Scadono il 28 febbraio i termini per presentare la domanda al fine di ottenere il contributo a sostegno della locazione, riservato alle fami-glie residenti a Torino che necessitano di un sostegno economico per il pagamento del canone di affitto. Riproponiamo i contenuti del provvedimento e le modalità di consegna delle domande.
Chi può fare domanda
Tutti coloro che nel 2001 conducevano in affitto un alloggio di categoria catastale A2, A3, A4, A5 o A6, con contratto registrato a proprio nome, e che:
1. nel 2001 avevano un reddito annuo lordo complessivo (dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia al momento della pubblicazione del bando ossia il 13 gennaio 2003), non su-periore a Euro 9.941,33 (lire 19.249.100) e pagavano un canone annuo di af-fitto che incideva su tale reddito almeno per il 12%. Il reddito da considerare è quello complessivo lordo dell’attuale nucleo familiare relativo all’anno 2001, diminuito di Euro 516,46 (lire 1.000.000) per ogni figlio a carico (considerato tale ai sensi della normativa fiscale vigente – ossia è a carico un figlio che, a prescindere dall’età, abbia avuto nel 2001 un reddito annuo lordo inferiore a Euro 2.840,51, pari a lire 5.500.000).
2. oppure , nel 2001 avevano un reddito annuo lordo (dato dalla somma dei red-diti di tutti i componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia al momento della pubblicazione del bando ossia il 13 gennaio 2003) non supe-riore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, di cui alla tabella sottoindicata, il cui canone annuo di affitto incideva su detto reddito almeno per il 18%. Tale reddito verrà conteggiato con una riduzione di euro 516,46 (lire 1 milione) per ogni figlio a carico (considerato tale ai sensi della normativa fiscale vigente – ossia è a carico un figlio che, a prescindere dall’età, abbia avuto nel 2001 un reddito annuo lordo inferiore a Euro 2.840,51 – pari a lire 5.500.000).
Limiti di reddito per ogni nucleo familiare
Componenti della famiglia conviventi
Limiti di reddito (per lavoro dipendente e autonomo)
1 o 2 persone € 16.777,98 (pari a lire 32.486.700)
3 persone € 20.469,14 (pari a lire 39.633.774)
4 persone € 23.824,73 (pari a lire 46.131.114)
5 o più persone € 26.844,77 (pari a lire 51.978.720)
Il canone da considerare è quello pagato per l’anno 2001 il cui ammontare risulta dal contratto o da più contratti di locazione, regolarmente registrato/i, intestato/i al richiedente, al netto delle spese accessorie e delle eventuali morosità.
Chi è escluso
Oltre coloro che non possiedono i requisiti di cui al precedente paragrafo, sono esclusi dalla possibilità di accedere al fondo:
a. il nucleo familiare che nel 2001 era in affitto in un alloggio di categoria cata-stale A1, A7, A8, A9 e A10;
b. il nucleo familiare nel quale uno o più componenti è titolare di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati in provincia di Torino;
c. il nucleo familiare nel quale uno o più componenti è titolare di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualunque località del territorio nazionale di cate-goria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10.
Come verrà determinato il contributo
L’incidenza del canone sul reddito si calcola facendo il rapporto tra l’ammontare del canone dichiarato nella domanda e il reddito, eventualmente diminuito in ra-gione dei figli a carico, del nucleo familiare.
Il contributo spettante al richiedente avente titolo, compatibilmente con le risorse finanziarie ripartite dalla Regione Piemonte ai singoli Comuni, è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto canone/reddito al 12% o al 18%, a seconda della fascia di appartenenza. Tale contributo così determinato non potrà comunque superare i seguenti massimali:
1) per i nuclei familiari con reddito annuo imponibile non superiore a Euro 9.941,33 (lire.19.249.100), l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 12% ed il contributo da assegnare non può esere superiore a Euro 3.098,74 (lire 6 milioni);
2) per i nuclei familiari il cui reddito non superiore al vigente limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, di cui alla tabella sopraindicata, l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 18% e il contributo non può comunque es-sere superiore a Euro 2.324,06 (lire 4,5 milioni).
Incremento del 25 per cento
Il contributo determinato con i criteri di cui sopra può essere ulteriormente incre-mentato del 25% a favore dei nuclei familiari in possesso delle seguenti caratteri-stiche di “particolare debolezza sociale”:
presenza di persona ultrasessantacinquenne
presenza di disabili con percentuale di invalidità uguale o superiore al 67%. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione che dichiari tale invalidità
presenza di sfratto esecutivo per finita locazione (con notifica del precetto o monitoria di sgombero)
presenza di 2 o più figli a carico (ossia è a carico un figlio che, a prescindere dall’età, abbia avuto nel 2001 un reddito annuo lordo inferiore a Euro 2.840,51 – pari a lire 5.500.000).
In alternativa all’incremento del contributo del 25%:
i nuclei familiari aventi le caratteristiche di particolare debolezza sociale sopraindi-cate potranno accedere al presente Fondo Nazionale anche ove abbiano avuto nel 2001 un reddito complessivo superiore, per non oltre il 25%, ai limiti di reddito sopraindicati.
Modalità e tempi di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando apposito modulo fornito gratuitamente dalla Città di Torino. Tale modello è disponibile, presso: i “centri di raccolta” sottoindicati, le sedi delle Circoscrizioni, e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in p.za Palazzo di Città n. 9/a.
La domanda potrà essere presentata, dal 13 gennaio al 28 febbraio 2003, presso i seguenti Centri di raccolta:
V. San Domenico, 11
V. M. Ortigara, 95
V. S. Benigno, 22
Lunedì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30
Martedì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30
Mercoledì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30
Giovedì 8,30 – 12,30 / 13,30 – 15,30
Venerdì 8,30 – 13,30
Le domande non firmate o consegnate dopo il giorno 28 febbraio 2003 non saranno ammesse al contributo e non potranno essere oggetto di ri-corso.
La domanda potrà inoltre essere spedita per posta con raccomandata AR, entro il giorno 28 febbraio 2003, esclusivamente al seguente indirizzo: “Città di Torino - Settore Bandi e Assegnazioni – via Palazzo di Città n. 20 – 10122 Torino”. Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione (non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o recanti la data di spedizione successiva a tale termine).
La Città non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli arti-coli 46 e 47 del Dpr. 28/12/00 N. 445), la veridicità dei dati riportati nella doman-da, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente bando.
A partire dal giorno 21 aprile e fino al 9 maggio 2003 verrà pubblicato l’elenco provvisorio degli aventi diritto al contributo compilato sulla base delle autocertifi-cazioni presentate. Tale elenco sarà consultabile presso i “centri di raccolta”, le sedi delle Circoscrizioni, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Eventuali opposizioni potranno essere presentate, in forma scritta dal 21 aprile al 9 maggio 2003, presso le sedi abilitate alla raccolta delle domande. Tali opposizio-ni saranno ammesse unicamente se riferite ad errori materiali e non a condizioni non segnalate dal richiedente.
Dopo l'esame delle opposizioni, da parte del Settore Bandi e Assegnazioni del Co-mune di Torino, verrà predisposto l’elenco degli aventi titolo al contributo sulla ba-se di quanto autocertificato nella domanda.
Tale elenco darà diritto al pagamento del contributo a meno che l’ufficio compe-tente, dopo aver proceduto alle verifiche amministrative disposte per legge, non contesti, con l’avvio di un procedimento di decadenza, la veridicità delle dichiara-zioni rese in domanda.
Le verifiche amministrative si concentreranno sulle autocertificazioni relative a: re-sidenza in Torino, composizione nucleo familiare, sussidio erogato dalla Città, red-dito complessivo, importo canone corrisposto, estremi registrazione del contratto e dell’effettivo pagamento del canone, proprietà immobiliari.
Quando verrà erogato il contributo
La Città di Torino comunicherà alla Regione Piemonte, nel termine stabilito dalla delibera della Giunta Regionale n. 10-7688 del 18 novembre 2002 l’effettivo fabbi-sogno per l’erogazione del contributo agli aventi diritto. Il pagamento è subordi-nato all’effettivo trasferimento dei fondi alla Città di Torino e alle relative verifiche di legge.
Come verrà erogato il contributo
Gli aventi diritto potranno scegliere tra le seguenti possibilità di pagamento:
a. tramite accredito sul proprio c/c bancario o postale;
b. mediante spedizione di assegno non trasferibile pagabile presso qualsiasi agenzia CRT.
c. (E’ ammessa, dal 9 settembre 2003, la richiesta di delega alla riscossione del contributo per impedimento del beneficiario, dovuto a gravi ragioni di salute)
Per ulteriori informazioni sono attivati i seguenti numeri di telefono: 011- 4434015 / 4434016 / 4434019
(m.m.)
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