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COMUNICATO STAMPA
TARGHE ALTERNE 30 E 31 GENNAIO

Integrazioni all'ordinanza n° 271

Il sindaco ha oggi firmato un'ordinanza, la n°278, che integra quella emessa ieri per definire le norme del blocco della circolazione a targhe alterne prevista per il 30 e 31 gennaio, dalle ore 7,30 alle ore 19.

Le principali integrazioni riguardano i giornalisti, i medici, gli iscritti alla Camera di Commercio, i partecipanti a matrimoni o battesimi; una deroga al blocco delle auto non catalitiche e dei vecchi diesel e rivolta a quanti indicati al punto 4 lettera d dell'ordinanza di ieri, ovvero:
"veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico;

veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici".
Le deroghe riguardano inoltre persone che svolgono un'attivita volontaria di assistenza domiciliare, documentata da una dichiarazione dell'Ente o associazione di riferimento.

Ecco il testo dell'ordinanza integrativa.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n? 271 del 28 gennaio 2002 che qui viene
integralmente richiamata;
Atteso che successivamente alla pubblicazione del provvedimento sono emerse
particolari necessita di transito non contemplate nel succitato
provvedimento;
Visto che per mero errore di battitura nel testo dell'ordinanza sono stati
omessi il mese e l'anno cui si riferisce il divieto;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.
L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Citta di Torino;

ORDINA

Che al punto 1) dopo le parole "mercoledi 30 e giovedi 31" siano aggiunte
le parole "gennaio 2002".
Che il punto 3) lettera f) sia cosi modificato "veicoli utilizzati per il
trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie
debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti
competenti."
Che dopo il punto 4) lettera b) sia integrato da "veicoli di medici
specialisti e ambulatoriali";
Che dopo il punto 4) lettera q) siano aggiunte le seguenti ulteriori
esenzioni:
veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione
rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in
servizio negli orari del blocco;
veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilita;
veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del
datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore
sta prestando assistenza domiciliare a persone non autosufficienti; veicoli
di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone non
autosufficienti, la cui grave patologia e il nominativo della persona che
deve prestare assistenza risulta da certificazione rilasciata dagli Enti
competenti;
veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate
autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla
Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati con
nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di
trasloco;
veicoli di proprieta di ditte che vengono utilizzati per le attivita
corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia
dell'iscrizione stessa;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni
o battesimi, purche forniti di adeguata documentazione (sara sufficiente
esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai
ministri officianti).
Che le esenzioni di cui al punto 4) lettera d) sono concesse anche a
veicoli che non sono conformi alle direttive 94/12/CE e 91/441/CE.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 29 gennaio 2002

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