Torna all'indice Comune di Torino Ufficio Stampa
CERCA NEL SITO    
COMUNICATO STAMPA
BLOCCO DEL TRAFFICO A TARGHE ALTERNE DEL 30 E 31 GENNAIO

Oggi il sindaco Sergio Chiamparino ha firmato l'ordinanza n° 271 che ripropone il blocco del traffico a targhe alterne nelle giornate di mercoledi 30 e giovedi 31 gennaio 2002, dalle ore 7,30 alle ore 19.
Mercoledi 30 circoleranno i mezzi con targa pari e giovedi 31 i mezzi con targa dispari.

Rispetto alla settimana scorsa, il blocco e diventato piu severo verso le auto a benzina non catalizzate e i diesel non ecologici (immatricolati prima del 1/1/97): infatti, tali mezzi non possono circolare in entrambe le giornate del blocco, a prescindere dal numero di targa. Lo stesso vale per
quanti sono interessati dalle eccezioni, che restano valide soltanto in presenza di auto catalitiche ed ecodiesel.

Ecco il testo dell'ordinanza.

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n? 285, con i quali si da facolta ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in Citta, misurata dal sistema di rilevamento della qualita dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti rispetto al
precedente periodo e che il valore limite di 65 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare piu di 35 volte l'anno, e stato invece superato gia 24 volte nei primi 24 giorni del 2002;
Visti anche i preoccupanti valori del biossido di azoto che nel corrente mese di gennaio ha raggiunto lo stato di attenzione ben 7 volte soprattutto nei giorni centrali della settimana;
Considerato che le previsioni atmosferiche indicano per i prossimi giorni il persistere di condizioni sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Citta di Torino;

ORDINA
1) Nei giorni mercoledi 30 e giovedi 31 su tutto il territorio cittadino e vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna, a qualsiasi uso destinati dalle ore 7,30 alle ore 19,00, nei giorni pari per i veicoli la cui ultima cifra della targa e dispari
(mercoledi 30 possono cioe circolare esclusivamente i veicoli la cui ultima cifra della targa e pari), e nei giorni dispari per i veicoli la cui ultima cifra della targa e pari (giovedi 31 possono cioe circolare esclusivamente i veicoli la cui ultima cifra della targa e dispari).
In ogni caso i veicoli ammessi alla circolazione devono rispettare le seguenti caratteristiche:
a) autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo
omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive;
b) autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di persone di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive;
autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate, o ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate.

2) Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio
cittadino;
b) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale Caio Mario
per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Sud, e piu
precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - corso
Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso
Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
c) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio delle Alpi
per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Nord, e piu
precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) - via
Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino
/ confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande
Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini -
strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a
corso Ferrara;
d) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e piu precisamente:
strada Cuorgne - corso Vercelli da strada Cuorgne a corso Romania - corso Romania.
e) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi del Lingotto e piu precisamente corso Unita d'Italia - sottopasso del Lingotto - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;

3) Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o
categorie di veicoli:
a) autoveicoli elettrici;
b) autoveicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
c) motoveicoli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva
97/24/CEE;
d) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in
servizio di noleggio con conducente;
e) veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei
Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza
e della Protezione Civile in servizio;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
g) veicoli di proprieta di autoscuole in attualita di esercitazione alla
guida o esami di guida;
h) veicoli che debbano recarsi alla revisione gia programmata (con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;

4) Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
b) veicoli di medici in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale in visita domiciliare;
c) veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
d) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei
lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
e) veicoli utilizzati per la distribuzioni di merci;
f) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
g) veicoli di proprieta di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
h) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica;
i) veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilita e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
j) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n°285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
k) veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
l) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della citta.
m) veicoli della agenzie di recapiti urgenti in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico;
n) agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di
mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989;
o) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
p) veicoli utilizzati da Ispettori del Lavoro, quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con contrassegno rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e da Ispettori dell'ISPES (Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro);
q) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
Tutte le eccezioni di cui al precedente punto 4) sono concesse purche i veicoli rispondano alle seguenti caratteristiche:
veicoli ad accensione comandata di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive;
veicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di persone di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive;
veicoli di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive;
veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive;

L'orario ed il tragitto per cui e consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procedera ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potra ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 28 gennaio 2002

 «Torna indietro
Condizioni d’uso, privacy e cookie