Indice
Dichiarazione iniziale
Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, le variazioni delle condizioni di applicazione del tributo riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie soggetta a tributo, il venir meno delle condizioni che danno luogo ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché per i non residenti la modificazione del numero di occupanti, devono essere denunciate entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente. La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la cessazione del possesso, conduzione o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. In caso di mancata dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. Qualora la dichiarazione di cessazione sia collegata alla denuncia iniziale di altri locali siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo al possesso, occupazione o detenzione dichiarata.Dichiarazione di rettifica
Dichiarazione di cessazione
Ultimo aggiornamento: 18 Settembre, 2014
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