IL TESTO DELL’ORDINANZA
Il sindaco Sergio Chiamparino ha oggi firmato
l’ordinanza n° 3849 (Prot. N. 41534 del 09/12/2002)
che blocca la circolazione delle auto non catalizzate nei giorni
mercoledì 11, giovedì 12, mercoledì 18 e
giovedì 19 dicembre 2002. Possono circolate tutti gli
altri mezzi a motore. Dal blocco sono esclusi anche i mezzi destinati
al trasporto delle merci, gli automobilisti che optano per il
car pooling (almeno tre persone a bordo per tutto il percorso)
e i mezzi del car sharing (Torino City Club).
Un’altra serie di esenzioni sono previste
per particolari categorie di automobilisti. L’iniziativa
fa seguito a quanto convenuto in sede provinciale, in accordo
tra tutti i comuni dell’area metropolitana torinese.
COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della
Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il
quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela
della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare
sulle strade comunali;
Vista il Decreto Legislativo 4 agosto 1999
n. 351 che all’art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani
di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve
periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme.
Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002
n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE,
concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici,
e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo,
per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite
finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione
della vegetazione.
Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000
che all’art. 3 affida alla Provincia, nell’ambito della
definizione dei piani d’azione per la riduzione del rischio
di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite
per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi
immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico
e stabile e non contingente.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale,
in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione
Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della
qualità dell’aria ambiente" prevista dall’art.
5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.
Inoltre sulla base di tale valutazione con
D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare
l’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3
e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione
dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.
Preso atto che la situazione dell’inquinamento
atmosferico nella città di Torino, misurata dal sistema
di rilevamento della qualità dell’aria gestito dal
Dipartimento di Torino dell’ARPA, per quanto attiene le
polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti
rispetto a periodo analoghi e che il valore limite di 50 mcg/mc
(Direttiva 99/30/CE) da non superare più di 35 volte l'anno,
è stato invece superato già 175 volte nel corso
del corrente anno;
Vista la lettera della Presidenza della Provincia
di Torino del 27 novembre 2002 (prot. 302564/2002), che invita
i Sindaci dei Comuni della zona 1 ad adottare provvedimenti di
limitazione del traffico veicolare finalizzati alla riduzione
del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti
atmosferici;
Visto l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento
degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267
ed in particolare il comma 3;
Visto l’art. 40 dello Statuto della Città
di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile
l’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare
l’uso del mezzo pubblico e altri mezzi di trasporto a basso
impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento a
qualsiasi uso destinati in modo da limitare al minimo indispensabile
orari di accensione e temperatura ambiente, ricordando che la
vigente normativa impone di non superare i 20° C negli ambienti
degli edifici adibiti a civile abitazione.
ORDINA
Nei giorni mercoledì 11, giovedì
12, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre 2002 su
tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione
dinamica dalle ore 7,30 alle ore 19,00 di tutti i veicoli a qualsiasi
uso destinati che non rispettano le seguenti caratteristiche
costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):
veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore
elettrico;
veicoli a metano e a Gpl;
gli autoveicoli ad accensione comandata (alimentati
a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE
e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se
immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel)
destinati al trasporto di persone devono essere di tipo omologato
ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli
immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati
ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
veicoli adibiti al trasporto merci ad accensione
comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della
direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati
dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CE);
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel)
destinati al trasporto di cose se di massa massima inferiore
a 3,5 tonnellate devono essere di tipo omologato ai sensi della
direttiva 93/59/CE e successive;
gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel)
destinati al trasporto di cose se di massa massima superiore
a 3,5 tonnellate devono essere di tipo omologato ai sensi della
direttiva 91/542/CE e successive;
motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
motoveicoli e ciclomotori a due tempi che
rispondono alla direttiva 97/24/CE;
Dal divieto di circolazione sono escluse le
seguenti vie:
i tratti delle autostrade o delle tangenziali
insistenti sul territorio cittadino;
le vie che permettono di raggiungere il parcheggio
"Park & Ride" di corso Unione Sovietica i parcheggi
di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli
della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione
Sovietica (tratto confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto
confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso Maroncelli
- piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
le vie che permettono di raggiungere i parcheggi
dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli
della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina
Margherita (tratto Cossa / confine) – via Sansovino (tratto
Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine)
- strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino
- strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) – via
Stampini – strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo
superstrada per Caselle a corso Ferrara;
le vie che permettono di raggiungere i parcheggi
siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio
Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli
autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè
– corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania
– corso Romania.
le vie che permettono di raggiungere i parcheggi
del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia
(tratto confine / imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto
(tratto Unità d'Italia / bretella parcheggi) - bretella
di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto
Lingotto / piazza Bengasi;
Possono in ogni caso circolare le seguenti
tipologie o categorie di veicoli:
veicoli delle Forze Armate, degli Organi di
Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso,
della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale
dell'A.T.M. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
taxi di turno, autobus in servizio di linea,
autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
veicoli di proprietà di Enti Locali,
dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e
degli Enti di servizio pubblico usati per il trasporto di materiali
o per l'esecuzione di lavori;
veicoli di proprietà di autoscuole
in attività di esami di guida;
autovetture che effettuano il car pooling:
con almeno tre persone a bordo per tutto il tragitto;
autovetture del servizio car sharing.
Possono inoltre circolare le seguenti tipologie
di veicoli purché accompagnati da adeguata documentazione:
veicoli utilizzati per il trasporto di portatori
di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente
documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti
(ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi
o che sono immunodepresse);
veicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire
relativa certificazione medica o prenotazione;
veicoli di medici di famiglia o di pediatri
di libera scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con
tessera dell’Ordine professionale; veicoli di medici specialisti
e ambulatoriali; veicoli di medici e operatori sanitari in turno
di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli di
infermieri iscritti all’Albo Professionale in visita domiciliare
con infermiere a bordo e tessera dell’Ordine Professionale;
veicoli di medici veterinari in visita domiciliare
con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale;
veicoli di operatori assistenziali in servizio
con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano
che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare
a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare
è indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi
di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia
con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, sulla quale
deve essere riportato il nominativo della persona che deve prestare
assistenza;
veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi
con certificazione dell’orario di lavoro rilasciata dall’azienda
per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell’azienda
risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire
l’uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti
o autonomi con certificazione rilasciata dall’azienda per
cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell’azienda
risulti che la sede dell’azienda o l’abitazione del
lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
veicoli utilizzati per il trasporto di merci;
veicoli di lavoratori che stanno rispondendo
a chiamate in reperibilità e di artigiani della manutenzione
e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A.
per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
veicoli della agenzie di recapiti urgenti
in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico;
motoveicoli e ciclomotori utilizzati per i
recapiti urgenti di corrispondenza e pacchi (cosiddetti pony-express
e moto-taxi) limitatamente a quei veicoli che svolgono il loro
lavoro per Agenzie regolarmente autorizzate;
agenti e rappresentanti di commercio muniti
di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui
alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti
di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano.
Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A.
muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Agenti
assicurativi ramo vita, informatori medico-scientifici, agenti
investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti
la specifica attività lavorativa;
veicoli di incaricati dei servizi di pompe
funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi
i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
veicoli al servizio di testate televisive
con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni,
i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della
stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine
in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui
lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del
blocco;
macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui
al D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera
n) e veicoli classificati ad "uso speciale"(D.lgs 285/92,
art. 54 comma 2);
veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti
per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi,
forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
veicoli di residenti in altre regioni italiane
o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o
della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo
e i confini della città.
veicoli che devono essere imbarcati come auto
al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come
risultante dai documenti di viaggio;
veicoli utilizzati da Ispettori del Lavoro,
quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con contrassegno rilasciato
dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da Ispettori dell'ISPES
(Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro), e da ispettori
INPS anche alla guida di auto propria;
veicoli utilizzati da ministri di culto di
qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
veicoli o mezzi d’opera per i quali sono
state precedentemente rilasciate autorizzazioni dall’Ufficio
Coordinamento del Settore Parcheggi e Suolo Pubblico, dall’Ufficio
COTSP del Servizio Centrale Affari Istituzionali o autorizzati
con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le
operazioni i trasloco;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone
che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti
di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli
inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri
officianti);
veicoli che debbano recarsi alla revisione
già programmata (con documento dell’Ufficio della
Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati),
limitatamente al percorso strettamente necessario;
veicoli con targa "Prova";
L'orario e il tragitto per cui è consentito
circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con
la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art.
7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di
circolazione.
AVVISA
che a norma dell’art. 3, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente
esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 9 dicembre 2002 |