IL TESTO DELL'ORDINANZA
Si trasmette il testo dell'ordinanza
n° 3431 del 31 ottobre 2000 che istituisce il blocco della
circolazione veicolare su tutto il territorio cittadino nelle
Domeniche ecologiche del 5 novembre e del 3 dicembre 2000, con
orario dalle 14 alle 19.
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nei giorni
di
domenica 5 novembre e 3 dicembre 2000.
IL SINDACO
Visto l'art. 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs.
n. 30/4/1992 n. 285, con il quale si dà facoltà
ai comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione
veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie
di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti;
Visto il Decreto 15/4/1994 del Ministro dell'Ambiente di concerto
con il Ministro della Sanità relativo a "Norme tecniche
in materia di livelli e stati di attenzione e di allarme per
gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli
artt. 3 e 4 del DPR 24/5/1988, n. 203, e dell'art. 9 del D.M.
20/5/1991;
Rammentato che negli ultimi mesi sono pervenute diverse comunicazioni
dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,
relative ai dati sulla qualità dell'aria, dai quali si
è riscontrato che, nell'ambito dell'area metropolitana
torinese, sono presenti in atmosfera alte concentrazioni di sostanze
inquinanti;
Dato atto che i problemi connessi alla qualità dell'aria
e le possibili conseguenze dell'inquinamento atmosferico sulla
salute dei cittadini, destano preoccupazione tra l'opinione pubblica
e, conseguentemente, rappresentano un terreno obbligato sul quale
le Amministrazioni pubbliche sono necessariamente tenute ad impegnarsi
concretamente, anche per sperimentare nuove soluzioni che, almeno
in parte, possano contribuire ad attenuare la portata di tali
fenomeni;
Considerato che, in questo senso, già all'inizio del corrente
anno, il Ministero dell'Ambiente ha proposto ai Comuni e agli
Enti Locali di avviare un progetto sperimentale denominato "domeniche
ecologiche 2000", durante le quali si possano restituire
vaste aree di territorio urbano a forme di mobilità sostenibile
(pedoni, biciclette, mezzi pubblici, veicoli elettrici, ecc.);
Atteso che questo genere di iniziative concorrono alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favoriscono
la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza
ecologica tra i cittadini;
Rammentato che, per le ragioni suesposte, l'Amministrazione Comunale
ha aderito alla prima parte delle "domeniche ecologiche
2000", tenutasi nelle domeniche 6 febbraio; 5 marzo; 9 aprile;
7 maggio c.a.;
Visto il Decreto 29/5/2000 del Ministero dell'Ambiente che estende,
tra l'altro, le "Domeniche ecologiche" ai giorni 1
ottobre, 5 novembre e 3 dicembre 2000;
Valutata l'importanza di tali iniziative e considerato il buon
esito delle manifestazioni precedenti, la Giunta Comunale ha
deciso di dare la propria adesione anche a questa seconda fase
delle "Domeniche Ecologiche 2000", demandando al Sindaco
la regolamentazione di dette giornate mediante l'emissione di
apposita ordinanza, sulla scorta dei criteri fissati nei provvedimenti
già assunti in precedenza;
Visto l'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma
1 sub b).
ORDINA
1) che a partire dalle ore 14 alle ore 19 dei giorni domenica
5 novembre e domenica 3 dicembre 2000 su tutto il territorio
cittadino è vietata la circolazione dinamica dei veicoli
mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati,
con esclusione delle seguenti vie:
a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul
territorio cittadino;
b) tutte le strade della collina fino al confine dei corsi Moncalieri,
Giovanni Lanza, Quintino Sella, via Lomellina, via Monteu da
Po, corso Casale e corso Chieri;
c) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale
Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto
confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini)
- corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso
Traiano sino a corso Unione Sovietica;
d) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio
delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto
Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Molise) - corso
Molise - strada Altessano (tratto Grosseto / confine) - strada
Pianezza (tratto Molise confine) - corso Grande Torino - strada
Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - corso
Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
e) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso
Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo
corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali,
e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli
da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania.
2) Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie
o categorie di veicoli:
a) Taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli
in servizio di noleggio con conducente;
b) veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio,
dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza
e della Protezione Civile in servizio;
c) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
3) Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate
da adeguata documentazione:
a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di
esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
b) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in
pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione
ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
c) c) veicoli di operatori sanitari ed assistenziali in servizio
con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano
che dichiari che l'operatore è di turno o di reperibilità
nell'orario del blocco, infermieri iscritti all'Albo Professionale
nell'esercizio delle loro funzioni;
d) veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti che iniziano o
terminano l'attività lavorativa in orari o luoghi in cui
non è disponibile il servizio di trasporto pubblico, con
certificazione del datore di lavoro o equivalente;
e) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi
di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio
ecc.;
f) veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi
o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi
manutentivi di emergenza (ascensori, caldaie, sistemi informatici,
ecc.) con documentazione adeguata;
g) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini
della città.
h) veicoli delle Associazioni o Società sportive o utilizzati
da iscritti ad Associazioni o Società sportive con dichiarazione
del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione
sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato
e che comporta spostamenti extracomunali. Veicoli utilizzati
da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione
del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e
orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è
direttamente impegnato e che comporta spostamenti extracomunali.
Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai
veicoli catalizzati conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive
o i veicoli diesel ecologici conformi alla direttiva 94/12/CEE
e successive e i veicoli alimentati a GPL o metano;
i) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni
per consegna feretri;
j) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano
a battesimi, comunioni, matrimoni, cresime, fornite di adeguata
documentazione, limitatamente alle auto catalizzate conformi
alla direttiva 91/441/CEE e successive o i veicoli diesel ecologici
conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive e i veicoli alimentati
a GPL o metano;
k) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente
rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio
Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio
C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale
per quanto concerne le operazioni di trasloco;
l) veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del
Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti
di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
m) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense
ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
n) veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti
con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica,
in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo
pubblico rilasciato dal Settore Commercio;
I benzinai di turno domenica 5 novembre 2000 sono esonerati dall'obbligo
di apertura.
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare
devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto,
verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa
di Lire 121.200 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art.
7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 a Lire 484.800)
per inosservanza del divieto di circolazione.
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con
la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Sindaco
Valentino Castellani
(Pubblicata all'Albo Pretorio il 31 ottobre 2000 ore 16,45)
Torino, lì 31 ottobre
2000 |