I NUMERI UTILI PER LE INFORMAZIONI IL TESTO
DELL'ORDINANZA
La Provincia di Torino ha confermato il blocco
a targhe alterne anche per questa settimana. Mercoledì
13 febbraio potranno circolare gli autoveicoli con l'ultimo numero
della targa dispari, giovedì 14 gli autoveicoli con l'ultimo
numero della targa pari. L'orario del blocco è, per entrambi
i giorni, dalle 7,30 alle 19.
Da sabato non si è superato il livello
d'attenzione in città, in nessuna delle sei centraline,
per il biossido d'azoto e il monossido di carbonio. Anche oggi
l'inquinamento, fino alle ore 14, si è mantenuto al disotto
dei livelli di attenzione.
Numeri telefonici utili
Il centralino del Comune (011.442.1111) offre informazioni sull'ordinanza
ai cittadini dalle ore 8 alle ore 20. Il numero verde dei vigili
urbani (800.272.130) è attivo dalle 9 alle 12,30 e dalle
13,30 alle 16. Da non selezionare per semplici informazioni il
011.460.6060, numero della centrale operativa, per non intasare
il centralino e per lasciare le linee libere a eventuali emergenze.
Il testo dell'ordinanza è disponibile on line al sito
internet del comune www.comune.torino.it.
ORDINANZA
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della
Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con i
quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela
della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare
sulle strade comunali;
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in
Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità
dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto
attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi
miglioramenti rispetto al precedente periodo e che il valore
limite di 65 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare più
di 35 volte l'anno, è stato invece superato già
36 volte nei primi 38 giorni del 2002;
Viste le particolari condizioni atmosferiche del periodo, caratterizzate
da prolungata siccità, assenza di vento, alta pressione,
tutte condizioni che favoriscono l'accumulo delle sostanze inquinanti;
Considerato che le previsioni atmosferiche indicano per i prossimi
giorni il persistere di tali condizioni, sfavorevoli alla dispersione
degli inquinanti;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato
con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma
3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
1) Nei giorni mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio
2002 su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione
dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna (esclusi
i ciclomotori), a qualsiasi uso destinati dalle ore 7,30 alle
ore 19,00, nei giorni pari per i veicoli la cui ultima cifra
della targa è dispari (mercoledì 13 possono cioè
circolare esclusivamente i veicoli la cui ultima cifra della
targa è dispari), e nei giorni dispari per i veicoli la
cui ultima cifra della targa è pari (giovedì 14
possono cioè circolare esclusivamente i veicoli la cui
ultima cifra della targa è pari, compreso lo zero).
Gli autoveicoli ammessi alla circolazione a targhe alterne devono
rispettare le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato
sulla carta di circolazione):
a) gli autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina)
devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE
e successive;
b) gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati
al trasporto di persone devono essere di tipo omologato ai sensi
della direttiva 94/12/CE e successive;
c) gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati
al trasporto di cose se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate
devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE
e successive;
d) gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati
al trasporto di cose se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate
devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE
e successive.
2) Dal divieto di circolazione sono escluse
le seguenti vie:
a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul
territorio cittadino;
b) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale
Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto
confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini)
- corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso
Traiano sino a corso Unione Sovietica;
c) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio
delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto
Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano)
- strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza
(tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento
(tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto
- corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso
Ferrara;
d) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso
Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo
corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali,
e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli
da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania.
e) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi del Lingotto
e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto
confine / imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto
Unità d'Italia / bretella parcheggi) - bretella di raccordo
ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto /
piazza Bengasi;
3) Le seguenti tipologie o categorie di veicoli
sono esentate dal rispetto delle targhe alterne e dal rispetto
delle caratteristiche costruttive di cui alle Direttive 91/441/CE,
94/12/CE, 91/542/CEE, 93/59/CEE:
a) autoveicoli elettrici;
b) ciclomotori;
c) autoveicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
d) motoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24/CEE
(tutti gli altri devono rispettare le targhe alterne);
e) taxi in servizio, autobus in servizio di linea, autobus e
autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
f) veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia, dei
Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso in stato
di emergenza, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli
ad uso speciale dell'A.T.M. adibiti alla rimozione forzata di
veicoli;
g) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap
e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate
con certificazione rilasciata dagli Enti competenti;
h) veicoli di proprietà di autoscuole in attualità
di esercitazione alla guida o esami di guida;
i) veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata
(con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei
Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente
necessario;
j) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione
dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano
la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso
del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi
con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la
loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono
normalmente serviti da mezzi pubblici;
k) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di
esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
l) veicoli utilizzati per il trasporto di merci;
m) veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in
reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza
con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi
urgenti e indilazionabili;
n) veicoli della agenzie di recapiti urgenti in quanto esercenti
un servizio di interesse pubblico;
o) agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione
di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori
dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione
della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel
ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione
di cui alla legge 39/1989. Agenti assicurativi ramo vita, informatori
medico-scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata
documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa;
p) veicoli di proprietà di ditte che vengono utilizzati
per le attività corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.,
esibendo copia dell'iscrizione stessa;
4) Le seguenti tipologie o categorie di veicoli
sono esentate dal rispetto delle targhe alterne e quindi possono
circolare nei giorni pari e nei giorni dispari:
a) veicoli di medici in visita domiciliare con medico a bordo
e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli di infermieri
iscritti all'Albo Professionale in visita domiciliare; veicoli
di medici specialisti e ambulatoriali;
b) veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilità
nell'orario del blocco;
c) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari
che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone
affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è
indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza
domiciliare a persone la cui grave patologia e il nominativo
della persona che deve prestare assistenza risulta da certificazione
rilasciata dagli Enti competenti;
d) veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico
a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
e) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti
funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio
al luogo del funerale e ritorno);
f) veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, degli
Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio
pubblico;
g) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi
di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio
ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica,
veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione
rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che
sono in servizio negli orari del blocco;
h) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992,
n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati
ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
i) veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del
Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione dell'Ente per cui lavorano;
j) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini
della città.
k) veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito,
sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante
dai documenti di viaggio;
l) veicoli utilizzati da Ispettori del Lavoro, quali Ufficiali
di Polizia Giudiziaria, con contrassegno rilasciato dalla Direzione
Provinciale del Lavoro, da Ispettori dell'ISPES (Istituto Superiore
per la Sicurezza sul Lavoro), e da ispettori INPS anche alla
guida di auto propria;
m) veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione
per le funzioni del proprio ministero;
n) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente
rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio
Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio
C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale
per quanto concerne le operazioni di trasloco;
o) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano
a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione
(sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni,
o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
p) veicoli con targa "Prova";
Tutte le eccezioni di cui al precedente punto
4) sono concesse purché i veicoli rispondano alle caratteristiche
di cui al punto 1) e cioè:
· veicoli ad accensione comandata di tipo omologato ai
sensi della direttiva 91/441/CEE e successive;
· veicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al
trasporto di persone di tipo omologato ai sensi della direttiva
94/12/CEE e successive;
· veicoli di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate
ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose
di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive;
· veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate
ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose
di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive;
L'orario ed il tragitto per cui è consentito
circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto,
si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs.
285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con
la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 11 febbraio 2002
Il Sindaco
Sergio Chiamparino |