La Giunta Comunale, con la deliberazione 2003/3981/68, ha introdotto alcune modifiche nell’iter di concessione delle autorizzazioni per installare antenne a servizio della telefonia cellulare.
Con il decreto 198 del 2002, più noto come “decreto Gasparri”, sono state infatti introdotte nuove regole per l’installazione di impianti per la telefonia mobile, ed in particolare all’articolo 3 (comma 2) si specifica che “le infrastrutture di telecomunicazione per impianti radioelettrici, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compa-tibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento”.
Al Comune, prima tutore dell’osservanza delle regole applicative del Piano Regolatore, resta quindi secondo il “Decreto Gasparri” un compito di verifica puramente documentale. Le norme di indirizzo per gli impianti di telefonia, contenute nell’articolo 31 bis della variante 37 allo stesso Piano Regolatore, non risulterebbero così più applicabili.
Poiché l’articolo 6 del decreto consente di ridurre sotto i 90 giorni prescritti i tempi di concessione delle autorizzazioni il Comune ha deciso, vista la disponibilità dei gestori di telefonia, di accorciare i tempi di concessione per istallare o modificare gli impianti se gli interventi non sono in contrasto con il “vecchio” articolo 31 bis del PRG e se i gestori intendono fornire gli esiti di misurazioni e monitoraggi delle emissioni elettromagnetiche degli impianti mettendoli a disposizione per i controlli avviati dalla Divisione Ambiente.
Se gli impianti saranno “a norma” secondo quanto previsto dal Piano Regolatore (tipologia, distanze etc.), lo Sportello Unico per le Imprese concederà le necessarie autorizzazioni entro 60 giorni invece di 90, mentre nel caso in cui in gestori presentino e mettano a disposizione i monitoraggi delle emissioni elettromagnetiche l’iter si ridurrà a 40 giorni. (e.v.)
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