Oggi il Vicesindaco di Torino, Marco Calgaro,
ha firmato un Decreto che rinnova la possibilita di ampliare
a 18 ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti
termici, da domani fino al 10 gennaio prossimo.
Il DPR 412/93 e il successivo DPR 551/99,
ispirati da criteri di risparmio energetico, fissano i limiti
per la conduzione degli impianti termici. Per la città
di Torino, compresa nella Zona E, sono previste 14 ore giornaliere
dal 15 ottobre al 15 aprile, 18? C per gli edifici adibiti ad
attivita industriali, artigianali e assimilabili e 20? per tutti
gli altri. I Decreti presidenziali prevedono eccezioni o per
il periodo di attivazione o per la durata giornaliera per particolari
categorie di edifici.
CITTA DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilita
Settore Tutela Ambiente
IL SINDACO
Visto la situazione climatica che sta attualmente
interessando la Città e le previsioni meteorologiche per
i prossimi giorni;
Visto l'art. 10 comma 1 del DPR 412/93, e
le successive modificazioni introdotte dal DPR 551/99, che concede
alla Civica Amministrazione la facolta di ampliare, a fronte
di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio e la
durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per
la durata di tempo che sara necessaria;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 2001-12154/21
del 18/12/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si dava mandato, in analoga situazione, al Sindaco ad ampliare
l'orario di attivazione degli impianti termici fino ad un massimo
di 18 ore giornaliere;
Preso atto che esistono le condizioni necessarie per poter ampliare
la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici,
sia per il centro abitato che per i singoli immobili;
DECRETA
Che dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a giovedi
10 g ennaio 2002, la durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici, fissata dal succitato DPR 412/93 in 14 ore,
e ampliata a 18 ore (dalle 5 alle 23 ai sensi del DPR 412, art.
9 comma 4), fermi restando i limiti fissati per i valori massimi
della temperatura dell'aria nei singoli ambienti degli edifici
(18° per gli edifici adibiti ad attività industriali
ed artigianali e assimilabili e 20° per tutti gli altri).
Torino, 3 gennaio 2002 |