Città di Torino > Tasse e Tributi > Imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno

Cos'è e dove si applica

L'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 ha previsto la facoltà, per i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d'arte e le Unioni di Comuni, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno "a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo".

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2012 000174/013 del 27 febbraio 2012, si applica dal 2 aprile 2012.

Torna su

Presupposto dell’imposta

L'imposta si applica ad ogni alloggiamento (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio del Comune di Torino, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.

Torna su

Soggetto passivo

E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio urbano della città di Torino e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Torino. Sono fatte salve le esenzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale (n. 349).

Torna su

Tariffe

La misura dell'Imposta è graduata e commisurata con riferimento alle varie tipologie ricettive tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti. Essa è applicata all'atto del pagamento della prestazione alberghiera, per ciascun periodo di pagamento (ossia per ogni trimestre) fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi secondo la seguente modulazione:

Modulazione della tariffa
Tipologia struttura Tariffa di soggiorno (€)
Ostello/campeggio 1,00
Albergo 1 stella
Albergo e RTA 2 stelle
Strutture extra alberghiere
2,30
Albergo e RTA 3 stelle 2,80
Albergo e RTA 4 stelle 3,70
Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso 5,00

Torna su

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  • i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
  • coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie e coloro che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie in ragione di 2 accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
  • le scolaresche fino alle secondarie superiori, con i relativi docenti accompagnatori, e gli studenti universitari fuori sede;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • i dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale.

Tutte le esenzioni previste sono subordinate alla presentazione della dichiarazione (MODULO UNICO DI ESENZIONE) direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione.

In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.

Torna su

Obblighi del gestore e di altri soggetti

I gestori delle strutture ricettive hanno i seguenti obblighi:

  • richiedere obbligatoriamente, contestualmente con l'inizio dell'attività, le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
  • informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi, e richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
  • presentare, esclusivamente in via telematica ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta` ed Autonomie Locali, previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nel caso stabilisca una disciplina non compatibile con le modalità adottate.
  • comunicare al Comune, perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati:
    1. il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;
    2. il relativo periodo di permanenza;
    3. il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
    4. il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base all'articolo 3 del Regolamento n. 349;
    5. l'imposta dovuta.

La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

  • sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4. comma 1 ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
  • versare al Comune, per ciascuna struttura ed entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, l'imposta di soggiorno relativa al trimestre stesso.
  • conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
  • ove richiesto, deve esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Torino atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.
  • parimenti i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o il corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento.
  • i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino.

NOTA BENE: La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.

Per ogni anno di imposta le scadenze sono:

  • 15 gennaio
  • 15 aprile
  • 15 luglio
  • 15 ottobre

Le sanzioni previste a carico dei gestori per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel regolamento n. 349 (art. 8).

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e dei conseguenti effetti sul settore turistico alberghiero ed extralberghiero è stato deciso quanto di seguito:

  • il termine di scadenza del versamento relativo al secondo trimestre 2020 è stato fissato al 15 ottobre 2020;
  • Per quanto riguarda il terzo ed il quarto trimestre 2020 e il primo trimestre 2021 l'Imposta di Soggiorno non è stata applicata.

Torna su

Modalità di versamento dell'imposta

Il riversamento dell'imposta deve essere effettuato entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

La Città di Torino ha acquistato l'applicativo gestionale "Soggiorniamo" della società OESIS Srl., che mette a disposizione dei gestori.
L'attuale normativa dispone che per effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni debba essere utilizzata la piattaforma PagoPA (art. 5 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.; art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017; art. 24 del D.L. 76/2020).
Con il nuovo applicativo gestionale "Soggiorniamo" è previsto che, a seguito della trasmissione della dichiarazione trimestrale, il gestore riceverà l'avviso PagoPA per il versamento, che potrà essere pagato attraverso tutti i canali telematici ed in tutti gli sportelli fisici (posta, banche, tabacchini, ecc.).
Sarà disponibile una assistenza attraverso una chat in linea, con orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30, oltre ad una assistenza telefonica ed Email.
L'assistenza fornirà informazioni inerenti all'uso della piattaforma "Soggiorniamo".

Sarà inviato un LINK per accedere ad un momento di formazione rivolto alle strutture per l'utilizzo dell'applicativo. L'evento sarà online, su piattaforma ZOOM.

Esclusivamente con riferimento ai primi due trimestri 2020 e ai periodi ancora antecedenti, i versamenti devono essere ancora effettuati alla società di riscossione SORIS S.p.A. utilizzando uno dei seguenti canali:

  • mediante le procedure di pagamento on-line disponibili sul sito SORIS S.P.A
  • presso gli sportelli delle banche convenzionate reperibili al medesimo indirizzo;
  • con pagamento mediante c/c postale n. 001004604102 intestato a SORIS SPA-Imposta di soggiorno
  • con pagamento mediante bonifico IT 72 G 07601 01000001004604102 intestato a SORIS SPA-Imposta di soggiorno.

NOTA BENE: nella causale di versamento indicare il "Codice operazione: xxxx........" (n. di 18 cifre) generato dal sistema all'atto dell'invio della dichiarazione in modalità telematica.
Per ottenere informazioni relative all'utilizzo del sistema via web, l'invio della dichiarazione, il versamento on-line e su tutti gli altri canali di pagamento è possibile:

  • per quanto riguarda il pregresso, precedente al 2021, compilare il modulo di contatto presente sul sito www.soris.torino.it o contattare l’indirizzo mail:  impostasoggiorno@soris.torino.it
  • a decorrere da aprile 2021 consultare la piattaforma "Soggiorniamo" e contattare la relativa assistenza.

Torna su

Modalità di accreditamento al sistema

Accesso utenti già registrati negli anni precedenti :
Viene recapitata una mail con un link ed il codice utente. Selezionare il link, inserire la nuova password (nelle due caselle per conferma) e confermare la registrazione.

Accreditamento nuovi utenti :
Per utenti non presenti negli anni precedenti, dalla pagina di accesso https://torino.entrateonline.net selezionare la voce "registrazione", confermare il trattamento dei dati e compilare la scheda con i dati.

Selezionare il tipo di utente tra :

  • Persona fisica: In genere per le locazioni brevi, dove non vi è attività svolta con partita IVA
  • Persona Giuridica: Sono tutte le attività svolte con partita iva (Ditta individuale, srl, spa, snc, sas, ecc ).

Eseguita la registrazione, i gestori riceveranno una mail di conferma con il link per generare la password di accesso.
In questo caso verrà inviato un codice sms al cellulare inserito in fase di registrazione. Alla conferma del codice, i gestori saranno già abilitati per accedere.
Eseguito il primo accesso, si deve selezionare "soggiorniamo IDS" e definire la tipologia di utente (Attività, portali online, agenzie immobiliari, ecc ).

Eseguito l'accesso a soggiorniamo imposta di soggiorno, si potrà inserire la nuova struttura.

Torna su

Sanzioni

  1. Le violazioni al Regolamento comunale n. 349 commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
  2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
  3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
  4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agosto 2000 n. 267:
  1. in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 Euro;
  2. per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 Euro;
  3. per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento, alle prescritte scadenze ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Torna su

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Torna su

Versamenti in eccedenza

Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione e` effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori ad euro 30,00 ai sensi della normativa vigente.

Torna su

Modulistica

Torna su

Normativa di riferimento

Torna su


Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 2023

Stampa questa pagina

Accedi al portale SOGGIORNIAMO

Dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno

Si ricorda di presentare, esclusivamente in via telematica ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Per la trasmissione ci si può avvalere di un commercialista, di un caf o tramite il sito Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato l’accesso. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite con la pubblicazione del modello di dichiarazione annuale previsto dall'art. 3, comma 6, D.L. 73/2022, oltre che dal D.M. del 29/04/2022. 

Si ricorda che permangono, comunque, gli obblighi di comunicazione e riversamento trimestrale ai sensi del Regolamento vigente.

Informazioni

Per ottenere informazioni sull'applicazione dell'imposta di soggiorno possono essere richieste all'Ufficio Imposta di Soggiorno della Divisione Tributi e Catasto - Servizio Amministrazione Gestione finanziaria, Imposta di Soggiorno e Riscossione, sita in Corso Racconigi n. 49 - 10139 Torino 

E’ possibile contattarci dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ai numeri 011/011 24817 - 24877 oppure all’indirizzo email: impostadisoggiorno@comune.torino.it

Condividi

Torna indietro