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COMUNICATO STAMPA
SALDI ESTIVI

10 luglio - 6 agosto questo è il periodo nel quale i negozianti potranno effettuare i saldi di fine stagione.

L'Amministrazione comunale torinese ha concordato tale periodo con le associazioni di categoria (Confcommercio, Ascom, Confesercenti), nonché con i sindaci dei comuni limitrofi.

A tutela del consumatore si ricorda che i commercianti, dopo aver comunicato al Comune l'intenzione di effettuare i saldi, dovranno esporre sulla merce in vendita lo sconto effettuato espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita. Sui cartellini, dunque, dovrà comparire il costo originale, quello scontato e la percentuale del ribasso.

NOTA BREVE SU SALDI E VENDITE PROMOZIONALI

SALDI
· il commerciante deve comunicare al Comune di competenza data di inizio e data di cessazione della vendita, la percentuale di sconti praticati sui prezzi normali di vendita e i testi delle asserzioni pubblicitarie).
· "I saldi o vendite di fine stagione riguardano prodotti a carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo" (art.15 punto 3 del D. Lgs 114/1998).
· La normativa sui saldi (legge regionale 28/99 art. 14) non prevede vincoli di prezzo cui i commercianti devono attenersi.
· I saldi possono essere organizzati solo in due periodi dell'anno:
dal 10 gennaio al 31 marzo e dal 10 luglio al 30 settembre

VENDITA PROMOZIONALE

A differenza dei saldi, la vendita promozionale non richiede comunicazione preventiva al Comune di competenza. In generale li commercianti fanno una a vendita promozionale quando intendono far conoscere e lanciare un prodotto nuovo e specifico; può essere effettuata, per un periodo di tempo limitato, in qualsiasi momento (anche subito prima dei saldi). (ra.g.)

Torino, 21 giugno 2002

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