E' stato fissato dall'Ordinanza
n. 3939 il periodo di inizio e fine delle vendite di fine stagione
invernali.
Il periodo è quello compreso
tra il
10 gennaio e il 6 febbraio 2001.
Le vendita di fine stagione
deve essere preceduta da una comunicazione al Comune, da parte
dei commercianti, che specifichi :
la sede dell'esercizio nella quale viene effettuata la vendita
la data di inizio e quella di cessazione della vendita
le percentuali di sconti e ribassi praticati sui prezzi di vendita
normali
i testi delle asserzioni pubblicitarie, al fine di fornire al
consumatore una informazione corretta.(p.c.)
Torino, 7 dicembre 2000
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