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COMUNICATO STAMPA
ANCORA DI 18 ORE LA DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Oggi il Vicesindaco di Torino, Marco Calgaro, ha firmato un Decreto che rinnova la possibilita di ampliare a 18 ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, da domani fino al 10 gennaio prossimo.

Il DPR 412/93 e il successivo DPR 551/99, ispirati da criteri di risparmio energetico, fissano i limiti per la conduzione degli impianti termici. Per la città di Torino, compresa nella Zona E, sono previste 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, 18? C per gli edifici adibiti ad attivita industriali, artigianali e assimilabili e 20? per tutti gli altri. I Decreti presidenziali prevedono eccezioni o per il periodo di attivazione o per la durata giornaliera per particolari categorie di edifici.

CITTA DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilita
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Visto la situazione climatica che sta attualmente interessando la Città e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni;

Visto l'art. 10 comma 1 del DPR 412/93, e le successive modificazioni introdotte dal DPR 551/99, che concede alla Civica Amministrazione la facolta di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per la durata di tempo che sara necessaria;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 2001-12154/21 del 18/12/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si dava mandato, in analoga situazione, al Sindaco ad ampliare l'orario di attivazione degli impianti termici fino ad un massimo di 18 ore giornaliere;
Preso atto che esistono le condizioni necessarie per poter ampliare la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per il centro abitato che per i singoli immobili;
DECRETA
Che dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a giovedi 10 g ennaio 2002, la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, fissata dal succitato DPR 412/93 in 14 ore, e ampliata a 18 ore (dalle 5 alle 23 ai sensi del DPR 412, art. 9 comma 4), fermi restando i limiti fissati per i valori massimi della temperatura dell'aria nei singoli ambienti degli edifici (18° per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 20° per tutti gli altri).

Torino, 3 gennaio 2002

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