Nessuna novità di rilievo nel testo
dell'ordinanza firmata oggi dal sindaco Sergio Chiamparino e
che ripropone il blocco della circolazione a targhe alterne.
Il provvedimento riprende le limitazioni al traffico indicate
nell'ordinanza della settimana scorsa.
La circolazione e vietata nei giorni pari per i veicoli la cui
ultima cifra della targa e dispari (mercoledi 6 possono cioe
circolare esclusivamente i veicoli la cui ultima cifra della
targa e pari, compreso lo zero), e nei giorni dispari per i veicoli
la cui ultima cifra della targa e pari
(giovedi 7 possono cioe circolare esclusivamente i veicoli la
cui ultima cifra della targa e dispari).
Ecco il testo dell'ordinanza.
Ordinanza n° 383
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della
Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n? 285, con i quali
si da facolta ai comuni, per motivi di tutela della salute, di
sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade
comunali;
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in
Citta, misurata dal sistema di rilevamento della qualita dell'aria
gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene
le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti
rispetto al precedente periodo e che il valore limite di 65 mcg/m3
(Direttiva 99/30/CE) da non superare piu di 35 volte l'anno,
e stato invece superato gia 31 volte nei primi 31 giorni del
2002;
Visti anche i preoccupanti valori del biossido di azoto che nel
mese di gennaio ha raggiunto lo stato di attenzione ben 7 volte
soprattutto nei giorni centrali della settimana;
Considerato che le previsioni atmosferiche indicano per i prossimi
giorni il persistere di condizioni sfavorevoli alla dispersione
degli inquinanti;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato
con D.
L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Citta di Torino;
ORDINA
1) Nei giorni mercoledi 6 e giovedi 7 febbraio 2002 su tutto
il territorio cittadino e vietata la circolazione dinamica dei
veicoli mossi da motore a combustione interna (esclusi i ciclomotori),
a qualsiasi uso destinati dalle ore 7,30 alle ore 19,00, nei
giorni pari per i veicoli la cui ultima
cifra della targa e dispari (mercoledi 6 possono cioe circolare
esclusivamente i veicoli la cui ultima cifra della targa e pari,
compreso lo zero), e nei giorni dispari per i veicoli la cui
ultima cifra della
targa e pari (giovedi 7 possono cioe circolare esclusivamente
i veicoli la cui ultima cifra della targa e dispari).
Gli autoveicoli ammessi alla circolazione a targhe alterne devono
rispettare le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato
sulla carta di circolazione):
a) gli autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina)
devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE
e successive;
b) gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati
al trasporto di persone devono essere di tipo omologato ai sensi
della direttiva 94/12/CE e successive;
c) gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati
al trasporto di cose se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate
devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE
e successive;
d) gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati
al trasporto di cose se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate
devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE
e successive.
2) Dal divieto di circolazione sono escluse
le seguenti vie:
a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul
territorio cittadino;
b) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale
Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Sud, e piu precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine
/ Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) -
corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso
Traiano sino a corso Unione Sovietica;
c) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio
delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Nord, e piu precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa
/ confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada
Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto
Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto
Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto -
corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
d) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso
Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo
corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali,
e piu precisamente:
strada Cuorgne - corso Vercelli da strada Cuorgne a corso Romania
- corso Romania.
e) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi del Lingotto
e piu precisamente corso Unita d'Italia - sottopasso del Lingotto
- bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza
nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
3) Le seguenti tipologie o categorie di veicoli
sono esentate dal rispetto delle targhe alterne e dal rispetto
delle caratteristiche costruttive di
cui alle Direttive 91/441/Ce, 94/12/Ce, 91/542/Cee, 93/59/Cee:
a) autoveicoli elettrici;
b) ciclomotori;
c) autoveicoli che utilizzano come carburante metano o Gpl;
d) motoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/Cee
(tutti gli altri devono rispettare le targhe alterne);
e) taxi in servizio, autobus in servizio di linea, autobus e
autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
f) veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia, dei
Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso in stato
di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
g) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap
e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate
con certificazione rilasciata dagli Enti competenti;
h) veicoli di proprieta di autoscuole in attualita di esercitazione
alla guida o esami di guida;
i) veicoli che debbano recarsi alla revisione gia programmata
(con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei
Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente
necessario;
j) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione
dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano
la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso
del mezzo pubblico; veicoli dei
lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata
dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione
dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione
del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
4) Le seguenti tipologie o categorie di veicoli
sono esentate dal rispetto delle targhe alterne e quindi possono
circolare nei giorni pari e nei giorni dispari:
a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di
esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
b) veicoli di medici in visita domiciliare con medico a bordo
e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli di infermieri
iscritti all'Albo Professionale in visita domiciliare; veicoli
di medici specialisti e ambulatoriali;
c) veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilita
nell'orario del blocco;
d) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari
che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone
affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare e indispensabile;
veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare
a persone la cui grave patologia e il nominativo della persona
che deve prestare assistenza risulta da certificazione rilasciata
dagli Enti competenti;
e) veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico
a bordo e
con tessera dell'Ordine professionale;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di merci;
g) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti
funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio
al luogo del funerale e ritorno);
h) veicoli di proprieta di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende
e degli Enti di servizio pubblico;
i) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi
di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio
ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica,
veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione
rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che
sono in servizio negli orari del blocco;
j) veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in
reperibilita e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza
con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi
urgenti e indilazionabili;
k) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992,
n°285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati
ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
l) veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del
Comune o
per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione
dell'Ente per cui lavorano;
m) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini
della citta.
n) veicoli della agenzie di recapiti urgenti in quanto esercenti
un servizio di interesse pubblico;
o) agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione
di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori
dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione
della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel
ruolo di
mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di
cui alla legge 39/1989;
p) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito,
sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante
dai documenti di viaggio;
q) veicoli utilizzati da Ispettori del Lavoro, quali Ufficiali
di Polizia Giudiziaria, con contrassegno rilasciato dalla Direzione
Provinciale del Lavoro e da Ispettori dell'ISPES (Istituto Superiore
per la Sicurezza sul Lavoro);
r) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione
per le funzioni del proprio ministero;
s) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente
rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio
Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio
C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale
per quanto concerne le
operazioni di trasloco;
t) veicoli di proprieta di ditte che vengono utilizzati per le
attivita corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo
copia dell'iscrizione stessa;
u) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano
a matrimoni o battesimi, purche forniti di adeguata documentazione
(sara sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni
rilasciate dai ministri officianti);
v) veicoli con targa "Prova";
Tutte le eccezioni di cui al precedente punto
4) sono concesse purche i veicoli rispondano alle caratteristiche
di cui al punto 1) e cioe:
veicoli ad accensione comandata di tipo omologato ai sensi della
direttiva 91/441/CEE e successive;
veicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto
di persone di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE
e successive;
veicoli di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate ad accensione
spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose di tipo omologato
ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive;
veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate ad accensione
spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose di tipo omologato
ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive;
L'orario ed il tragitto per cui e consentito
circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto,
si procedera ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92
per inosservanza del divieto di circolazione.
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potra
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con
la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 4 febbraio 2002 |