CITTA' DI TORINO - COMUNICATO STAMPA
APPALTI COMUNALI E CODICE ETICO
Le indagini giudiziarie sviluppatesi ormai da più di un anno nell’ambito degli appalti pubblici e volte ad accertare l’esistenza di episodi di “turbativa” da parte di parecchie imprese, hanno indotto la Città ad avviare un monitoraggio interno, con particolare riferimento al problema della salvaguardia della concorrenza.

Le modalità di aggiudicazione entrate in vigore con la “Legge Merloni” che sotto soglia impongono l’aggiudicazione con il sistema della “media” delle offerte presentate, hanno determinato quella che la deliberazione approvata martedì sera dalla Giunta comunale definisce una “progressiva omogeneizzazione delle offerte presentate dai concorrenti, che se pure non censurabile sul piano amministrativo e legale, pone non pochi interrogativi”. Un fenomeno accentuatosi negli ultimi mesi del 2002, si legge nel documento, “raggiungendo livelli paradossali, con decine e decine di offerte nella stessa gara distanziate tra loro di centesimi o millesimi di punto percentuale”. Un fatto che per la Giunta, “indipendentemente dall’esito delle indagini attualmente in corso da parte dell’Autorità giudiziaria e dall’accertamento di eventuali responsabilità, testimonia un’alterazione della normale dinamica concorrenziale”.
Da questa situazione, “di anomalia ed eccezionalità”, deriva l’adozione da parte dell’esecutivo di Palazzo Civico di provvedimenti straordinari sul piano amministrativo, “in applicazione del principio di autotutela da parte dell’Amministrazione comunale
Questi provvedimenti riguardano le modalità di aggiudicazione, l’adozione di un Codice etico , l’ammissione alla gara dei concorrenti e il subappalto.
Con la deliberazione approvata martedì scorso, viene stabilita “l’applicazione del criterio di aggiudicazione al maggior ribasso o all’offerta economicamente piùvantaggiosa, anche per le gare sotto soglia, privilegiando il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in tutti i casi in cui le caratteristiche dei lavori consentano la definizione dei parametri sui quali è possibile valutare l’offerta”.
Inoltre, viene deliberato il divieto di subappalto tra l’impresa vincitrice di una gara e altre ditte che abbiano concorso alla stessa gara d’appalto.

Il ricorso a questa delibera disattende la Legge Merloni in quanto rispetta una normativa di rango superiore, quella europea sulla concorrenza. Infine, sia il superamento della Legge Merloni sia il divieto di subappalto ai concorrenti nella stessa gara sono entrambe previsione della proposta di legge regionale presentata dalla Giunta regionale del Piemonte.

L’Osservatorio sugli appalti, istituito nel dicembre del 2001, riceve dalla Giunta l’incarico di “individuare volta per volta (su segnalazione del direttore del Servizio centrale del Servizio contratti e appalti e del responsabile del procedimento) le gare in cui sia ravvisabile un’anomalia della dinamica concorrenziale, ai fini o meno dell’aggiudicazione provvisoria”.
Al tempo stesso, la deliberazione incarica gli uffici competenti di “verificare la possibilità di riprogrammare ed accorpare le gare d’appalto sulla base della destinazione funzionale”, nonché di “ridurre ovunque possibile il ricorso alla manutenzione ordinaria, coordinandola più efficacemente con gli interventi di manutenzione straordinaria”.

Infine, viene adottato il Codice etico degli appalti comunali (testo integrale)

Torino, 30 Gennaio 2003
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