Il divieto di circolazione per
i veicoli diesel, se non omologati alla direttiva comunitaria
94/12/CEE e successive, è confermato anche per giovedì
14 settembre su tutto il territorio del Comune con l'eccezione
delle tangenziali e delle strade più brevi che le collegano
ai parcheggi dello stadio delle Alpi (che hanno la funzione di
interscambio fra trasporto pubblico e privato).Il divieto, in
vigore dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni 14, 21 e
28 settembre e 5, 12, 19 ottobre, riguarderà quindi tutti
i veicoli alimentati a gasolio immatricolati prima del 31 dicembre
1996. Eccezioni previste dall'ordinanza i taxi, gli autobus,
i veicoli in servizio di noleggio con conducente, i veicoli degli
organi di Polizia e delle Forze Armate, i mezzi di soccorso ed
i veicoli di enti ed aziende pubbliche impegnati in servizi non
dilazionabili. Potranno altresì circolare i mezzi impegnati
nel trasporto di persone sottoposte a terapie non dilazionabili
(con relativa certificazione) ed i veicoli adibiti al trasporto
di persone portatrici di handicap o utilizzati per l'assistenza
domiciliare a persone in stato di bisogno, e sarà consentita
la circolazione anche ai veicoli diesel utilizzati per il rifornimento
degli esercizi commerciali e per il trasporto di materiali (che
devono essere omologati alla direttiva 91/542/CEE e successive
se di massa superiore ai 35 quintali o alla 93/59/CEE e successive
se di massa inferiore ed in caso contrario non potranno circolare
dalle 7.30 alle 10 e dalle 17 alle 19), alle macchine operatrici,
ai veicoli dei medici con contrassegno dell'Ordine e guidati
dagli stessi, ai mezzi utilizzati da lavoratori in reperibilità
o da artigiani impegnati in manutenzioni urgenti, agli automezzi
adibiti al trasporto valori, ai trasporti funebri, ai veicoli
che consegnano medicinali ed ai mezzi utilizzati da lavoratori
pendolari turnisti che non possano utilizzare i mezzi pubblici
e che siano in possesso di certificazione rilasciata dal datore
di lavoro.Si ricorda che in caso di inosservanza del divieto
verrà comminata ai trasgressori una sanzione amministrativa
di £ 121.200 (62,59 euro) . (p.v.)
Torino, 13 settembre 2000 |