DETRAZIONI ICI PER UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI

A seguito di numerose richieste di chiarimenti riguardanti la possibilità di usufruire della riduzione ICI per il 1997 dai titolari di unità immobiliari o di fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzabili, l'Assessorato ai Tributi del Comune ricorda che tale riduzione può essere applicata solo ai mesi di mancato utilizzo dell'immobile e che le condizioni per averne diritto sono le seguenti:
l'immobile, anche se sarà od è oggetto di ristrutturazione deve essere inagibile o inabitabile, e che per il periodo in cui si effettua la riduzione, deve essere di fatto non utilizzato.

Queste condizioni saranno accertate dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia e documentazione probatoria a carico del proprietario, oppure denunciate dal proprietario con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il contribuente che si verrà a trovare in questa situazione nel corso del 1997 può ridurre del 50% l'imposta dovuta per tutto l'anno o per i mesi di mancato utilizzo dell'immobile, e dovrà presentare dal 1° maggio al 30 giugno 1998 la dichiarazione ICI sui moduli previsti, allegando alla stessa la perizia oppure la dichiarazione sostitutiva, che dovrà contenere tutti gli elementi che giustificano la riduzione operata.

In caso di falsa dichiarazione accertata dal Comune, per i proprietari vi saranno riflessi sul piano penale.

Per ulteriori informazioni si invita a telefonare ai numeri: 442.4857 - 442.4866 - 442.4897.(c.s.)

Torino, 2 dicembre 1997

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