IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo
30.04.1992, n° 285, con i quali si dà facoltà
ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente
la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in
Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità
dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto
attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi
miglioramenti rispetto al precedente periodo e che il valore
limite di 65 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare più
di 35 volte l'anno, è stato invece superato già
10 volte nei primi 10 giorni del 2002;
Considerato che le previsioni atmosferiche indicano per i prossimi
giorni il persistere di condizioni sfavorevoli alla dispersione
degli inquinanti;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato
con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma
3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
1) Che su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione
dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a
qualsiasi uso destinati, dalle ore 7,30 alle ore 19 di mercoledì
16 gennaio 2002 per i veicoli la cui ultima cifra della targa
è dispari, e dalle ore 7,30 alle ore 19 di giovedì
17 gennaio 2002 per i veicoli la cui ultima cifra della targa
è pari.
2) Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul
territorio cittadino;
b) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale
Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto
confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini)
- corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso
Traiano sino a corso Unione Sovietica;
c) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio
delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto
Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Molise) - corso
Molise - strada Altessano (tratto Grosseto / confine) - strada
Pianezza (tratto Molise confine) - corso Grande Torino - strada
Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada
Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle
a corso Ferrara;
d) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso
Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo
corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali,
e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli
da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania.
3) Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie
o categorie di veicoli:
a) autoveicoli elettrici;
b) autoveicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
c) motoveicoli e ciclomotori;
d) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli
in servizio di noleggio con conducente;
e) veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio,
dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza
e della Protezione Civile in servizio;
f) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
g) veicoli adibiti al trasporto merci;
4) Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate
da adeguata documentazione:
a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di
esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
b) veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta
in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine
professionale; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale
in visita domiciliare;
c) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione
dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano
la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso
del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi
con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la
loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono
normalmente serviti da mezzi pubblici;
d) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
e) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense
ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
f) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti
funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio
al luogo del funerale e ritorno);
g) veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle
Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
h) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi
di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio
ecc., e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa
periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine, in servizio
nella giornata di domenica, in possesso di dichiarazione rilasciata
dalla testata per cui lavorano;
i) veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in
reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza
con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi
urgenti e indilazionabili;
j) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente
rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio
Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio
C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale
per quanto concerne le operazioni di trasloco;
k) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992,
n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati
ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
l) veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del
Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione dell'Ente per cui lavorano;
m) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini
della città.
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare
devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori
si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con
la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 14 gennaio 2002
Il Sindaco Sergio Chiamparino |