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Servizio IMU e TARI

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In quali casi presentare dichiarazione IMU/IMPi

Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata:

  1. per gli immobili che godono della RIDUZIONE o ESENZIONE dell'imposta;
    • fabbricati di interesse storico o artistico;
    • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (vedere condizioni di inagibilità art. 9 e 10 del Regolamento IMU n. 393);
    • unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse, con contratto registrato, in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste all'art. 1 comma 747 lettera c) Legge 160/2019;
    • una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020);
    • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce;
    • l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU;
    • per gli immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, penitenziaria e forestale) ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura, per dichiarare l'assimilazione all'abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica (Legge 147/2013 art. 1 comma 707) e purchè non siano censiti nelle categorie A/1, A/8, A/9 (D.L. 102/2013 convertito L. 124/2013). 
      Nella dichiarazione alla voce "Caratteristiche" si deve 5 "abitazione principale". Nel campo 13a "Equiparazione ad abitazione principale occorre inserire il numero 2;
    • esenzioni legate al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
  2. SI RICORDA CHE: La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche se dovesse cessare il diritto all'esenzione.

  3. nei casi in cui il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria;
    • l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
    • l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
    • l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
    • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
    • l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
    • l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616;
    • gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
    • i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, di cui all'art. 1 del D.Lgs.n. 99 del 2004, iscitti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    • il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
    • è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto o un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
    • le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
    • l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
    • l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
    • si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);

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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio, 2024

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Altre risorse

Saldo IMU 2024

Informativa sull'IMU

 

 

Consultazione rendite catastali (dal sito dell' Agenzia delle Entrate)

Modello e istruzioni F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

Progetto qualità

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