Si ricorda a tutti i titolari di scarichi
civili non allacciati alla pubblica fognatura, adibiti ad abitazione
o allo svolgimento di attivita alberghiera, turistica, sportiva,
ricreativa, culturale, scolastica, commerciale e sanitaria semplice
(studi medici, dentistici e veterinari,
pubblici o privati) che il periodo previsto dalle norme transitorie
del Decreto Legislativo n.152 dell'11 maggio 1999 per l'adeguamento
a quanto da esso disposto, si conclude il 13 giugno.
Pertanto a partire da tale data, a prescindere dalla data di
attivazione (antecedente o posteriore al 1976), lo scarico in
acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, in assenza dello specifico provvedimento autorizzativo
previsto dal Decreto Legislativo
n.152 dell'11 maggio 1999, potra comportare la sanzione prevista
dall'art. 54 comma 2 di tale decreto: da uno a cinque milioni
di lire nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati
adibiti ad uso abitativo, per tutti gli altri casi la sanzione
e da dieci a cento milioni di lire.
Per informazioni e possibile telefonare dalle ore 9 alle 12 dal
lunedi al venerdi, ai seguenti recapiti telefonici del Settore
Tutela Ambiente, tel. 011.4422695 o 011.4422304, o inviando un'e-mail
a: informa.ambiente@comune.torino.it.(m.m.)
Torino, 5 giugno 2002 |