Il Sindaco di Torino ha firmato
un Decreto che consente, a chi ne sente la necessita, di ampliare
a 18 ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti
termici, fino al 27 dicembre di quest'anno.
Il DPR 412/93 e il successivo
DPR 551/99, ispirati da criteri di risparmio energetico, fissano
i limiti per la conduzione degli impianti termici. Per la citta
di Torino, compresa nella Zona E, sono previste 14 ore giornaliere
dal 15 ottobre al 15 aprile e 18° C per gli edifici adibiti
ad attivita
industriali, artigianali e assimilabili e 20? per tutti gli altri.
I Decreti presidenziali prevedono eccezioni o per il periodo
di attivazione o per la durata giornaliera per particolari categorie
di edifici.
Decreto n. 4308
CITTA DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilita
Settore Tutela Ambiente
IL SINDACO
Visto la situazione climatica che sta attualmente interessando
la Citta e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni;
Visto l'art. 10 comma 1 del DPR
412/93, e le successive modificazioni introdotte dal DPR 551/99,
che concede alla Civica Amministrazione la facolta di ampliare,
a fronte di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio
e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici
per
la durata di tempo che sara necessaria;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n? 2001-12154/21
del 18/12/2001, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si da mandato al Sindaco ad ampliare l'orario di attivazione
degli impianti termici fino ad un massimo di 18 ore giornaliere;
Preso atto che esistono le condizioni necessarie per poter ampliare
la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici,
sia per il centro abitato che per i singoli immobili;
DECRETA
Che dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a giovedi
27 dicembre 2001, la durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici, fissata dal succitato DPR 412/93 in 14 ore,
e ampliata a 18 ore (dalle 5 alle 23 ai sensi del DPR 412, art.
9 comma 4), fermi restando i limiti
fissati per i valori massimi della temperatura dell'aria nei
singoli ambienti degli edifici (18? per gli edifici adibiti ad
attivita industriali ed artigianali e assimilabili e 20°
per tutti gli altri).
Torino, 18 dicembre 2001
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