Il Sindaco Valentino Castellani
ha firmato oggi l'ordinanza che estende ai giovedì del
mese di luglio 2000 il blocco dei diesel immatricolati fino al
'96. Rimangono invariate le condizioni già applicate nei
mesi precedenti. Ecco il testo dell'ordinanza.
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione dei veicoli diesel
nel mese di luglio.
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice
della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285,
con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza
del sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade
comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate
e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 21 aprile 1999 n.
163 "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in
base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione", e segnatamente l'art. 3, comma 1, che da
facoltà ai sindaci delle città interessate da fenomeni
di inquinamento acuto di disporre le misure programmate, permanenti
o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai
fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29.07.1999 con
la quale è stata approvata la valutazione preliminare
della qualità dell'aria nella città di Torino ai
sensi del succitato decreto ministeriale 21.4.1999 e che prevedeva
di predisporre provvedimenti di limitazione del traffico, sistematici
e finalizzati a consolidare la tendenza verso il basso delle
emissioni inquinanti.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in
Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità
dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto
attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi
miglioramenti rispetto al precedente periodo e che il valore
limite di 75 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare più
di 35 volte l'anno, è stato invece superato dal 1°
gennaio ad oggi ben 66 volte;
Visto l'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma
1 sub b);
Visto l'art. 42 dello Statuto della Città di Torino;
ORDINA
che nei giorni giovedì
6, 13, 20, 27 del mese di luglio 2000 dalle ore 9 alle ore 13
e dalle 16 alle 19, su tutto il territorio comunale eccettuate
le tangenziali e le strade più brevi dalle stesse ai parcheggi
dello Stadio delle Alpi e piazzale Caio Mario - corso Tazzoli
(come parcheggio di interscambio tra trasporto privato e trasporto
pubblico), è vietata la circolazione dinamica dei veicoli
mossi da motore ad accensione spontanea (diesel) a qualsiasi
uso destinati con le eccezioni che di seguito si elencano:
a. autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato
ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive (immatricolati
dal 01.01.1997);
b. taxi, autobus in servizio di linea, autoveicoli in servizio
di noleggio con conducente;
c. veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio,
dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza,
veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico dei quali
sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi
indilazionabili;
d. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie
in grado di esibire relativa certificazione medica, veicoli utilizzati
per il trasporto di portatori di handicap, e veicoli di soggetti
che svolgono funzioni di assistenza domiciliare a persone in
stato di bisogno con documentazione dell'ente di appartenenza;
e. veicoli ad accensione spontanea (diesel) adibiti al trasporto
utilizzati per il rifornimento di attività commerciali
o per trasporto di materiali purché di tipo omologato
ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive se di massa
massima superiore a 3,5 tonnellate, o ai sensi della direttiva
93/59/CEE e successive se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate.
I veicoli ad accensione spontanea (diesel) adibiti al trasporto,
utilizzati per il rifornimento di attività commerciali
o per trasporto di materiali, non omologati ai sensi di tali
direttive non potranno circolare dalle ore 7.30 alle 10.00 e
dalle 17.00 alle ore 19.00.
f. macchine operatrici e mezzi d'opera;
g. veicoli di medici in visita domiciliare muniti del contrassegno
dell'Ordine dei medici e con medico a bordo con tessera dell'Ordine
professionale;
h. veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in
reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza
con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi
urgenti e indilazionabili;
i. veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata
(con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei
Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente
necessario;
j. veicoli adibiti a trasporto valori delle banche e degli istituti
autorizzati;
k. veicoli dei trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi
i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno dal
Cimitero);
l. veicoli dei lavoratori pendolari turnisti, con relativa certificazione
dell'orario di lavoro rilasciato dal datore di lavoro, esclusivamente
quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o di
fine turno tale da non consentire, su tutta l'area metropolitana,
l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (orario eccedente
il periodo 6,30 - 21,30);
m. veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di
quanto con la presente prescritto, verrà comminata al
trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 121.200 (Euro
62,59) da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma
13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 Euro 62,59 a Lire 484.800
Euro 250,38) per inosservanza del divieto di circolazione.
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con
la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 29 giugno 2000
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