Città di Torino >
Tasse e tributi > Servizio IMU e TARI > IMU - Imposta Municipale Propria > NOVITA' ANNO 2021 - Legge n. 178/2020, ESENZIONE PER COMODATO GRATUITO A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV), decreto “sostegni” (D.L. 41/2021), decreto “sostegni bis” (D.L. 73/2021).

Servizio IMU e TARI

Servizio IMU e TARI

NOVITA' ANNO 2021 - Legge n. 178/2020, ESENZIONE PER COMODATO GRATUITO A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV), decreto “sostegni” (D.L. 41/2021), decreto “sostegni bis” (D.L. 73/2021).

  1. Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) – ESENZIONE ACCONTO IMU 2021 e PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
  2.  

    ESENZIONE VERSAMENTO PRIMA RATA IMU (acconto 2021) per:

    • stabilimenti balneari, termali;
    • agriturismi;
    • alberghi;
    • ostelli della gioventù;
    • affittacamere;
    • bed&breakfast;
    • residence;
    • campeggi;
    • capannoni usati per allestimenti fieristici;
    • discoteche;
    • sale da ballo.

    Per queste strutture e per quelle ricettive resta valido il requisito per cui soggetto passivo d'imposta e gestore dell'attività devono coincidere.

    COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE: ai sensi dell'art. 16 del Regolamento IMU n. 393 e delle FAQ MEF del 8/6/2021, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022) indicando:

    • i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
    • barrando le caselle “acquisto” ed “esenzione” ed indicando la data di inizio 1/1/2021 e data fine 30/06/2021.
    • riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta

     

    PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO: per i pensionati residenti all'estero, titolari di pensione in convenzione internazionale con l'Italia l'Imu 2021 è ridotta al 50%. L'agevolazione vale per una sola unità abitativa situata in Italia purchè non locata o concessa in comodato (per approfondimenti vedasi la sezione FAQ - residenti all'estero).

  3. NOVITA' REGOLAMENTO IMU DAL 1/1/2021
  4. Il Regolamento IMU n. 393 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 29/3/2021, ha previsto alcune modifiche aventi decorrenza dall'1/1/2021. 

    In particolare, al fine di incentivare le attività di volontariato, è stata prevista l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, interamente e in via esclusiva, ad una o più organizzazioni di volontariato (ODV), utilizzate per lo svolgimento di attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali, con modalità non commerciali. Tale esenzione viene riconosciuta alle seguenti condizioni:

    • gli enti comodatari devono essere qualificabili come enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, avere sede legale in Torino ed essere regolarmente iscritti all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come previsto dalla Legge 266/1991 ora in regime transitorio nelle more dell’istituzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore, come previsto dal Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 117/2017;
    • il contratto di comodato deve essere registrato e avere durata pluriennale;
    • l’immobile oggetto di comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso) né alla categoria D; 
    • il soggetto passivo dell’IMU non deve ricoprire la carica di legale rappresentante o socio degli enti comodatari 

    Per fruire dell'esenzione il soggetto passivo è tenuto a presentare la comunicazione di destinazione d'uso corredata di copia del contratto di comodato.

     

  5. DECRETO LEGGE “SOSTEGNI” (D.L. 22/3/2021 n.41, convertito nella Legge 22/3/2021 n. 69)
  6. In considerazione del perdurare della pandemia da Covid 19, il Governo è intervenuto nuovamente in merito alla cancellazione dei versamenti IMU per l’anno 2021 per determinate categorie di contribuenti. In particolare:

    • non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1 commi da 1 a 4 del decreto sostegni;
    • l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

     

    Requisito soggettivo:

    • essere soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
    • essere residenti o stabili nel territorio dello Stato;
    • nel secondo periodo d’imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore ai dieci milioni di euro;
    • il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;
    • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

     

    Requisito oggettivoesercizio e gestione dell’attività nell’immobile di cui si è soggetto passivo IMU.

    COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE: ai sensi dell'art. 16 del Regolamento IMU n. 393 e delle FAQ MEF del 8/6/2021, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022) indicando:

    • riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
    • barrando le caselle “acquisto” ed “esenzione” ed indicando la data di inizio 1/1/2021 e data fine 30/06/2021;
    • nelle “annotazioni” indicare il possesso dei requisiti previsti dal D.L. 41/2021 convertito nella L. 69/2021 e riportare il protocollo telematico dell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate per dichiarare il possesso dei requisiti.
    •  

  7. DECRETO LEGGE “SOSTEGNI BIS” (D.L. 25/5/2021 n. 73, convertito nella Legge 23/7/2021 n. 106).
  8.  

    Art. 4 ter

    Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori

    1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

    2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

    (omissis)

    Come chiedere il rimborso:

    compilando l'istanza di rimborso presente all'indirizzo https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/istanza-rimborso-imutasi oppure compilando il modello cartaceo scaricabile al link: http://www.comune.torino.it/tasse/bm~doc/istanza_rimb-imu_rev-6-dal-21_09_2020.pdf (allegare copia del documento di identità) ed indicando gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre.

    Si ricorda l'obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2022 attestando il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione.

Torna su

Ultimo aggiornamento: 19 Maggio, 2022

Stampa questa pagina

Altre risorse

Saldo IMU 2024

Informativa sull'IMU

 

 

Consultazione rendite catastali (dal sito dell' Agenzia delle Entrate)

Modello e istruzioni F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)

Progetto qualità

I Servizi IMU-ICI sono inseriti nel Progetto Qualità del Comune di Torino per i servizi erogati agli utenti.
Certificato ISO 9001

Carta della Qualità dei Servizi IMU - ICI   

Condividi

Torna indietro