E' stata oggi pubblicata un'ordinanza
del Settore Ambiente che riorganizza le diverse norme emanate
dal 1979 a oggi in materia di controllo delle emissioni di fumi
dagli impianti di riscaldamento. L'ordinanza ha lo scopo di creare
uno strumento unico e aggiornato per i verificatori dell'Arpa
che dai prossimi giorni effettueranno controlli a campione in
città.
L'ordinanza rammenta la necessita
di dotarsi di un "libretto di centrale" aggiornato,
di mantenere bassi i livelli di fumosità entro precisi
parametri, i termini delle verifiche strumentali, la presenza
di efficienti sistemi di regolazione e di intercettazione, delle
aperture e dei fori previsti dai regolamenti.
L'ordinanza prescrive anche le
sanzioni per amministratori e proprietari inadempienti: da 200mila
lire a un milione.
Ecco il testo dell'ordinanza.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE MOBILITÀ
SETTORE TUTELA AMBIENTE
IL DIRIGENTE
Viste le Norme integrative del Regolamento Municipale di igiene
per la prevenzione, il controllo e la repressione dell'inquinamento
atmosferico, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione
del 17.07.1972, finalizzate alla preservazione delle normali
condizioni di salubrità dell'aria, capace di costituire
pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini (art.
1);
Vista l'Ordinanza del Sindaco di Torino del 11.12.1979 recante
disposizioni in materia di provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici;
Visto l'art.4 della Legge regionale 7 aprile 2000, n.43 "Disposizioni
per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la
tutela della qualità dell'aria", il quale prevede
tra le funzioni attribuite ai comuni, al proprio punto b): il
"controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici
degli edifici di civile abitazione. Ritenuto necessario a tali
fini, imporre ai proprietari di immobili ed agli amministratori
di stabili condominiali, nei quali siano installati impianti
termici centralizzati alimentati da combustibili solidi, liquidi
o gassosi l'adozione di comportamenti e il rispetto di prescrizioni
tali da permettere un'efficace attività di controllo;
Visto il D.P.R. n. 1391/1970;
Visto il D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Sentito il Dipartimento Subprovinciale di Torino dell'A.R.P.A.
Piemonte;
RAMMENTA
ai sensi dell'allegato A del D.P.R. 412/93 e s.m.i., che il Comune
di Torino è inserito nella zona climatica E, cui corrisponde
un numero di gradi giorno maggiore di 2100 e non superiore 3000,
e che l'attivazione degli impianti termici, di cui all'art. 9
dello stesso Decreto, vi è consentita dal 15 ottobre al
15 aprile per un massimo di 14 ore giornaliere nell'intervallo
compreso tra le ore 5.00 e le ore 23.00 di ciascun giorno, fatta
salva la possibilità di frazionare l'orario giornaliero
di riscaldamento in due o più sezioni.
ORDINA
agli amministratori di stabili condominiali, ed ove non nominati
ai proprietari degli immobili, nei quali siano installati impianti
termici centralizzati alimentati da combustibili solidi, liquidi
o gassosi, destinati al riscaldamento di ambienti o alla produzione
di acqua calda per usi igienici e sanitari di provvedere a che
gli impianti stessi:
1) siano muniti, presso lo stesso edificio di installazione,
di "libretto di centrale" in base a quanto prescritto
dall'art. 11 del D.P.R. n. 412/96 e s.m.i., per ciascuno dei
generatori di calore costituenti l'impianto, compilato in ogni
sua parte in base a quanto previsto dal medesimo articolo.
2) siano mantenuti in condizioni di funzionamento tali che in
ogni momento l'indice di fumosità di BACHARACH sia inferiore
al n. 2 per impianti con olio da gas adulterato (gasolio), al
n. 6 per impianti alimentati con olio combustibile, ed entro
i limiti previsti al capo III, art. 13.2 del D.P.R. 22 dicembre
1970, n. 1391 per i combustibili solidi.
3) Le verifiche strumentali comprovanti il rispetto delle prescrizioni
di cui ai precedenti punti 1) e 2) per ogni periodo di funzionamento,
dovranno essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di
accensione dell'impianto stesso per gli impianti con potenza
minore di 350 kW, e per gli impianti con potenza maggiore di
350 kW dall'esecuzione di almeno due verifiche da effettuare
rispettivamente entro trenta giorni ed entro cento giorni dalla
data di accensione dell'impianto stesso. I risultati di tali
verifiche dovranno essere riportati sul libretto di centrale,
in allegato al quale dovranno essere conservate per un periodo
non inferiore a due anni le copie dei rapporti a stampa prodotti
dagli strumenti di verifica.
3) siano accessibili al personale degli organi di controllo preposti,
in qualunque momento della giornata, e che presso gli stabili
sede degli impianti centralizzati, siano indicati i nomi dei
detentori delle chiavi di accesso ai locali degli stessi;
4) in applicazione del disposto dell'art. 17.1 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 1391/1970 i camini ed i canali per fumo
di tutti gli impianti termici di cui all'art. 9 delle Norme integrative
del Regolamento Municipale di igiene per la prevenzione, il controllo
e la repressione dell'inquinamento atmosferico, approvate dal
Consiglio Comunale con deliberazione del 17.07.1972, devono essere
muniti di efficienti sistemi di regolazione e di intercettazione,
delle aperture e dei fori previsti dai suddetti regolamenti.
5) gli impianti di cui all'art. 9 delle Norme integrative del
Regolamento Municipale di Igiene devono inoltre rispondere alle
prescrizioni degli art. 4, 5, 9, 10, e 11 del regolamento approvato
con D.P.R. n. 1391/1970;
AVVERTE
che qualora venga constatata da parte del personale dell'Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, competente
ai controlli ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 60/95, inosservanza
di quanto con la presente prescritto, saranno adottate dalla
Città tutte le misure e le azioni amministrative opportune
a garanzia e tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.
Tale inosservanza comporterà inoltre per i trasgressori
la sanzione amministrativa da lire 200.000 (duecentomila) a lire
1.000.000 (un milione), conciliabile entro 60 giorni con il pagamento
di lire 330.000 (trecentotrentamila) ai sensi dell'art. 16,
I° comma l. 689/81, per ogni prescrizione non rispettata,
impregiudicati ulteriori provvedimenti di legge;
AVVISA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale,
entro sessanta giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notificazione del presente atto.
Il Dirigente
del Settore Tutela Ambiente
Dr Giuseppe Pelazza
Torino, 13 dicembre 2000
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