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COMUNICATO STAMPA
IL 'CODICE ETICO' IN BREVE
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Il Codice etico degli appalti comunali, varato dalla Giunta nel corso della riunione di martedì scorso, è ispirato oltre che al codice emanato dal Ministero della Funzionepubblica nel novembre del 2000, ad esperienze europee come il “Codice di buona condotta amministrativa” approvato dal Parlamento di Strasburgo nel settembre del 2001. Il Codice etico è suddiviso in due parti: la prima riguarda le imprese e la seconda i dipendenti comunali.

1) Codice etico delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali di lavori.
Costituisce “parte integrante di tutti di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune”. Vincola le imprese ad agire “nel rispetto dei princìpi di buona fede” e di “correttezza professionale e lealtà” nei confronti del Comune e delle altre ditte. Una copia del Codice sarà allegata alla documentazione di gara e dovrà essere controfirmata per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta, pena l’esclusione dalla gara. La violazione del codice etico comporterà esclusione dalla gara o annullamento dell’aggiudicazione. La violazione delle norme, oltre a provocare “la rescissione del contratto per colpa della ditta” ne comporterà l’esclusione dalle gare indette dal Comune per tre anni.

Il Codice sottolinea poi la necessità di rispettare le norme per la tutela dellaconcorrenza e del mercato previste dalla legge, fornendo una sintetica definizione: “si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza”. A questo proposito sono indicati in particolare i seguenti comportamenti illeciti: le promesse di vantaggi in cambio di aggiudicazione di appalto alla persona responsabile dell’aggiudicazione, il tacere dell’esistenza di accordi illeciti, gli accordi per concentrare prezzi o condizioni di offerta, la concessione di vantaggi ad altri concorrenti in cambio di un loro ritiro.

Viene poi richiamato l’obbligo per le ditte di “non avvalersi di forme di controllo o collegamento con altre imprese” né di “forme di collegamento sostanziale per influenzare l’andamento delle gare di appalto”. Inoltre, è fatto obbligo alle ditte di astenersi “da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti “: in particolare è fatto divieto di “offrire denaro o doni ai dipendenti “o a loro parenti, salvo doni di modico valore, o di “esaminare o proporre opportunità d’impiego e/o commerciali” a vantaggio personale dei dipendenti.
Le ditte sono anche tenute a segnalare al Comune “qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione” durante la gara o nel corso dell’esecuzione del contratto. Ugualmente, “qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti” dovrà essere segnalata all’Amministrazione.

2) Codice etico del dipendente negli appalti comunali

Il documento riguarda in particolare i “dipendenti, collaboratori o incaricati” che intervengono su “appalti, negoziazioni e contratti”, compresi esecuzione de lavori e relativi collaudi. Particolare attenzione viene riservata ai possibili “conflitti d’interessi”.
Sono richiamati l’obbligo all’imparzialità nei confronti delle ditte ed al puntuale svolgimento delle proprie mansioni.
Anche il vincolo della riservatezza, “fermo restando il rispetto delle norme e regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso”, viene ribadito, in particolare per quanto concerne “i procedimenti di gara e i nominativi de concorrenti prima dell’aggiudicazione”.
I dipendenti di Palazzo Civico sono inoltre tenuti a mantenere “una posizione di indipendenza”, evitando di decidere o operare in “situazioni anche solo apparenti, di conflitto d’interessi”. Non dovranno svolgere attività in contrasto con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio, evitando situazioni lesive di interessi o dell’immagine del Comune e informando il proprio dirigente sull’eventuale loro partecipazione ad organizzazioni, enti o aziende coinvolti nell’attività negoziale dell’ufficio.
Ai dipendenti è inoltre fatto obbligo di astenersi “dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri”, di conviventi o di parenti (entro il quarto grado) o che comportino “gravi ragioni di convenienza”.
Ribadendo un principio più volte formulato in passato anche in diverse disposizioni ministeriali, è proibito al dipendente di chiedere o accettare per sè o per altri regali o “altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate”. Proibito anche accettare o detenere per uso personale “utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni d’ufficio.”
Vengono ancora sottolineati gli obblighi di non accettare, da soggetti che non siano il Comune, retribuzioni per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio e di non accettare incarichi di collaborazione con ditte che abbiano forniture o appalti comunali o ne abbiano avuti nei due anni precedenti.

I dipendenti inoltre non concluderanno per conto del Comune contratti con imprese con le quali, nei due anni precedenti, abbiano stipulato contratti a titolo privato.

Anche i collaudi e il controllo sui lavori sono sottoposti a regole precise, con il richiamo all’”oggettività” ad al rispetto dei tempi stabiliti, esplicitando l’obbligo di rispettare “rigorosamente l’ordine progressivo” nelle operazioni di pagamento.

Particolari obblighi sono previsti per i dirigenti, che sono tenuti, oltre che a rispettare gli obblighi previsti per tutti i dipendenti, a vigilare sull’operato dei medesimi e a collaborare attivamente ai controlli disposti da Comune, autorità amministrative o magistratura.

La violazione delle norme del Codice comporta per i dipendenti sanzioni disciplinari e conseguenze sulla carriera (assegnazione di incarichi, collocazione, valutazioni e d incentivi economici)

Torino, 30 Gennaio 2003
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