Comunicato Stampa
AMPLIATA A 18 ORE LA DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

 

Il Sindaco di Torino ha firmato un Decreto che consente, a chi ne sente la necessita, di ampliare a 18 ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, fino al 27 dicembre di quest'anno.

Il DPR 412/93 e il successivo DPR 551/99, ispirati da criteri di risparmio energetico, fissano i limiti per la conduzione degli impianti termici. Per la citta di Torino, compresa nella Zona E, sono previste 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile e 18° C per gli edifici adibiti ad attivita
industriali, artigianali e assimilabili e 20? per tutti gli altri. I Decreti presidenziali prevedono eccezioni o per il periodo di attivazione o per la durata giornaliera per particolari categorie di edifici.

Decreto n. 4308
CITTA DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilita
Settore Tutela Ambiente
IL SINDACO
Visto la situazione climatica che sta attualmente interessando la Citta e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni;

Visto l'art. 10 comma 1 del DPR 412/93, e le successive modificazioni introdotte dal DPR 551/99, che concede alla Civica Amministrazione la facolta di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per
la durata di tempo che sara necessaria;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n? 2001-12154/21 del 18/12/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si da mandato al Sindaco ad ampliare l'orario di attivazione degli impianti termici fino ad un massimo di 18 ore giornaliere;
Preso atto che esistono le condizioni necessarie per poter ampliare la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per il centro abitato che per i singoli immobili;
DECRETA
Che dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a giovedi 27 dicembre 2001, la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, fissata dal succitato DPR 412/93 in 14 ore, e ampliata a 18 ore (dalle 5 alle 23 ai sensi del DPR 412, art. 9 comma 4), fermi restando i limiti
fissati per i valori massimi della temperatura dell'aria nei singoli ambienti degli edifici (18? per gli edifici adibiti ad attivita industriali ed artigianali e assimilabili e 20° per tutti gli altri).

Torino, 18 dicembre 2001

 

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