Città di Torino > Tasse e Tributi > Imposta di soggiorno
L'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 ha previsto la facoltà, per i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d'arte e le Unioni di Comuni, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno "a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo".
L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2012 000174/013 del 27 febbraio 2012, si applica dal 2 aprile 2012.
L'imposta si applica ad ogni alloggiamento (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio del Comune di Torino, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.
E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio urbano della città di Torino e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Torino. Sono fatte salve le esenzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale (n. 349).
La misura dell'Imposta è graduata e commisurata con riferimento alle varie tipologie ricettive tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti. Essa è applicata all'atto del pagamento della prestazione alberghiera, per ciascun periodo di pagamento (ossia per ogni trimestre) fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi secondo la seguente modulazione:
Tipologia struttura | Tariffa di soggiorno (€) |
---|---|
Ostello/campeggio | 1,00 |
Albergo 1 stella Albergo e RTA 2 stelle Strutture extra alberghiere |
2,30 |
Albergo e RTA 3 stelle | 2,80 |
Albergo e RTA 4 stelle | 3,70 |
Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso | 5,00 |
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
Tutte le esenzioni previste sono subordinate alla presentazione della dichiarazione (MODULO UNICO DI ESENZIONE) direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione.
In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.
I gestori delle strutture ricettive hanno i seguenti obblighi:
La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.
NOTA BENE: La dichiarazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell'imposta.
Per ogni anno di imposta le scadenze sono:
Le sanzioni previste a carico dei gestori per i casi di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, sono indicate nel regolamento n. 349 (art. 8).
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e dei conseguenti effetti sul settore turistico alberghiero ed extralberghiero è stato deciso quanto di seguito:
Il riversamento dell'imposta deve essere effettuato entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.
La Città di Torino ha acquistato l'applicativo gestionale "Soggiorniamo" della società OESIS Srl., che mette a disposizione dei gestori.
L'attuale normativa dispone che per effettuare pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni debba essere utilizzata la piattaforma PagoPA (art. 5 del Dlgs 82/2005 e s.m.i.; art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017; art. 24 del D.L. 76/2020).
Con il nuovo applicativo gestionale "Soggiorniamo" è previsto che, a seguito della trasmissione della dichiarazione trimestrale, il gestore riceverà l'avviso PagoPA per il versamento, che potrà essere pagato attraverso tutti i canali telematici ed in tutti gli sportelli fisici (posta, banche, tabacchini, ecc.).
Sarà disponibile una assistenza attraverso una chat in linea, con orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30, oltre ad una assistenza telefonica ed Email.
L'assistenza fornirà informazioni inerenti all'uso della piattaforma "Soggiorniamo".
Sarà inviato un LINK per accedere ad un momento di formazione rivolto alle strutture per l'utilizzo dell'applicativo. L'evento sarà online, su piattaforma ZOOM.
Esclusivamente con riferimento ai primi due trimestri 2020 e ai periodi ancora antecedenti, i versamenti devono essere ancora effettuati alla società di riscossione SORIS S.p.A. utilizzando uno dei seguenti canali:
NOTA BENE: nella causale di versamento indicare il "Codice operazione: xxxx........" (n. di 18 cifre) generato dal sistema all'atto dell'invio della dichiarazione in modalità telematica.
Per ottenere informazioni relative all'utilizzo del sistema via web, l'invio della dichiarazione, il versamento on-line e su tutti gli altri canali di pagamento è possibile:
Accesso utenti già registrati negli anni precedenti :
Viene recapitata una mail con un link ed il codice utente. Selezionare il link, inserire la nuova password (nelle due caselle per conferma) e confermare la registrazione.
Accreditamento nuovi utenti :
Per utenti non presenti negli anni precedenti, dalla pagina di accesso https://torino.entrateonline.net selezionare la voce "registrazione", confermare il trattamento dei dati e compilare la scheda con i dati.
Selezionare il tipo di utente tra :
Eseguita la registrazione, i gestori riceveranno una mail di conferma con il link per generare la password di accesso.
In questo caso verrà inviato un codice sms al cellulare inserito in fase di registrazione. Alla conferma del codice, i gestori saranno già abilitati per accedere.
Eseguito il primo accesso, si deve selezionare "soggiorniamo IDS" e definire la tipologia di utente (Attività, portali online, agenzie immobiliari, ecc ).
Eseguito l'accesso a soggiorniamo imposta di soggiorno, si potrà inserire la nuova struttura.
Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.
Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione e` effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro duemilacinquecento/00. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori ad euro 30,00 ai sensi della normativa vigente.
Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 2023
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Si ricorda di presentare, esclusivamente in via telematica ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Per la trasmissione ci si può avvalere di un commercialista, di un caf o tramite il sito Agenzia delle Entrate dopo aver effettuato l’accesso. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite con la pubblicazione del modello di dichiarazione annuale previsto dall'art. 3, comma 6, D.L. 73/2022, oltre che dal D.M. del 29/04/2022.
Si ricorda che permangono, comunque, gli obblighi di comunicazione e riversamento trimestrale ai sensi del Regolamento vigente.
Per ottenere informazioni sull'applicazione dell'imposta di soggiorno possono essere richieste all'Ufficio Imposta di Soggiorno della Divisione Tributi e Catasto - Servizio Amministrazione Gestione finanziaria, Imposta di Soggiorno e Riscossione, sita in Corso Racconigi n. 49 - 10139 Torino
E’ possibile contattarci dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ai numeri 011/011 24817 - 24877 oppure all’indirizzo email: impostadisoggiorno@comune.torino.it