Indice
Quelle indicate nel TITOLO III - ESENZIONI E RIDUZIONI art. 11 e 12. http://www.comune.torino.it/regolamenti/393/393.htm
L'immobile deve essere utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato, e deve essere destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dell'utilizzatore.
Presentando la Comunicazione di destinazione d'uso (codice aliquota 10) ed allegando copia del contratto di comodato registrato. Vedasi sezione Comunicazione di destinazione d'uso
Per usufruire dell'agevolazione per tutto l'anno di imposta il contratto di comodato dovrà essere registrato entro la data di presentazione della comunicazione, ma dovrà avere decorrenza dall'1/1 del medesimo anno, anche se ciò dovesse comportare il pagamento della sanzione prevista dall'imposta di registro per tardiva registrazione.
Si, deve essere allegato in formato pdf nell'apposita sezione della Comunicazione di destinazione d'uso.
I commi 81 e 82 dell'art. 1 L. 197/2022 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione attraverso la dichiarazione IMU/IMPi che deve essere presentata esclusivamente secondo modalità telematica. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all'esenzione.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 (relatore Luca Antonini), ha dichiarato fondate le questioni che aveva sollevato davanti a sé (ordinanza n. 50/2022). Viene superato il concetto di “nucleo familiare” e l’esenzione per abitazione principale spetta sull’immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dimora abituale.
E’ possibile usufruire dell’esenzione per abitazione principale per entrambi gli immobili se i rispettivi proprietari oltre alla residenza anagrafica vi hanno, effettivamente, anche la dimora abituale. Poiché il doppio requisito è condizione imprescindibile per l’esenzione, il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dimora abituale.
E’ possibile usufruire dell’esenzione per abitazione principale per entrambi gli immobili se i rispettivi proprietari oltre alla residenza anagrafica vi hanno, effettivamente, anche la dimora abituale. Poiché il doppio requisito è condizione imprescindibile per l’esenzione, il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dimora abituale.
ALLOGGIO A DISPOSIZIONE/DIMORA
Si (Regolamento IMU art. 6, comma 3, lettera f). Per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni per abitazione principale è necessario presentare la Comunicazione di destinazione d'uso. Codice aliquota da barrare: D, indicando come data di decorrenza quella di residenza anagrafica nella RSA. Allegare attestazione della RSA nella quale si comunica il ricovero in via definitiva.
La tassazione si estende alla/alle pertinenze. Occorre verificare la categoria catastale dell'alloggio. Vedasi risp. 2 sezione abitazione principale.
No (Regolamento IMU art. 6, comma 3, lettera f). Vedasi le risposte alla sezione locazioni.
CASA FAMILIARE AFFIDATA A GENITORE AFFIDATARIO
Quando la casa familiare viene assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce ai soli fini dell'applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (L. 160/2019 art. 1, comma 741, lettera c punto 4)
Se vi sono figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
SI (circolare MEF 1/DF del 18/03/2020).
No, non devo pagare nulla.
Fino a quando non vi sarà la revoca del giudice circa l'assegnazione dell'immobile, il soggetto passivo IMU sarà la sua ex moglie.
Deve pagare l'IMU con aliquota 10,6 per mille. Non ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni per abitazione principale.
Deve pagare l'IMU con aliquota 10,6 per mille. Non ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni per abitazione principale.
Il marito al quale è stata assegnata con provvedimento del giudice la casa familiare.
Si, la deve dichiarare come "abitazione principale" indicando nella casella 12 la percentuale di possesso del 100%, barrando la casella "acquisto" (casella 16) ed indicando nel campo 20 quale data di decorrenza quella di omologa del provvedimento di assegnazione della casa. Nel campo "annotazioni" indicherà gli estremi della sentenza.
Per il proprietario che possiede un immobile che intende concedere in uso gratuito, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano contemporaneamente precisi requisiti:
Deve presentare Dichiarazione IMU/IMPi. Alla casella 11 (riduzioni) deve indicare il codice 3.
Paga l'IMU applicando l'aliquota del 10,6 per mille sul 50% della base imponibile di alloggio (ed eventuali pertinenze); codice tributo da indicare sul modello F24: 3918.
Paga l'IMU con l'aliquota del 10,6 per mille sul 25% della base imponibile dell'alloggio (ed eventuali pertinenze se anch'esse sottoposte al vincolo); codice tributo da indicare sul modello F24: 3918.
Paga l'IMU applicando l'aliquota del 10,6 per mille sull'intera base imponibile; codice tributo da indicare sul modello F24: 3918.
Ai sensi dell'art. 540 c.c., a seguito del decesso del marito la moglie acquisisce il diritto di abitazione in qualità di coniuge superstite. Ai fini IMU la signora diventa soggetto passivo al 100%. Nulla è dovuto dal figlio. Se l'immobile continua ad essere la sua abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale) pagherà a seconda della categoria catastale dell'immobile (sezione abitazione principale) (Regolamento IMU art. 4 comma 5).
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA
Il soggetto passivo ai fini IMU è la società cooperativa. Il socio assegnatario non è mai soggetto all'imposta. Se l'alloggio è in categoria catastale da A/2 ad A/7 si è esenti da IMU (Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lettera c) punti 1 e 2). Se l'alloggio è in categoria catastale A/1, A/8, A/9 la cooperativa deve versare l'IMU con aliquota del 6 per mille scontando la detrazione di € 200,00. Codice tributo da indicare nel modello F24: 3912. (Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lettera c) punti 1 e 2).
FORZE ARMATE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE CARRIERA PREFETTIZIA
Si, sono assimilate all'abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica nell'immobile. L'assimilazione all'abitazione principale si applica in ogni caso ad un solo immobile nel territorio italiano a condizione che non sia locato (Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lettera c) punto 5).
Deve pagare l'IMU con aliquota 6 per mille con detrazione di € 200,00 poichè trattasi di immobile di lusso. Codice tributo da indicare nel modello F24: 3912.
No, l'equiparazione vale solo per i soggetti indicati nella norma (militari, vigili del fuoco, etc.). Quindi lei, per la sua quota di proprietà, non pagherà nulla. Sua moglie, sulla sua quota di proprietà, pagherà l'IMU con l'aliquota del 10,6 per mille.
Deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30/06 dell'anno successivo a quello in cui si possiedono i requisiti. Nella dichiarazione alla voce "Caratteristiche" deve indicare 5 "abitazione principale". Nel campo 13a "Equiparazione ad abitazione principale" occorre inserire il numero 2 se si tratta di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 5), della legge n. 160 del 2019.
IMPRESE DI COSTRUZIONE (BENI MERCE)
Per gli anni d’imposta 2020 e 2021: la Legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 751 - Legge 160/2019), dispone che per gli anni 2020 e 2021 gli immobili rientranti in questa fattispecie siano soggetti all’IMU applicando l’aliquota deliberata dal Comune (per Torino il 2,5 per mille). Per poter fruire dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU.
A partire dall’anno d’imposta 2022: a partire dall’anno d’imposta 2022 gli immobili considerati “beni merce” sono esenti dall’IMU (art. 1 comma 751 della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020). ). Per poter fruire dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU.
Per gli anni d’imposta 2020 e 2021: per i mesi in cui gli immobili non sono stati locati, è dovuta l'IMU ad aliquota 2,5 per mille in quanti considerati “beni merce”; per i mesi in cui in cui sono stati locati, è dovuta l’IMU ad aliquota ordinaria. Per poter fruire dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU.
Per l’anno d’imposta 2022: per i mesi in cui gli immobili non sono stati locati non è dovuta IMU in quanto considerati “beni merce” e pertanto, esenti dal 1/1/2022; per i mesi in cui sono stati locati. è dovuta l’IMU ad aliquota ordinaria. Per poter fruire dell’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU.
Si, ha previsto una riduzione del 25% rispetto alle aliquote deliberate nell'anno (art. 1 comma 760).
Fare riferimento alla tabella delle ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI per l’anno in corso, pubblicata alla pagina principale. Deve presentare la Comunicazione di destinazione d’uso.
Fare riferimento alla tabella delle ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI per l’anno in corso, pubblicata alla pagina principale.
Devono essere redatti attenendosi ai parametri dell'Accordo Territoriale Comune di Torino depositato il 15/04/2024 secondo lo schema dei "contratti tipo". Il rispetto dei parametri dell'Accordo deve essere attestato da una delle Associazioni firmatarie dei contratti. Tale attestazione ha validità anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (Decreto interministeriale del 16/1/2017 pubblicato sulla G.U. del 15/3/2017 n. 62). Il testo dell'Accordo, gli schemi di contratto, il decreto e altre informazioni sono disponibili alla pagina www.comune.torino.it/affitti/. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 21/06/2022 n. 73, in vigore dal 22/06/2022, l’attestazione dei paramenti può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è stato stipulato il contratto deve presentare la Comunicazione di destinazione d'uso allegando obbligatoriamente la copia certificazione di congruità dei parametri applicati.
Non deve dichiarare nulla poichè non usufruisce di aliquota agevolata ma beneficia solo della riduzione di cui all'art.1 comma 760 L. 160/2019. Quindi nel suo caso l'aliquota deliberata del 10,6 per mille vien ridotta al 7,95 per mille (D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito nella Legge 28/06/2019 n. 58 - art. 3-quater)
Gli Accordi territoriali (visionabili alla pagina www.comune.torino.it/affitti/) prevedono la tipologia di "locazione frazionata di immobile". In considerazione della particolarità di tale tipo di locazione i singoli contratti dovranno essere ricondotti alle medesime fattispecie contrattuali, per cui: o tutti art. 5 comma 2 (studenti), o tutti art. 5 comma 1 (transitori) o tutti art. 2 comma 3 (abitazione principale). Anche in questo caso, (come spiegato al precedente punto 6) dovrà presentare la Comunicazione di destinazione d'uso corredata di copia certificazione di congruità dei parametri applicati, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è stato stipulato il contratto.
Deve pagare l'IMU con aliquota del 10,6 per mille poichè l'agevolazione è prevista solo per le unità abitative. Codice tributo da indicare nel modello F24: 3918.
Deve pagare l'IMU con aliquota del 10,6 per mille. Codice tributo da indicare nel modello F24: 3918.
Sono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie: C/2 magazzini e locali di deposito, cantine mansarde e soffitte; C/6 stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, box auto, posto auto; C/7 tettoie chiuse o aperte (Legge 160/1019 art. 1 comma 741 lettera b)..
No, ne posso considerare solo uno per categoria catastale: un box (C/6), una cantina (C/2) e una tettoia (C/7) (Regolamento IMU art. 6 comma 2).
No, non è possibile.
Deve pagare l'IMU con aliquota 10,6 per mille.
Si riportano, di seguito, le norme degli ultimi anni:
Per l’anno d’imposta 2020: con la Legge di bilancio 2020 (art. 1 commi 738/787 - Legge 160/2019), non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE (anche se pensionati) tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione. L'abolizione dell'esenzione è conseguenza della procedura di infrazione 2018/4141 avviata dall'UE nei confronti dell'Italia, per violazione del principio di non discriminazione in materia di agevolazioni fiscali.
Per l’anno d’imposta 2021: la Legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48 Legge 178/2020) dispone che partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU sia applicata nella misura della metà. La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze. Quindi hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero. Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU
Per l’anno d’imposta 2022: la Legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 743 della Legge 234/2021) dispone che a partire dal 1/1/2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU sia applicata nella misura del 37,5%. Non si tratta di assimilazione all'abitazione principale ma di una riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 62,5%. La riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze. Quindi hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l'Italia e che sono residenti all'estero.Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU (se non presentata in precedenza).
Per l'anno d'imposta 2023 e 2024: stesso regime previsto per l'anno 2021.
L'agevolazione non riguarda solo gli italiani residenti all'estero (come fino al 2019) bensì chiunque sia proprietario o usufruttuario di un alloggio (unità immobiliare uso abitativo) in Italia, indipendentemente dalla sua cittadinanza, e possegga i seguenti requisiti:
sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero. Sono, pertanto, escluse le pensioni italiane, le pensioni autonome italiane e quelle estere.
il Paese estero che eroga la pensione in convenzione internazionale può anche non essere quello di residenza del soggetto passivo a patto che questo non sia l'Italia.
Si, deve attestare di possedere i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa presentando una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445 del 2000. Inoltre deve essere presentata la dichiarazione IMU/IMPi per l'immobile sul quale si applica la riduzione prevista dalla norma. Nella casella 11 "riduzioni" dovrà indicare il codice 4.
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
No, la detrazione viene divisa a metà (L.160/2019 art. 1 comma 749).
La detrazione viene suddivisa tra i proprietari che risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'immobile indipendentemente dalla percentuale di possesso. Deve essere rapportata al periodo in cui sussiste la destinazione d'uso ad abitazione principale (L.160/2019 art. 1 comma 749).
Si, deve versare l'IMU per i 10 mesi di possesso dell'immobile. Il versamento dovrà essere effettuato metà in acconto e conguagliato con il saldo (L.160/2019 art. 1 comma 761).
Verserà l'IMU come immobile a disposizione per 5 mesi (febbraio-giugno). Dal 1° luglio sarà considerata abitazione principale e quindi, essendo in categoria da A/2 ad A/7 non dovrà versare nulla.
VERSAMENTI
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:
entro il 16 giugno - acconto o unica soluzione;
entro il 16 dicembre - saldo.
Per quanto riguarda le scadenze fiscali che cadono di sabato l'art. 6 comma 8, del D.L. 330/94 confermato dall'art. 18 del D.Lgs 241/97 stabilisce che se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
No, l'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità anno 2013) ha soppresso la quota stato per tutti gli immobili tranne che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D.
Con il modello F24, con il modello F24 semplificato oppure con il bollettino postale.
€ 12,00 per anno. Tale importo è riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati in Torino. (Regolamento IMU art. 15 comma 5).
No, l'imposta è dovuta in autoliquidazione, ovvero deve essere calcolata dal contribuente. Il contribuento può calcolare l'imposta utilizzando il simulatore di calcolo presente alla pagina web https:/www.riscotel/calcoloiuc/?comune=L219. Dopo il calcolo è possibile anche stampare il riepilogo ed il modello F24.
F24 COMPILAZIONE
I codici tributo sono indicati nella risoluzione 29 E del 29 maggio 2020 dell'Agenzia delle Entrate.
Deve essere indicato unitamente all'importo dovuto per l'abitazione principale con il codice tributo 3912
L219
La casella "ACC"
La casella "SALDO"
Il numero degli immobili per i quali verso l'imposta
0101
0101
L'anno di imposta cui si riferisce il pagamento.
Nella colonna "IMPORTI A DEBITO VERSATI"
Si, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Se uguale a 49 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto (art. 1, comma 166, L. 27.12.2006, n. 296; Regolamento IMU art. 15 comma 6)
No, l'arrotondamento deve essere effettuato su ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
Sul C/C 1008857615 valido per tutta Italia, intestato a "pagamento IMU", indicando il codice catastale del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili (Torino = L219).
Presso gli uffici postali.
Può compensare al momento del saldo. Se l'importo versato supera l'imposta annua dovuta può chiedere il rimborso entro 5 anni dalla data di versamento.
Deve presentare istanza di autotutela (disponibile alla sezione modulistica) chiedendo la correzione da codice fiscale errato a codice fiscale corretto. Nell'istanza sono indicate le modalità di inoltro. Occorre allegere la fotocopia della carta d'identità di entrambi i soggetti coinvolti.
Deve presentare il modulo R1 - Riversamento a favore del Comune di Torino (disponibile alla sezione modulistica). L'istanza può essere presentata:
All'istanza bisogna allegare la fotocopia della carta d'identità.
Ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intermediario che ha commesso l'errore è tenuto a correggerlo. Pertanto dovrà recarsi presso la banca/ufficio postale presso il quale aveva pagato l'F24 e chiedere la correzione. Come traccia potrà scaricare il modulo R2 - richiesta rettifica codice ente (disponibile alla sezione modulistica) ed inviarcene copia per conoscenza.
La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata entro il 30/06/2024 secondo le istruzioni riportate alla pagina PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU.
La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all'esenzione.
No. Il notaio, all'atto del rogito, è tenuto a compilare il M.U.I. (modello unico informatico) e ad inviarlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate che provvederà all'annotazione nei registri immobiliari e alla voltura catastale. Il Comune acquisirà le informazioni dall'Agenzia delle Entrate per cui non è richiesta la presentazione di alcuna dichiarazione.
No, in tal caso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attraverso il modello "Dichiarazione di inagibilità". Il modello è disponibile alla sezione modulistica.
Si, deve presentarla.
Si la deve presentare.
No, non la deve presentare. L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione trasmette copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili (art. 15 comma 2 L. 383/2001).
Sì, la deve presentare indicando nel campo 1 - "Caratteristiche” il numero 6 (pertinenza). Modalità di presentazione della dichiarazione e modelli alla pagina: http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/imu/termine-e-modalit-di-presentazione-della-dichiarazione.shtml
COMUNICAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO
Entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e/o degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (Regolamento IMU art. 16 comma 2).
In caso di proroga del medesimo contratto con lo stesso canone e i medesimi inquilini, non deve presentare nulla.
No, se la situazione non è variata non occorre ripresentare la comunicazione.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU COMUNICAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO
Deve essere presentata attraverso la compilazione guidata e l'invio telematico collegandosi alla pagina web Torino Facile all'indirizzo https://servizi.torinofacile.it/info/tributi-imposte. Condizione indispensabile è possedere lo SPID o Torino Facile o CIE o Certificato digitale.
Secondo le modalità indicate alla pagina http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/imu/termine-e-modalit-di-presentazione-della-dichiarazione.shtml
Lo SPID è costituito da nome utente e password. Tutte le informazioni su dove e come chiedere le credenziali SPID sono reperibili sul sito spid.gov.it/richiedi-spid.
È la carta d'identità elettronica rilasciata a partire da luglio 2016.
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio, 2024
Consultazione rendite catastali (dal sito dell' Agenzia delle Entrate)
Modello e istruzioni F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)
I Servizi IMU-ICI sono inseriti nel Progetto Qualità del Comune di Torino per i servizi erogati agli utenti.
Certificato ISO 9001