I frequenti volantinaggi nel centro cittadino hanno come conseguenza l'abbandono sul suolo pubblico di una gran quantità di carta che si riflette sul decoro della città, soprattutto nelle zone in cui è vietato il transito dei mezzi di trasporto pubblici e privati quali i portici e le isole pedonali.
Poiché il regolamento di Polizia Urbana del maggio 1996, all'articolo n. 7, vieta che siano compiuti atti contrari alla nettezza urbana ed al pubblico decoro che possa inoltre arrecare disturbo o molestie alle persone, è stata emanata dal Sindaco un'apposita Ordinanza che ordina il divieto di distribuzione al pubblico di manifestini e volantini per pubblicità commerciale in: piazza Vittorio Veneto, via Po, piazza Castello, via Pietro Micca, via Cernaia, via Garibaldi, via Roma, piazza San Carlo, piazza Carlo Felice, piazza Palazzo di Città, piazza Statuto, piazza Carlo Alberto e piazza Carignano.
Il mancato rispetto del divieto sarà punito con una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 ferme restando le sanzioni da L. 200.000 a L. 2.000.000 già previste per la violazione delle norme di legge sulla pubblicità.
Nel rispetto della libertà d'opinione non saranno soggetti a sanzione coloro che distribuiranno volantini di contenuto non pubblicitario editi da Enti che operano senza fini di lucro.(p.c.)
Torino, 10 dicembre 1998