I colombi sono specie protetta secondo la legge n. 968 del 27/12/1972 “Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia”. Il colombo rientra nella fauna selvatica italiana (legge n. 157 dell’11 febbraio 1992), è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelato, pertanto non può essere ucciso e catturato.

 

  • Metodi di allontanamento

La legge prevede che il colombo possa però essere “dissuaso” dal frequentare determinate zone.

Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

–  pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino e mantenimento delle condizioni igieniche;

– interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l’uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici come previsto dall’art. 40 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città – n. 320).

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città – n. 320 vengono fornite indicazioni per allontanare i colombi senza creare loro alcun danno Clicca qui.

 

  • Dove e come alimentarli

All’ interno del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città – n. 320, sono indicate le modalità di alimentazione dei colombi in città e le aree in cui è possibile dedicarsi a questa attività (aree alimentazione colombi – cartografia).

L’alimentazione dovrà essere effettuata con granaglie in quantità non superiore a 250 gr. per volta e a una distanza minima di 250 metri da ospedali, case di cura, scuole per l’infanzia e primarie, aree giochi bimbi.

L’alimentazione dei colombi in altre aree non è consentita ed è sanzionabile ai sensi dell’art. 43 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città – n. 320 .

ELENCO DELLE AREE IN CUI SI POSSONO SOMMINISTRARE GRANAGLIE

1.  Parco della Pellerina – corso Appio Claudio, via Pietro Cossa, corso Regina Margherita, corso Lecce

1.1  Area Ovest tra Dora Riparia e corso Regina Margherita

1.2  Area su corso Regina Margherita, normalmente riservata ai circhi

2.   Parco Colonnetti

3.   Lungo Stura Lazio dal Ponte Amedeo VIII al Ponte Diga

4.   Parco della Confluenza tra il fiume Po e il torrente Stura di Lanzo

5.  Parco Colletta – lungo Dora Colletta/via Carcano

6.   Parco del Meisino

7.  Parco Piemonte – corso Unione Sovietica, torrente Sangone

8.  Parco Sangone – strada Castello di Mirafiori

9. Parco di San Vito – strada San Vito, 185

10. Parco Europa – Cavoretto

11. Parco della Maddalena

12. Parco della Rimembranza – Colle della Maddalena

13. Parco delle Repubbliche Partigiane Piemontesi – strada San Vito/Revigliasco

14. Parco di Superga – strada Comunale di Superga (per la parte di competenza del Comune di Torino)

15. Parco della Panoramica – strada dei Colli, da Superga (per la parte di competenza del Comune di Torino)

16. Sponde torrente Stura di Lanzo tra strada Basse di Stura e strada dell’Arrivore