IMU 2017 - Imposta Municipale Propria
Indice
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'IMU deve essere versata solo dal coniuge cui è stata assegnata l'ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale.
Le unità abitative e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, (genitori figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, non sono "assimilate" all'abitazione principale. Pertanto resta dovuta l'IMU con aliquota del 7,6 per mille.
Agevolazione comodati (art. 1 comma 10 L. 208/2015)
La legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 10 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
il soggetto passivo:
utilizzo a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafia e dimora abituale);
il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
L'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell'immobile in comodato si è protratto per almeno 15 giorni dalla data della stipula è computato per intero.
Il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per beneficiare dell'agevolazione, il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. I contratti verbali già in essere alla data del 1° gennaio 2016, possono essere registrati in qualunque momento ed avere valore retroattivo. La registrazione tardiva del contratto comporta l'applicazione di sanzioni nella misura stabilita dall'Agenzia delle Entrate.
In caso di fabbricato concesso in comodato sottoposto a vincolo di storicità, la riduzione del 50% della base imponibile, qualora siano rispettate le condizioni di cui sopra, si cumula a quella prevista per gli immobili storici e la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta è pari al 25%.
Sull'argomento vedasi anche la risoluzione MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016
Per il Comune di Torino l'agevolazione viene estesa anche alle pertinenze concesse in comodato unitamente all'abitazione all'abitazione (C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).
Per avvalersi dell'agevolazione statale, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta.
Per effetto della Legge 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 707, i comuni possono asssimilare all'abitazione principale le unità immobiliari (casa e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Non è più possibile per i comuni, con regolamento comunale, assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate e relative pertinenze. (Legge 80 del 23/5/2014 art. 9 bis comma 1). Per questo motivo rientrano nel regime ordinario dell'imposta.
Con il D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014, è stato modificato l'art. 13 comma 2 del DL 201/2011 che ha introdotto l'equiparazione all'abitazione principale ex legge con effetti dal 2015 per "una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"; Si precisa che la pensione deve essere erogata dall'ente pensionistico dello stato estero nel quale il pensionato risiede e non dall'INPS. Pertanto i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. che percepiscono una pensione italiana a carico dell'INPS non possono beneficiare dell'aliquota ridotta ma devono applicare l'aliquota ordinaria (10,6 per mille - vedasi punto precedente).
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione dell'aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, nonchè al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98 è richiesta la dimora abituale e la residenza anagrafica dell'inquilino.
Per quelli locati a studenti universitari fuori sede ai sensi dell'art. 5 comma 2, invece, gli inquilini devono essere iscritti a corsi universitari e non essere residenti nell'immobile.
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art. 1 comma 53 ha stabilito la riduzione del 25% dell'aliquota deliberata nel 2015, il 5,75 per mille, già evidenziata dal Comune di Torino sulla tabella delle aliquote con l'aliquota del 4,31 per mille.
Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98:
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art. 1 comma 53 ha stabilito la riduzione del 25% dell'aliquota deliberata nel 2015, il 5,75 per mille, già evidenziata dal Comune di Torino sulla tabella delle aliquote con l'aliquota del 4,31 per mille.
Per le unità immobiliari (comprese le unità non abitative) già locate a "canone libero" per le quali venga definita una riduzione:
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento IMU della Città di Torino per l'anno 2016 sono state deliberate riduzioni d'aliquota qualora per tali tipologie d'immobili sia intervenuta una riduzione del canone di locazione entro i limiti indicati. Il proprietario, per godere dell'agevolazione, dovrà dichiarare tale situazione tramite il modello 8 bis entro il 16 dicembre dell'anno d'imposta, corredandolo di copia del contratto di locazione dal quale risulti la riduzione del canone per la rimanente durata del contratto.
ATTENZIONE: Si ricorda che nel caso in cui l'immobile soggetto ad imposta sia classificato in categoria catastale "D" resta dovuta la quota statale nella misura del 7,6 per mille da versare con il codice tributo 3925; la differenza del 2 per mille o dell'1 per mille dovrà essere versata con codice tributo comunale 3930.
Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del regolamento IMU della Città di Torino per l'anno 2016 è stata deliberata una riduzione d'aliquota per i proprietari di immobili concessi in locazione o in comodato gratuito con regolare contratto registrato ai soggetti indicati. Il proprietario, per godere dell'agevolazione, dovrà dichiarare tale situazione tramite il modello 8 bis entro il 16 dicembre dell'anno di imposta, corredandolo di copia del contratto di locazione/comodato e degli estremi di registrazione.
Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del regolamento IMU della Città di Torino per l'anno 2016 è stata deliberata una riduzione d'aliquota per gli immobili di proprietà di nuove imprese così come sopra definite, limitatamente alle unità immobiliari effettivamente utilizzate per tali scopi e per i primi due anni di attività. L'impresa proprietaria, per godere dell'agevolazione, dovrà dichiarare tale situazione tramite il modello 8 bis entro il 16 dicembre dell'anno di imposta.
Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 01124857
Il Calcolo IMU on line e il Calcolo IMU-TASI on line permettono di calcolare l'imposta dovuta applicando la rendita catastale, le aliquote e l'eventuale detrazione spettante; è possibile altresì stampare il modello F24 direttamente utilizzabile per il versamento.
Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti IMU. La colonna presente nella sezione IMU del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.
CODICE COMUNE | DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO COMUNALE | CODICE STATO |
---|---|---|---|
L219 | categoria catastale A/1-A/8-A/9 abitazione principale e relative pertinenze e assimilate | 3912 | - |
L219 | terreni agricoli | 3914 | - |
L219 | aree fabbricabili | 3916 | - |
L219 | altri fabbricati (esclusi categoria D) | 3918 | - |
L219 | fabbricati in categoria D | 3930 | 3925 |
Per il pagamento on line è a disposizione il sito di Poste Italiane www.poste.it
COME | DOVE | SPESE DI COMMISSIONE |
---|---|---|
Modello F24* | Sportelli bancari/Uffici Postali | Nessuna |
On line | È possibile utilizzare il sito www.poste.it | Consultare le condizioni economiche sul sito |
Bollettino postale | Uffici postali | Pagamento a sportello € 1,30 Pagamento a sportello per persone che abbiano compiuto 70 anni o siano titolari di carta Acquisti (DL. 112/2008) € 0,70 |
(*) Informazioni per il pagamento con il modello F24
Il pagamento del saldo, pari al 50% del dovuto annuo, dovrà essere effettuato entro lunedì 18 DICEMBRE 2017.
Il pagamento dell'acconto, pari al 50% del dovuto annuo, doveva essere effettuato entro il 16 GIUGNO 2017.
Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall'art 1, comma 168 della L. 296/2006).
Modalità di versamento per i soggetti non residenti in Italia
Per provvedere al pagamento dell'imposta dall'estero, il contribuente deve:
per la quota spettante al Comune, effettuare un bonifico a favore del COMUNE DI TORINO
(Codice Bic Swift: UNCRITM1Z43), utilizzando il codice Iban IT56T0200801033000110050089
per la quota riservata allo Stato (da versare per i fabbricati di categoria D), effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (Codice Bic BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000
Avvertenze
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune di Torino (SERVIZIO IMU - C.so Racconigi 49 - 10139 Torino - Fax 011 01133834) per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
il codice fiscale del contribuente;
la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
l'annualità di riferimento;
l'indicazione "Acconto".
F24: gli errori da evitare
informazioni dettagliate relativamente al versamento con F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)
Informazioni telefoniche per aliquote, detrazioni, riduzioni, esenzioni: 011 01124857
Modalità applicazione ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento (Dlgs 158/2015)
Ravvedimento | Applicazione | Sanzioni | Interessi |
ravvedimento "sprint" | entro 14 gg. dalla scadenza | 0,1% giornaliero |
interessi legali dello 0,1% annuo rapportato ai giorni di ritardo dal 1/1/2017 al 31/12/2017, interessi legali dello 0,3% annuo rapportato ai giorni di ritardo dal 1/1/2018 |
ravvedimento "breve" | dal 15° al 30° giorno di ritardo | 1,5% | |
ravvedimento "intermedio" | dal 31° al 90° giorno di ritardo | 1,67% | |
ravvedimento "lungo" | dopo il 90° giorno di ritardo e entro un anno | 3,75% |
Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l'importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella "Ravvedimento".
Ultimo aggiornamento: 14 Novembre, 2018
Consultazione rendite catastali (dal sito dell' Agenzia del Territorio)
Modello e istruzioni F24 (dal sito dell'Agenzia delle Entrate)