La legge 230/1998 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" ha modificato sensibilmente la precedente normativa.
I giovani già dichiarati in sede di visita di leva "abili arruolati" nel corso di quest'anno e degli anni precedenti, ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare, che intendano espletare gli obblighi di leva prestando servizio civile, devono presentare apposita domanda all'Ufficio leva militare di appartenenza entro e non oltre il 31 dicembre 1999 (terzo comma dell'art. 4 Legge 8 luglio 1998, n° 230 - G.U. n°163 del 15 luglio 1998).
Tale domanda non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per il motivi previsti dalla legge. (m.m.)
Torino, 15 ottobre 1999