Pervengono agli uffici comunali numerose richieste di informazioni sulle aliquote dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
Si ritiene utile precisare che l'aliquota del 7°/oo per alloggi non locati e non utilizzati si applica agli alloggi che erano vuoti al 31.12.1996 e per il periodo del 1997 in cui rimangono tali.
L'aliquota del 7°/oo non si applica:
a) all'alloggio (2a casa) a disposizione del proprietario che non è residente in Torino (aliquota applicabile 6°/oo);
b) agli alloggi concessi in comodato o in uso gratuito ad un familiare o a terzi (aliquota applicabile 6°/oo - nessuna detrazione per abitazione principale);
c) agli alloggi non locati dei residenti all'estero o degli anziani o disabili residenti in case di cura o ricovero (aliquota applicabile 6°/oo e possibilità di detrarre fino a L. 230.000 a base annua in tal caso nel bollettino di versamento l'unità immobiliare relativa deve essere ricompresa tra "altri fabbricati").
Relativamente agli alloggi in fase di ristrutturazione e inagibili si precisa che per il periodo del 1997 in cui l'unità immobiliare rientra in tale ipotesi l'aliquota applicabile è quella ordinaria (6°/oo).
Non è concessa la detrazione per abitazione principale (L. 230.000), ma il proprietario ha la facoltà di ridurre l'imposta dovuta al 50% con obbligo di fornire idonea documentazione in sede di denuncia da presentare nel 1998.(l.g.)
Torino, 19 giugno 1997