Integrazioni all'ordinanza n° 271
Il sindaco ha oggi firmato un'ordinanza, la
n°278, che integra quella emessa ieri per definire le norme
del blocco della circolazione a targhe alterne prevista per il
30 e 31 gennaio, dalle ore 7,30 alle ore 19.
Le principali integrazioni riguardano i giornalisti,
i medici, gli iscritti alla Camera di Commercio, i partecipanti
a matrimoni o battesimi; una deroga al blocco delle auto non
catalitiche e dei vecchi diesel e rivolta a quanti indicati al
punto 4 lettera d dell'ordinanza di ieri, ovvero:
"veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione
dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano
la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso
del mezzo pubblico;
veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi
con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la
loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono
normalmente serviti da mezzi pubblici".
Le deroghe riguardano inoltre persone che svolgono un'attivita
volontaria di assistenza domiciliare, documentata da una dichiarazione
dell'Ente o associazione di riferimento.
Ecco il testo dell'ordinanza integrativa.
IL SINDACO
Vista la propria ordinanza n? 271 del 28 gennaio
2002 che qui viene
integralmente richiamata;
Atteso che successivamente alla pubblicazione del provvedimento
sono emerse
particolari necessita di transito non contemplate nel succitato
provvedimento;
Visto che per mero errore di battitura nel testo dell'ordinanza
sono stati
omessi il mese e l'anno cui si riferisce il divieto;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato
con D.
L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Citta di Torino;
ORDINA
Che al punto 1) dopo le parole "mercoledi
30 e giovedi 31" siano aggiunte
le parole "gennaio 2002".
Che il punto 3) lettera f) sia cosi modificato "veicoli
utilizzati per il
trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi
patologie
debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti
competenti."
Che dopo il punto 4) lettera b) sia integrato da "veicoli
di medici
specialisti e ambulatoriali";
Che dopo il punto 4) lettera q) siano aggiunte le seguenti ulteriori
esenzioni:
veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione
rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che
sono in
servizio negli orari del blocco;
veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilita;
veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione
del
datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che
l'operatore
sta prestando assistenza domiciliare a persone non autosufficienti;
veicoli
di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone
non
autosufficienti, la cui grave patologia e il nominativo della
persona che
deve prestare assistenza risulta da certificazione rilasciata
dagli Enti
competenti;
veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente
rilasciate
autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento
e dalla
Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati
con
nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni
di
trasloco;
veicoli di proprieta di ditte che vengono utilizzati per le attivita
corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia
dell'iscrizione stessa;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano
a matrimoni
o battesimi, purche forniti di adeguata documentazione (sara
sufficiente
esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate
dai
ministri officianti).
Che le esenzioni di cui al punto 4) lettera d) sono concesse
anche a
veicoli che non sono conformi alle direttive 94/12/CE e 91/441/CE.
Il presente provvedimento diventa immediatamente
esecutivo con la
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 29 gennaio 2002 |