- I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l’area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti stessi (aree di produzione industriale, laboratori, specifici reparti di strutture sanitarie, ecc.). Sono escluse pertanto quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione dei materiali, magazzini, ecc.).
- La determinazione della superficie soggetta a tributo per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, in ragione della difficoltosa individuazione dell’area su cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull’intera superficie su cui viene svolta l’attività:
categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
Lavanderie, tintorie | 10% |
Macellerie e pescherie | 10% |
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche | 30% |
Laboratori odontotecnici | 10% |
Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori | 30% |
Gommisti | 10% |
Lavaggi autoveicoli | 10% |
Studi medici specialistici
Dentisti
Veterinari | 30%
30%
30% |
- Per le attività diverse da quelle menzionate al comma 3 la determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria in scala.
- La riduzione o esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta su richiesta presentata con apposita denuncia di cui ai successivi art. 21 e 22 allegando idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti speciali.).
- Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria l’ufficio è legittimato ad applicare il tributo all’intera superficie salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda, fatta salva la prova contraria.
- Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l’applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.
I titolari di attività commerciali e artigianali, per ottenere la verifica di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani, devono presentare apposita istanza (c.d. “omologa”) direttamente all’AMIAT a mezzo fax (011/2223323), utilizzando il Modulo raccolta dati gestione rifiuti assimilati (pdf).