IMU 2017 - Imposta Municipale Propria
Indice
Il contribuente che riceve un provvedimento di recupero tributario (avviso di Accertamento) può chiedere la rateazione dell’importo della violazione (art. 21 Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Torino, n. 267 pdf 65,7kb).
Il pagamento rateale deve essere preventivamente concordato con il Servizio ed autorizzato dal Dirigente allegando all’istanza idonea documentazione come sotto specificato:
PERSONE FISICHE |
DITTE INDIVIDUALI |
ALTRI SOGGETTI |
Per piani rateali non eccedenti le 6 rate mensili:
Per piani rateali eccedenti le 6 rate mensili:
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Per piani rateali non eccedenti le 12 rate mensili:
Per piani rateali eccedenti le 12 rate mensili:
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Per piani rateali non eccedenti le 12 rate mensili:
Per piani rateali eccedenti le 12 rate mensili:
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(*) parametri:
Indice di liquidità: importo liquidità corrente + importo liquidità differita/passivo corrente: esso deve essere inferiore a 1.
Indice alfa: (importo del debito complessivo, comprensivo degli interessi, spese dovute /totale valore ricavi e proventi) x 100: esso deve essere superiore a 10.
La rateazione è concessa per importi superiori a 200,00 euro con rata minima mensile a partire da 50,00 euro.
Se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 7.000,00 euro, la durata del piano rateale non potrà eccedere i tre anni (36 rate).
Per importi superiori a 7.000,00 euro, non potrà eccedere i cinque anni (60 rate).
Per importi superiori ad euro 50.000,00 è richiesta garanzia fidejussoria e la durata del piano rateale non potrà eccedere i sei anni (72 rate).
Per importi fino ad euro 50.000,00 il piano rateale potrà essere incrementato di 1 anno a seguito di volontaria presentazione di garanzia fidejussoria.
Sull’importo da rateizzare viene applicato l’interesse calcolato su base annua.
Nel caso di mancato pagamento di tre rate, decade automaticamente il beneficio della rateazione e le somme dovute verranno riscosse tramite ingiunzione di pagamento.
In caso di piano rateale già concesso ed in regola con i pagamenti, in presenza di ulteriore disagio economico documentato, può essere concessa la sospensione per 12 mesi o l’incremento della durata del piano rateale di 12 rate mensili. Le cause giustificanti sono le seguenti:
La rateazione non è consentita se il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente acceda ad un piano di rateazione straordinario e provveda al versamento delle prime due rate (Regolamento Entrate 267 - art. 21 comma 4).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RATEAZIONE (pdf 253kb):
L’istanza può essere presentata presso gli sportelli tramite un delegato; in tal caso oltre alla richiesta di rateazione debitamente firmata dal contribuente, occorre allegare:
Per informazioni: 011/01124812 - 011/01124860.
Estratto art. 21 Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Torino n. 267 PDF|65,7Kb
Ultimo aggiornamento: 16 Gennaio, 2018
Consultazione rendite catastali (dal sito dell' Agenzia del Territorio)
Modello e istruzioni F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)