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Sono oggettivamente esclusi dalla applicazione del tributo, sia dalla parte fissa che da quella variabile le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti non possono produrre rifiuti.
Sono, pertanto, esclusi dalla tassazione, a titolo esemplificativo, i seguenti locali ed aree:
- le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
- immobili inagibili o inabitabili o danneggiati, limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
- terrazze e balconi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, autosilos;
- fabbricati in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o materiale di cantiere sono consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;
- le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117, numeri 1 e 3, del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;
- le aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili (es. posti auto scoperti), ad eccezione delle aree scoperte operative;
- i locali di strutture medico- sanitarie pubbliche e private adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- locali ed aree degli impianti ginnici e sportivi, scuole di danza limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
- locali ed aree nei quali per specifiche caratteristiche di struttura e destinazione si producono, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- le aree verdi.
Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.
Sono esonerati dal tributo:
Ultimo aggiornamento: 12 Giugno, 2019
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