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Servizio IMU e TARI

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AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI TARI (utenze non domestiche)

  1. È prevista un’agevolazione  per le attività presenti nelle  zone interessate da cantieri di opere pubbliche?


    L’agevolazione per le attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi è prevista dall'articolo 14, comma 1, lett. a) del Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti.
    La percentuale di agevolazione applicata sull’intero tributo viene deliberata annualmente ed è consultabile sul sito istituzionale.

  2. Quando viene applicata l'agevolazione TARI per disagi a causa dell’allestimento di cantieri?


             L'agevolazione viene applicata sull'avviso di SALDO TARI, non su quello di acconto.

  3. L’agevolazione TARI per disagi a causa dell’allestimento di cantieri può essere revocata?


    Sì, l’agevolazione concessa può essere revocata in caso di omesso o parziale versamento del tributo dovuto per l’anno in corso ed in mancanza di attivazione di un piano rateale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo. La riduzione viene recuperata sull’avviso di saldo dell’anno successivo.

  4. Alle Organizzazioni di Volontariato (Odv) iscritte al RUNTS viene concessa un’agevolazione sul documento  di pagamento dell’ anno in corso?


    La percentuale di agevolazione è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale ed applicata in sede di saldo TARI, dietro istanza di parte.  La richiesta deve essere trasmessa entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione dedicata
    L’agevolazione di cui sopra è concessa ai contribuenti in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti e sarà in caso di omesso o parziale versamento del tributo dovuto per l’anno in corso ed in mancanza di attivazione di un piano rateale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo. La riduzione viene recuperata sull’avviso di saldo dell’anno successivo.

  5. Quali sono i soggetti che possono richiedere l’ agevolazione Articolo 14, comma 1, lett. b) e lett. e) del Regolamento TARI n. 371?


    Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Fondazioni per assistenza sociale e socio-sanitaria, Organizzazioni di Volontariato (Odv) iscritte al RUNTS, Associazioni di Promozione Sociale (Aps) iscritte al RUNTS, Cooperative Sociali iscritte al RUNTS, Gestori dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CdQ) individuati dalla Città, Scuole per l’infanzia parificate aderenti alla FISM e convenzionate con la Città.
    La percentuale di agevolazione è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale ed applicata in sede di saldo TARI, dietro istanza di parte.  La richiesta deve essere trasmessa entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, attraverso la modulistica e con le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione dedicata.
    L’agevolazione di cui sopra è concessa ai contribuenti in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti e sarà revocata in caso di omesso o parziale versamento del tributo dovuto per l’anno in corso ed in mancanza di attivazione di un piano rateale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo. La riduzione viene recuperata sull’avviso di saldo dell’anno successivo.
    Per ulteriori informazioni in merito contattare i seguenti numeri 
    011/01120306, 011/01124602.

  6. Ho presentato la richiesta di agevolazione art. 14 comma 1 lett. b) IN RITARDO, oltre il 31 dicembre dell’anno in corso. Posso avere ugualmente l’agevolazione?


             No, la mancata o tardiva presentazione della richiesta di agevolazione nei termini previsti comporta la perdita del diritto all’agevolazione.

  7. È prevista un’agevolazione  per i locali di culto?


    È prevista un’agevolazione  a favore dei titolari di richiesta di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto.
    La percentuale di agevolazione è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale, consultabile sul sito istituzionale nella sezione dedicata  viene applicata  automaticamente sul documento saldo Tari dell’anno in corso.
    L’agevolazione di cui sopra è concessa ai contribuenti in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti e sarà revocata in caso di omesso o parziale versamento del tributo dovuto per l’anno in corso ed in mancanza di attivazione di un piano rateale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo. La riduzione viene recuperata sull’avviso di saldo dell’anno successivo.

  8. Quali riduzioni sono previste per le utenze non domestiche?


    Ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento TARI n. 371 sono previste delle riduzioni applicate sulla parte variabile della tariffa nella misura percentuale e secondo i criteri deliberati annualmente dal Consiglio Comunale consultabili sul sito istituzionale nella sezione dedicata.

  9.  Produco rifiuti speciali  ho diritto alla detassazione?


    Il contribuente che produce rifiuti speciali può richiedere la detassazione delle parti di superfici sulle quali tali rifiuti vengono prodotti, presentando apposita richiesta presso l'ufficio rifiuti speciali e fornendo planimetria quotata dei locali con evidenziate le zone in cui il rifiuto speciale viene prodotto, copia dei formulari di identificazione del rifiuto (uno per ogni tipo di rifiuto), contratto con la ditta che smaltisce oppure fatture da esse rilasciate. Per maggiori informazioni leggere la sezione apposita relativa alle “Riduzioni per rifiuti speciali”
    Prendere appuntamento con l'ufficio interessato ai n.: 011/01124106 – 011/01124818.

  10. Posso avvalermi di un servizio privato per il conferimento dei rifiuti?


    È possibile conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero.
    La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Tuttavia, resta salva la possibilità di riprendere l’erogazione del servizio pubblico dopo la scadenza biennale.
    I contribuenti che provvedono in autonomia al conferimento dei rifiuti urbani prodotti sono tenuti a corrispondere solo la parte fissa della tariffa, escludendo la parte variabile esentata ai sensi dell’art. 15 bis del Regolamento TARI n. 371.

    È necessario darne comunicazione preventiva tramite pec al Comune (Ufficio Tributi e Ufficio Ambiente) e al soggetto gestore del servizio pubblico (AMIAT), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo. Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione “Riduzione TARI alle utenze non domestiche per conferimento dei rifiuti al di fuori del Servizio Pubblico”.

  11. Sono previste altre riduzioni, agevolazioni, esclusioni?


    Si. È possibile consultare le seguenti pagine: Riduzioni TARI per utenze non domesticheEsclusioni ed esoneri.

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Ultimo aggiornamento: 8 Novembre, 2024

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