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Dal 4 gennaio 2024, nel caso in cui l'atto di riscossione della TARI sia ritenuto in tutto o in parte illegittimo o infondato nel merito, il ricorso è da presentare, ai sensi degli articoli 16 e seguenti del D.Lgs n. 546/1992, alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado - Strada Antica di Collegno, 259 - 10146 Torino.
Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso, al Comune di Torino - Divisione Tributi e Catasto - Ufficio Contenzioso - 4° piano - Corso Racconigi, 49 - 10139 Torino, in uno dei seguenti modi: a. invio telematico (D.M. 163/2013) all'indirizzo PEC tributi@cert.comune.torino.it : dal 1° luglio 2019 la notifica PEC è obbligatoria salvo per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore fino a Euro 3.000,00 di sola imposta; b. spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o mediante consegna diretta all'ufficio indicato che ne rilascia, sulla copia, attestato di ricevimento (art. 16, co. 3, D.Lgs. 546/1992); c. tramite ufficiale giudiziario ( artt. 137 e ss c.p.c.).
Entro trenta giorni dalla notifica del ricorso all'Ufficio Contenzioso del Comune il ricorrente - a pena di inammissibilità - deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado il proprio fascicolo (o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) con copia del ricorso, da cui risulti l'avvenuta notifica al Comune, e documenti allegati.
Nel caso di notificazione del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.I.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).
Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia determinato secondo i criteri dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 (artt. 13, comma 6-quater e 192 del DPR n. 115/2002).
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese. Il ricorso non sospende la riscossione delle somme indicate che avverrà secondo quanto disposto dall'art. 19 D.Lgs. 472/1997 in combinato disposto con l'art. 13, co. 8 Regolamento delle Entrate Tributarie della Città di Torino, salvo espresso provvedimento della stessa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, richiesto ed adottato con modalità previste dall’art. 47 del succitato D.Lgs. n. 546/1992.
Ultimo aggiornamento: 5 Aprile, 2024
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