DEFINITI DALLA GIUNTA COMUNALE QUALI SONO I "MESTIERI GIROVAGHI"

La Giunta Comunale ha approvato oggi (delib. n.98 04544/17) che tipo di caratteristiche deve avere chi esercita il mestiere girovago, fissando il tempo e il luogo entro il quale è possibile esercitare l'attività.

Il Regio Decreto del 18/06/1931 n. 773 definiva quali erano gli esercizi commerciali che avevano come connotato tipico "l'andare in giro da paese a paese - da strada in strada - da casa a casa".

Oggi per mestieri girovaghi si intendono quelle attività "artigiane" che innanzitutto devono essere ambulanti e inoltre, producono direttamente senza organizzazione d'impresa manufatti, servizi o attività artistiche.

La Giunta ha deliberato, dunque, che il cenciaiolo ed il raccoglitore di articoli vari, l'arrotino, l'ombrellaio, il lustrascarpe, l'impagliatore di sedie, il cardatore di lana, il materassaio, il cocchiere, il barcaiolo, i posteggiatori e i guardamacchine, gli artisti di strada (cantanti, saltimbanchi, suonatori, ritrattista e madonnari), potranno occupare il suolo pubblico senza pagare alcuna tassa (previa autorizzazione della Pubblica Sicurezza - ex art. 121 del Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza), purché non occupino una superficie superiore ai 2 mq. e non sostino per più di un ora nello stesso luogo con obbligo di una nuova collocazione a distanza non inferiore a 200 m. dalla precedente sistemazione.(ra.g.)

Torino, 4 giugno 1998

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