Nel caso in cui le strutture comunali adibite al ricovero di anziani e inabili siano al completo, causa l'esaurimento dei posti disponibili, l'amministrazione comunale si avvale dell'ospitalitā di istituti gestiti da enti pubblici o privati, registrati come strutture tutelari e sottoposte a vigilanza come dispone la legge regionale n. 37 del 1990.
Per singoli casi ed in situazioni particolari (riavvicinamento ai parenti, ritorno al paese d'origine) possono venire utilizzate anche strutture fuori dal territorio regionale.
L'onere della spesa č a carico totale, o parziale, dell'amministrazione Civica, a seconda della consistenza del reddito dell'anziano o dell'esistenza di familiari tenuti agli alimenti che siano in grado di sostenere la spesa.
La Cittā provvede al pagamento delle spese di ricovero su presentazione di fatture posticipate e in date prestabilite.
Attualmente sono 239 gli ospiti di questi istituti. In considerazione delle rette attualmente praticate, la giunta comunale ha deliberato, per il 1997, un impegno di spesa di un miliardo e trecentoventiquattro milioni di lire.(p.c.)
Torino, 27 dicembre 1996
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