Domeniche ecologiche 2001
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare
nel giorno di domenica 8 aprile 2001
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice
della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285,
con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza
del sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade
comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate
e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Visto il Decreto 15/4/1994 del Ministro dell'Ambiente di concerto
con il Ministro della Sanità relativo a "Norme tecniche
in materia di livelli e stati di attenzione e di allarme per
gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli
artt. 3 e 4 del DPR 24/5/1988, n. 203, e dell'art. 9 del D.M.
20/5/1991;
Rammentato che negli ultimi mesi i dati sulla qualità
dell'aria pervenuti dall'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Piemonte, segnalano che, nell'ambito dell'area
metropolitana torinese, sono presenti in atmosfera alte concentrazioni
di sostanze inquinanti;
Dato atto che i problemi connessi alla qualità dell'aria
e le possibili conseguenze dell'inquinamento atmosferico sulla
salute dei cittadini, destano preoccupazione tra l'opinione pubblica
e, conseguentemente, rappresentano un terreno obbligato sul quale
le Amministrazioni pubbliche sono necessariamente tenute ad impegnarsi
concretamente, anche per sperimentare nuove soluzioni che, almeno
in parte, possano contribuire ad attenuare la portata di tali
fenomeni;
Vista la campagna del Ministero dell'Ambiente "Domeniche
ecologiche del 2001: lascia la tua auto - respira la città",
iniziativa alla quale la Città di Torino ha dato la sua
adesione con deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio
2001 n. mecc. 2001 00899/21.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/SVS/01/07 del
31 gennaio 2001 con cui si istituiscono le "Domeniche ecologiche
2001";
Considerato che il Ministero dell'Ambiente con il succitato Decreto
ha proposto ai Comuni di ripetere l'iniziativa "domeniche
ecologiche" anche per l'anno 2001, progetto che prevede
che nelle seconde domeniche dei mesi da febbraio a giugno vaste
aree di territorio urbano possano essere restituite a forme di
mobilità sostenibile (pedoni, biciclette, mezzi pubblici,
veicoli elettrici, ecc.);
Atteso che questo genere di iniziative concorrono alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favoriscono
la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza
ecologica tra i cittadini sulle tematiche della mobilità
sostenibile;
Visto l'art. 50 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto l'art. 41 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
che a partire dalle ore 10 alle ore 19 del giorno domenica 8
aprile 2001 è vietata la circolazione dinamica dei veicoli
mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati
nell'area compresa tra le seguenti vie: Vittorio Emanuele II,
Carlo Felice (per l'accesso e l'uscita dal parcheggio sotterraneo),
Vittorio Emanuele II, Inghilterra, Statuto, Principe Eugenio,
Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso
Moncalieri, ponte Umberto I.
È consentito il transito sulle strade che delimitano la
zona vietata.
Ordina inoltre, per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, che in via Roma nello stesso orario dalle
10 alle 19 sia istituito il divieto d'accesso veicolare da piazza
Castello e da piazza Carlo Felice, mentre sia consentito l'attraversamento
ai veicoli che provengono dalle vie trasversali; in Monte di
Pietà, tratto: via Roma - via Viotti sia istituito il
divieto di circolazione veicolare e di sosta , su ambo i lati,
quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta
dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di
Soccorso, della Forza Pubblica, per i veicoli autorizzati ad
occupare il suolo pubblico e, per il solo transito, per i veicoli
di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti.
Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie
di veicoli:
1. taxi, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli
in servizio di noleggio con conducente;
2. veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA e degli Organi di Polizia
in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in
stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
3. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap
documentati da certificazione;
4. le autovetture dei residenti nella zona vietata in possesso
dei permessi ZTL rilasciati dalla Città o degli abbonamenti
gratuiti per la sosta a pagamento rilasciati dall'ATM per le
sottozone A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e E1, nonché
le autovetture dei residenti nella zona vietata che dispongono
di un'area privata di sosta all'interno della medesima sono autorizzate
fino alle ore 14 ad uscire o rientrare nell'area interessata
dal divieto di circolazione, transitando all'interno della loro
sottozona limitatamente al tragitto più breve dalla residenza
(o area privata di sosta) al perimetro esterno.
Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate
da adeguata documentazione:
a) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in
pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione
ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di
esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
c) operatori sanitari e assistenziali in servizio, in visita
domiciliare con destinazione all'interno dell'area bloccata,
con certificazione del datore di lavoro o dell'ente per cui operano;
d) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi
di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio
ecc. e veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica;
e) veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi
o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi
manutentivi di emergenza previa documentazione adeguata;
f) [NOVITÀ] veicoli utilizzati per il trasporto di persone
che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni, cresime -
che si svolgono nell'area oggetto del presente divieto - purché
espongano il pass rilasciato dal Settore Tutela Ambiente (detto
pass viene rilasciato sulla base di "Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà"). Le deroghe del presente
punto sono concesse limitatamente ai veicoli catalizzati conformi
alla direttiva 91/441/CEE e successive o i veicoli diesel ecologici
conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive e i veicoli alimentati
a GPL o metano;
g) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente
rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio
Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio
C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale
per quanto concerne le operazioni di trasloco;
h) veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del
Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti
di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
i) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense
ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità
fino alle 14 e dalle 18;
j) incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna
feretri;
k) veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti
con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica,
in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo
pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle 14 e dalle
18;
l) veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione
scritta limitatamente all'orario 13-15;
m) veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai,
ristoratori e pasticceri in possesso di apposita attestazione
rilasciata dal titolare o legale rappresentante limitatamente
all'orario 10-13;
n) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è
interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta
al blocco. La presente eccezione è valida esclusivamente
per i veicoli diesel conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive
e per i veicoli a benzina conformi alla direttiva 91/441/CEE
e successive;
L'orario ed il tragitto per cui
è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione
dell'esonero
La pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento
dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite
dagli Organi di Polizia presenti in loco.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare
sull'esecuzione della presente ordinanza.
Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante
affissione all'albo pretorio, ai sensi di legge.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto,
verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa
di Lire 127.020 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art.
7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 127.020 a Lire 508.070)
per inosservanza del divieto di circolazione.
AVVISA
Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con
la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 3 aprile 2001 |