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(contatti)
ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DELLE AREE PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI
Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.
DEFINIZIONE DI RIFIUTO SPECIALE
Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio (AMIAT SpA)
ZONE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE:
ZONE SOGGETTE A TASSAZIONE:
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE ESCLUSA DALLA TASSAZIONE
La determinazione della superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria quotata, misurata, timbrata e firmata da un tecnico/professionista.
DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELLA SUPERFICIE ESCLUSA DALLA TASSAZIONE
Solo per le sottoindicate tipologie di attività, in caso di obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali distintamente da quelle in cui si formano rifiuti urbani, la determinazione dell'area non soggetta al tributo viene definita in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali, le seguenti percentuali di riduzione:
QUANDO DENUNCIARE LA SUPERFICIE ESCLUSA DALLA TASSAZIONE
La denuncia della superficie produttiva di rifiuti speciali deve avvenire entro i termini previsti dagli art. 20 e 21 del Regolamento TARI, e, comunque, non oltre il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio dell’attività o della variazione delle superfici produttive dei rifiuti speciali.
Tale denuncia deve essere presentata contestualmente all’istanza di riduzione della tassazione, con il medesimo modulo di cui al punto seguente
RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
QUANDO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE
A fine istruttoria e sulle annualità per le quali è stata prodotta documentazione idonea.
Riduzione per le attività agricole (art. 3 comma 2, lett. a) Regolamento Tari: tale riduzione è applicabile dall’anno 2021
RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE
Allegare:
QUANDO DENUNCIARE LA SUPERFICIE ESCLUSA DALLA TASSAZIONE
La presentazione delle istanze di esclusione dalla tassazione per produzione di rifiuti speciali agricoli deve avvenire, a decorrere dal 01/01/2021, entro i termini previsti dagli art. 20 e 21 del Regolamento TARI.
QUANDO VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE
A fine istruttoria.
Ultimo aggiornamento: 6 Luglio, 2022
ATTENZIONE: per quanto riferito a denunce di attivazione - cessazione - variazione parametri - richiesta di informazioni e segnalazioni di reclamo la modulistica e le modalità di invio sono variate. Si invita a consultare l'avviso NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TARI, DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RECLAMI TARI
(per la spedizione vedi alla voce Contatti. Si prega di utilizzare una sola modalità di invio.)
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