Indice
Tipologia dell'immobile | Calcolo del valore imponibile |
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Fabbricati dotati di rendita catastale (abitazione principale e altri fabbricati) |
Il valore si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:
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Fabbricati in corso di costruzione | Valore di mercato della sola area edificabile |
Fabbricati di categoria "D" interamente posseduti da imprese e non iscritti in catasto. |
Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di rivalutazione = Valore imponibile. I coefficienti di rivalutazione sono determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. I coefficienti di rivalutazione per il 2020, sono stati determinati con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 13 febbraio 2023 (G.U. serie generale n. 49 del 27 febbraio 2023), e sono i seguenti:
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Immobili esenti |
Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 9, comma 8 D.lgs n. 23/2011 e nell’art. 2 del regolamento comunale.
Si precisa che l'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 9 del D.L. 174/2012, ha stabilito: |
Fabbricati storici / fabbricati inagibili | Per i fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50% Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la verifica degli immobili storici è possibile consultare il geoportale realizzato dalla Città di Torino in collaborazione con il CSI Piemonte (partendo da azzonamenti-cambiare tema, selezionare il riquadro vincoli e sotto spunta su "Beni culturali - Art. 10 D.Lgs 42/2004 (ex vincoli 1089/39)"); Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, etc). Il contribuente deve presentare, entro il termine previsto per la dichiarazione IMU una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 4 comma 4 Regolamento IMU) |
Comodato |
per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che lo utilizzano come abitazione principale, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9, la base imponibile è ridotta del 50% purchè il comodato sia registrato entro 20 giorni dalla stipula dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate. Il beneficio si applica solo se il soggetto passivo:
L'immobile deve essere utilizzato a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafica e dimora abituale). |
terreni agricoli (anche se non coltivati in quanto lasciati a riposo in applicazione delle tecniche delle tecniche agricole), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola | ESENTI |
altri terreni agricoli (non coltivati direttamente) | reddito dominicale rivalutato del 25% x 135 = valore imponibile |
terreni agricoli |
A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se accanto all'indicazione del Comune è riportata l'annotazione "PD" (come per il Comune di Torino) significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale (delibera CR del 12 maggio 1988 n. 826/6658). Sono, inoltre, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. |
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La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (o dall'adozione dello strumento urbanistico) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A norma di quanto previsto dall’art. 1, comma 777, lettera d) della Legge 160/2019, il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), n. 393 della Città di Torino stabilisce che la Giunta possa individuare i valori medi orientativi di mercato della aree edificabili del proprio territorio, al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e orientare l’attività di controllo degli uffici. A tal fine, con deliberazione n. 337 del 19/05/2022, la Giunta Comunale ha individuato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee del territorio cittadino, ai fini dell’imposta municipale propria (imu) dall’anno 2022. La base cartografica di riferimento dei nuovi valori d’area è la zonizzazione definita dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, che divide la Città in 41 zone omogenee - Zone OMI. Al fine di individuare agevolmente l’appartenenza delle proprie aree edificabili alla zona OMI, correlata al Valore d’area aggiornato, è possibile consultare la base cartografica sul “Geoportale della Città di Torino” nell’area dedicata al Catasto, utilizzando il seguente link: INDIVIDUAZIONE “ZONE OMI” DELLE AREE EDIFICABILI.
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Valore dei fabbricati in caso di interventi edilizi |
Nel caso di interventi edilizi di nuova costruzione o di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l’IMU verrà pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. N.B. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali |
Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre, 2023
Consultazione rendite catastali (dal sito dell' Agenzia delle Entrate)
Modello e istruzioni F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)
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