10 luglio - 6 agosto questo è il periodo
nel quale i negozianti potranno effettuare i saldi di fine stagione.
L'Amministrazione comunale torinese ha concordato
tale periodo con le associazioni di categoria (Confcommercio,
Ascom, Confesercenti), nonché con i sindaci dei comuni
limitrofi.
A tutela del consumatore si ricorda che i
commercianti, dopo aver comunicato al Comune l'intenzione di
effettuare i saldi, dovranno esporre sulla merce in vendita lo
sconto effettuato espresso in percentuale sul prezzo normale
di vendita. Sui cartellini, dunque, dovrà comparire il
costo originale, quello scontato e la percentuale del ribasso.
NOTA BREVE SU SALDI E VENDITE PROMOZIONALI
SALDI
· il commerciante deve comunicare al Comune di competenza
data di inizio e data di cessazione della vendita, la percentuale
di sconti praticati sui prezzi normali di vendita e i testi
delle asserzioni pubblicitarie).
· "I saldi o vendite di fine stagione riguardano
prodotti a carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di
tempo" (art.15 punto 3 del D. Lgs 114/1998).
· La normativa sui saldi (legge regionale 28/99 art.
14) non prevede vincoli di prezzo cui i commercianti devono
attenersi.
· I saldi possono essere organizzati solo in due periodi
dell'anno:
dal 10 gennaio al 31 marzo e dal 10 luglio al 30 settembre
VENDITA PROMOZIONALE
A differenza dei saldi, la vendita promozionale
non richiede comunicazione preventiva al Comune di competenza.
In generale li commercianti fanno una a vendita promozionale
quando intendono far conoscere e lanciare un prodotto nuovo e
specifico; può essere effettuata, per un periodo di
tempo limitato, in qualsiasi momento (anche subito prima dei
saldi). (ra.g.)
Torino, 21 giugno 2002 |