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COMUNICATO STAMPA
DALLA PROSSIMA SETTIMANA IL BLOCCO DEL TRAFFICO PER I MEZZI NON ECOLOGICI
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Diventa operativo la prossima settimana il "Piano d'Azione provinciale per la riduzione del rischio di superamento di valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera" approvato dalla Giunta Provinciale il 23 aprile 2003. Le limitazioni del traffico veicolare non ecologico hanno decorrenza dal 22 ottobre 2003.

Il Piano d’Azione stabilisce che, allo scopo di contenere il rischio di emergenze per una forte concentrazione nell’aria di sostanze inquinanti, soprattutto di micropolveri, sia fatto divieto di circolazione ai veicoli non ecologici, nelle giornate di mercoledì e giovedì, dalle ore 8 alle ore 18,30.

Per i veicoli commerciali non ecologici, si è concordato con le associazioni di categoria che nel territorio del Comune di Torino siano osservati i seguenti orari di divieto di circolazione: sempre il mercoledì e giovedì, dalle ore 12 alle ore 18 per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per il trasporto cose - dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 per i veicoli utilizzati dagli ambulanti o dalle aziende di trasloco.

Il Piano d'Azione provinciale è stato presentato, valutato e concordato con i Comuni inseriti in zona 1 dalla D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-762, che sono: Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Frossasco, Grugliasco, Ivrea, Mathi, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Ozegna, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Torino, Venaria, Vinovo, Volpiano.

L’ordinanza invita inoltre i cittadini a “usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale” e a “gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C” e limitando “al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti”.

Segue il testo dell’ordinanza della Città di Torino che contiene, oltre a quanto già detto, le categorie di automobilisti esentate e le strade di accesso alla città dove è possibile circolare.

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COMUNE DI TORINO
Divisione Verde e Ambiente
Settore Tutela Ambiente

LA DIRIGENTE

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n* 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, di limitare la circolazione sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n* 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.
Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la ``valutazione della qualità dell'aria ambiente'' prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.
Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 400-94695 del 23 aprile 2003 con la quale si approva il Piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, e la successiva deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 1329-267005 del 17 ottobre 2003 con la quale vengono apportate alcune modifiche e integrazioni al piano stesso.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 2003 (meccan. N. 2003-07401/021) che ha recepito il Piano d'azione di cui sopra.
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2003 (meccan. N. 2003-084717/021) che ha recepito le modifiche e le integrazioni del Piano di azione, apportate dalla Giunta provinciale in data 17 ottobre 2003.
Considerato che la citata deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2003 ha inoltre approvato:
- le limitazioni alla circolazione dei veicoli non ecologici nel periodo 22 ottobre 2003 - 31 marzo 2004 e le relative esenzioni, così come previste nel Piano di azione provinciale;
- l'elenco delle strade del territorio cittadino escluse dalle limitazioni alla circolazione;
- gli orari di divieto di circolazione dei veicoli non ecologici utilizzati da imprese per attività lavorativa o per trasporto cose.
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città di Torino;

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

dal 22 ottobre 2003 al 31 marzo 2004

1) il divieto di circolazione dei veicoli non ecologici nelle giornate di mercoledì e giovedì con i seguenti orari, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 17.10.2003:
a) dalle ore 12 alle ore 18: divieto di circolazione per i veicoli utilizzati da imprese per attività lavorative o per il trasporto cose;
b) dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00: divieto di circolazione per i veicoli utilizzati dagli ambulanti o dalle aziende di trasloco;
c) dalle ore 8 alle ore 18,30: divieto di circolazione per tutti gli altri veicoli non compresi nei punti a) e b).
2) Fanno eccezione e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 17.10.2003:
a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
b) veicoli anche non ecologici purché funzionanti a metano e a Gpl;
c) motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE cap.5;
e) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
g) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico limitatamente agli interventi urgenti ed indifferibili;
h) veicoli con targa estera.
3) Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata documentazione, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 17.10.2003:
a) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario
c) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
d) veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso;
e) veicoli utilizzati da imprese per:
- interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza;
- il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture sanitarie;
- il trasporto di medicinali;
con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l’attività dell’azienda. L’intervento deve essere documentato con certificazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione), dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l’orario dell’intervento o del trasporto.
f) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
g) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
h) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;
i) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
j) veicoli o mezzi d'opera di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
k) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
l) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
m) veicoli con targa "Prova" e veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
n) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art 60 del codice della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario ASI.
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
4) Il presente provvedimento si applica sul territorio compreso nei confini comunali, fatta eccezione per le seguenti strade, come previsto nella citata deliberazione della Giunta Comunale del 17.10.2003:
a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
b) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) il parcheggio “Park & Ride” di corso Unione Sovietica e i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - strada del Drosso - corso Orbassano (tratto confine / Tazzoli) - corso Settembrini - corso Tazzoli - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano - corso Giovanni Agnelli (tratto Tazzoli / Caio Mario);
c) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) – via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) – via Stampini – strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
d) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgné – corso Vercelli da strada Cuorgné a corso Romania – corso Romania - strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
e) le vie che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto confine / imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità d'Italia / bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
f) tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri dal confine fino a corso Giovanni Lanza, corso Casale da piazzale Marco Aurelio al confine;
g) corso Sacco e Vanzetti da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso Marche da strada Antica di Collegno a corso Francia;
h) strada di Settimo dallo svincolo della Tangenziale a via Puglia, via Puglia e lungostura Lazio.
5) Veicoli non ecologici: veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):
a) veicoli per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive);
b) veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
c) veicoli per trasporto di cose ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
d) veicoli per trasporto di cose ad accensione spontanea (diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive;
e) veicoli per trasporto di cose ad accensione spontanea (diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive.
6) Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi di legge.


AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 legge 15/68, sono punite ai sensi del Codice Penale.
AVVISA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
(mm)

Torino, 17 Ottobre 2003
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