesi dopo il pronunciamento del Tar Piemonte che, sempre in sede cautelare, aveva ritenuto nel dicembre scorso infondato il ricorso dell’impresa “in quanto il bando di gara appare emesso legittimamente e legittimamente non ha previsto l’esclusione delle offerte”.

Le motivazioni del Comune
Il 27 gennaio 2003, a seguito delle inchieste della magistratura torinese che hanno visto coinvolti geometri dell’amministrazione comunale e titolari di imprese, la Giunta comunale aveva infatti approvato una delibera che stabiliva “l’applicazione del criterio di aggiudicazione al maggior ribasso o all’offerta economicamente più vantaggiosa, con verifica delle offerte anomale, anche per le gare sotto soglia, privilegiando il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in tutti i casi in cui le caratteristiche dei lavori consentano la definizione dei parametri sui quali è possibile valutare l’offerta”.
Inoltre, veniva deliberato il divieto di subappalto tra l’impresa vincitrice di una gara e altre ditte che abbiano concorso alla stessa gara d’appalto e il “Codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali di lavori”.
Con questa delibera si dava esecuzione a principi di rango superiore, quelli della Comunità europea sulla concorrenza. Infine, sia il superamento della Legge Merloni sia il divieto di subappalto ai concorrenti nella stessa gara erano entrambe previste dalla proposta di legge regionale presentata dalla Giunta regionale del Piemonte.

Perché stabilire nuove regole?
Il Comune di Torino ha ritenuto di applicare il criterio adottato dalla Comunità europea in quanto tutela il principio di concorrenzialità, trasparenza e proporzionalità, mentre il metodo indicato dalla Legge Merloni ha dimostrato di contrastare l’attività imprenditoriale, affidando l’aggiudicazione di un appalto al caso o alla conoscenza dei metodi statistici. D’altronde, in sede penale, gli stessi imprenditori inquisiti hanno riconosciuto che le norme Merloni penalizzano il mercato e facilitano gli accordi per pilotare l’esito delle gare.

Il Consiglio di Stato, nel respingere la richiesta di riforma dell’ordinanza del Tar, non ha ritenuto entrare nel merito senza un’adeguata valutazione della complessità della materia, ma ha giudicato prevalente l’interesse pubblico al sollecito completamento dell’opera.
(mm)

Torino, 26 Maggio 2004
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