Da giovedì 9 novembre
torna il giovedì del polmone esteso alle auto a benzina.
Possono circolare le automobili a benzina catalizzate e immatricolate
dal primo gennaio 1993 (omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE
e successive) e i mezzi a gasolio ecologico immatricolati dal
primo gennaio 1997 (omologato ai sensi della direttiva 94/12/CEE
e successive). Possono circolare anche motoveicoli e ciclomotori
omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE. L'eventuale omologazione
del proprio mezzo è riscontrabile sul libretto di circolazione.
Il blocco è previsto con il seguente orario: dalle 9 alle
13 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli destinati al trasporto
di persone; dalle ore 7,30 alle ore 10 e dalle 17 alle 19 per
i veicoli destinati al trasporto di cose.
L'ordinanza ha valore fino all'8 marzo 2001 compreso.
Si ricorda inoltre l'obbligo del bollino blu per i veicoli di
peso inferiore alle 3,5 tonnellate immatricolati fino al 31 dicembre
1995.
Ordinanza n° 3485 del 3 novembre
2000
CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare.
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo
30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà
ai comuni, con ordinanza del sindaco, di limitare la circolazione
veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie
di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti;
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 21 aprile 1999 n.
163 "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in
base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione", e segnatamente l'art. 3, comma 1, che da
facoltà ai sindaci delle città interessate da fenomeni
di inquinamento acuto di disporre le misure programmate, permanenti
o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai
fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29.07.1999 con
la quale è stata approvata la valutazione preliminare
della qualità dell'aria nella città di Torino ai
sensi del succitato decreto ministeriale 21.4.1999 e che prevedeva
di predisporre per l'autunno 1999 provvedimenti di limitazione
del traffico, sistematici e finalizzati a consolidare la tendenza
verso il basso delle emissioni inquinanti.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico in
Città, misurata dal sistema di rilevamento della qualità
dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto
attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi
miglioramenti rispetto al precedente periodo e che il valore
limite di 75 mcg/m3 (Direttiva 99/30/CE) da non superare più
di 35 volte l'anno, è stato invece superato 86 volte nel
periodo 1° gennaio - 1 novembre 2000;
Visto l'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142, comma
1 sub b);
Visto l'art. 42 dello Statuto della Città di Torino.
ORDINA
1) Che nei giorni giovedì 9, 16, 23, 30 novembre, 7, 14,
21, 28 dicembre 2000, e nei giorni giovedì 4, 11, 18,
25 gennaio, 1, 8, 15, 22 febbraio, 1, 8 marzo 2001 su tutto il
territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica
dei veicoli mossi da motore a combustione interna con le seguenti
modalità:
a) negli orari dalle 9 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 19 per
i veicoli destinati al trasporto di persone;
b) negli orari dalle ore 7,30 alle ore 10 e dalle 17 alle 19
per i veicoli destinati al trasporto di cose.
2) Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
a) i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul
territorio cittadino;
b) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale
Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto
confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini)
- corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso
Traiano sino a corso Unione Sovietica;
c) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio
delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto
Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Molise) - corso
Molise - strada Altessano (tratto Grosseto / confine) - strada
Pianezza (tratto Molise confine) - corso Grande Torino - strada
Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada
Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle
a corso Ferrara;
d) le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso
Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo
corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali,
e più precisamente: strada Cuorgné - corso Vercelli
da strada Cuorgné a corso Romania - corso Romania.
3) Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie
o categorie di veicoli:
a) Autoveicoli elettrici;
b) autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina
o a gas) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE
e successive;
c) autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato
ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive;
d) motoveicoli e ciclomotori di tipo omologato ai sensi della
direttiva 97/24/CEE;
e) autoveicoli che utilizzano come carburante GPL o metano;
f) taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli
in servizio di noleggio con conducente;
g) veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio,
dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza
e della Protezione Civile in servizio;
h) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap.
4) Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate
da adeguata documentazione:
a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili e indifferibili in grado di
esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
b) veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta,
identificabili con certificazione delle rispettive ASL, in visita
domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale in visita
domiciliare;
c) veicoli dei lavoratori pendolari, compresi lavoratori del
commercio e operatori sanitari e assistenziali, con relativa
certificazione dell'orario di lavoro rilasciato dal datore di
lavoro, quando dalla certificazione del datore di lavoro risulti
un orario di fine turno dopo le 22,30 per spostamenti extracomunali
e dopo le 24 per spostamenti in città;
d) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
e) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense
ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
f) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti
funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio
al luogo del funerale e ritorno);
g) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in
pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione
ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
h) motoveicoli e ciclomotori utilizzati per i recapiti urgenti
di corrispondenza e pacchi (cosiddetti pony-express e moto-taxi)
limitatamente a quei veicoli che svolgono il loro lavoro per
Agenzie regolarmente autorizzate;
i) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi
di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio
ecc.;
j) veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in
reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza
con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi
urgenti e indilazionabili;
k) veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente
rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio
Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio
C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale
per quanto concerne le operazioni di trasloco;
l) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992,
n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati
ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
m) veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del
Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti
di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
n) veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata
(con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei
Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente
necessario;
o) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini
della città.
p) veicoli adibiti a trasporto valori delle banche e degli istituti
autorizzati;
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare
devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto,
verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa
di Lire 121.200 (Euro 62,59) da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi
dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 Euro
62,59 a Lire 484.800 Euro 250,38) per inosservanza del divieto
di circolazione.
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con
la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Sindaco
prof. Valentino Castellani
Torino, 6 novembre 2000 |