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Servizio IMU e TARI

Servizio IMU e TARI

Regolamento IMU e determinazione base imponibile

Modalità di calcolo base imponibile fabbricati
Tipologia dell'immobile Calcolo del valore imponibile
Fabbricati dotati di rendita catastale (abitazione principale e altri fabbricati)

Il valore si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati di cat. A (esclusi A/10) e C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati di cat. B e C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati di cat. A/10 e D/5
  • 65 per i fabbricati di cat. D (esclusi D/5) a partire dall’1/1/2013
  • 60 per i fabbricati di cat. D (esclusi D/5) fino al 31/12/2012
  • 55 per i fabbricati di cat. C/1
Fabbricati in corso di costruzione Valore di mercato della sola area edificabile
Fabbricati di categoria "D" interamente posseduti da imprese e non iscritti in catasto.

Costo storico al lordo degli ammortamenti x i coefficienti di rivalutazione = Valore imponibile. I coefficienti di rivalutazione sono determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. I coefficienti di rivalutazione per il 2020, sono stati determinati con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 13 febbraio 2023 (G.U. serie generale n. 49 del 27 febbraio 2023), e sono i seguenti:

  • 2023=1,12
  • 2022=1,25
  • 2021=1,30
  • 2020=1,31
  • 2019=1,32
  • 2018=1,34
  • 2017=1,34
  • 2016=1,35
  • 2015=1,35
  • 2014=1,35
  • 2013=1,36
  • 2012=1,39
  • 2011=1,43
  • 2010=1,45
  • 2009=1,47
  • 2008=1,53
  • 2007=1,58
  • 2006=1,62
  • 2005=1,67
  • 2004=1,77
  • 2003=1,83
  • 2002=1,89
  • 2001=1,93
  • 2000=2,00
  • 1999=2,03
  • 1998=2,06
  • 1997=2,11
  • 1996=2,18
  • 1995=2,24
  • 1994=2,31
  • 1993=2,36
  • 1992=2,38
  • 1991=2,43
  • 1990=2,54
  • 1989=2,66
  • 1988=2,78
  • 1987=3,01
  • 1986=3,24
  • 1985=3,47
  • 1984=3,70
  • 1983=3,93
  • 1982=4,16
Immobili esenti

Sono esenti dall’imposta gli immobili indicati nell’art. 9, comma 8 D.lgs n. 23/2011 e nell’art. 2 del regolamento comunale.
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni descritte nelle norme sopraddette.

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del S.S.N., destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • gli immobili comunali ad uso non istituzionale e siti nel territorio del comune impositore
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973 e successive modificazioni;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977;
  • i fabbricati costruiti o acquistati e sui quali sono effettuati ingenti interventi di recupero e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • gli immobili utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
    Quest'ultima ipotesi di esenzione si intende applicabile nei casi di immobili utilizzati per le suddette attività, con modalità non commerciali purché siano svolte da enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto (esclusivo o principale) l'esercizio di attività commerciali.

Si precisa che l'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 9 del D.L. 174/2012, ha stabilito:
Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di legge che ne richiedono il distinto accatastamento (D. L. n. 262/2006). Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.
Nel caso in cui non sia possibile procedere con le suddette modalità, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile.

Fabbricati storici / fabbricati inagibili Per i fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la verifica degli immobili storici è possibile consultare il geoportale realizzato dalla Città di Torino in collaborazione con il CSI Piemonte (partendo da azzonamenti-cambiare tema, selezionare il riquadro vincoli e sotto spunta su "Beni culturali - Art. 10 D.Lgs 42/2004 (ex vincoli 1089/39)");
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, etc). Il contribuente deve presentare, entro il termine previsto per la dichiarazione IMU una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 4 comma 4 Regolamento IMU)
Comodato

per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che lo utilizzano come abitazione principale, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9, la base imponibile è ridotta del 50% purchè il comodato sia registrato entro 20 giorni dalla stipula dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate. Il beneficio si applica solo se il soggetto passivo:

  • possiede in Italia solo l'immobile concesso in comodato ed è residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • possiede al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (ossia una abitazione principale del comodante, purchè non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e una abitazione concessa in comodato).

L'immobile deve essere utilizzato a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafica e dimora abituale).

Terreni

terreni agricoli (anche se non coltivati in quanto lasciati a riposo in applicazione delle tecniche delle tecniche agricole), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola   ESENTI
altri terreni agricoli (non coltivati direttamente) reddito dominicale rivalutato del 25% x 135 = valore imponibile

 

terreni agricoli 

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Se accanto all'indicazione del Comune è riportata l'annotazione "PD" (come per il Comune di Torino) significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale (delibera CR del 12 maggio 1988 n. 826/6658).

Sono, inoltre, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Aree edificabili

La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (o dall'adozione dello strumento urbanistico) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma di quanto previsto dall’art. 1, comma 777, lettera d) della Legge 160/2019, il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), n. 393 della Città di Torino stabilisce che la Giunta possa individuare i valori medi orientativi di mercato della aree edificabili del proprio territorio, al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e orientare l’attività di controllo degli uffici.

A tal fine, con deliberazione n. 337 del 19/05/2022, la Giunta Comunale ha individuato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee del territorio cittadino, ai fini dell’imposta municipale propria (imu) dall’anno 2022.

La base cartografica di riferimento dei nuovi valori d’area è la zonizzazione definita dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, che divide la Città in 41 zone omogenee - Zone OMI.

Al fine di individuare agevolmente l’appartenenza delle proprie aree edificabili alla zona OMI, correlata al Valore d’area aggiornato, è possibile consultare la base cartografica sul “Geoportale della Città di Torino” nell’area dedicata al Catasto, utilizzando il seguente link: INDIVIDUAZIONE “ZONE OMI” DELLE AREE EDIFICABILI.

Considerando che nel frattempo non si sono registrate modificazioni di rilievo al mercato immobiliare e che l'Unità Operativa competente ha verificato che lo studio effettuato è ancora attuale, si confermano per l'anno 2023 i valori approvati con la suddetta deliberazione di G.C. n. 337/2022.

Valore dei fabbricati in caso di interventi edilizi

Nel caso di interventi edilizi di nuova costruzione o di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l’IMU verrà pagata anziché sulla rendita catastale, sul valore “commerciale” dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. N.B. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali

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Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre, 2023

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Altre risorse

Saldo IMU 2024

Informativa sull'IMU

 

 

Consultazione rendite catastali (dal sito dell' Agenzia delle Entrate)

Modello e istruzioni F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

Progetto qualità

I Servizi IMU-ICI sono inseriti nel Progetto Qualità del Comune di Torino per i servizi erogati agli utenti.
Certificato ISO 9001

Carta della Qualità dei Servizi IMU - ICI   

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