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Ultima modifica: 28 Gen, 2010

Certificati e documenti - Autocertificazione

Per semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono state introdotte alcune norme in materia di documentazione amministrativa, in base alle quali molte situazioni e fatti, che prima dovevano essere dimostrati con appositi certificati, sono ora autocertificabili direttamente dal cittadino.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia".



L`autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che attesta una serie di fatti, stati e condizioni.

Ha la stessa validità temporale dell`atto che sostituisce, va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata e va presentata, anche da un`altra persona, al posto dei certificati, insieme ad una fotocopia della carta di identità.



Con l`autocertificazione si possono attestare:



  • la data e il luogo di nascita;

  • la cittadinanza;

  • il godimento dei diritti civili e politici;

  • l`esistenza in vita;

  • la residenza;

  • lo stato di famiglia;

  • lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero;

  • la nascita del figlio;

  • il decesso del coniuge, dell`ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio, nipote, ecc.);

  • l`iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;

  • l`appartenenza a ordini professionali;

  • il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;

  • il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l`assolvimento di specifici obblighi contributivi con l`indicazione dell`ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell`archivio dell`anagrafe tributaria;

  • lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente;

  • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore, curatore e simili;

  • l`iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo;

  • tutte le situazioni relative all`adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l`applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

  • di vivere a carico di qualcuno;

  • tutti i dati, a diretta conoscenza dell`interessato, contenuti nei registri dello stato civile;

  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.



Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconoscimento.

La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata del documento stesso.

Se il documento non è più valido, l`interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.



Le Amministrazioni devono acquisire d`ufficio le informazioni contenute negli atti o certificati e devono accettare l`autocertificazione.

Il dipendente addetto che non accetta l`autocertificazione nè l`attestazione di stati, qualità personali e fatti, tramite l`esibizione di un documento di riconoscimento, viola i doveri di ufficio.

La stessa violazione si presenta anche nel caso in cui il dipendente richieda un certificato laddove è sufficiente l`autocertificazione.



Possono presentare autocertificazione anche i cittadini comunitari e i cittadini di Stati non appartenenti all`Unione regolarmente soggiornanti in Italia.

L`autocertificazione può essere utilizzata solo per attestare stati, qualità e fatti certificabili da soggetti pubblici italiani.



Il pubblico ufficiale deve accettare l`autocertificazione di chi non sa o non può firmare, ma è in grado di intendere e di volere, dopo averne accertata l`identità.

L`autocertificazione di chi ha un temporaneo impedimento per problemi di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti ad unpubblico ufficiale che deve accertare l`identità della persona.



Le amministrazioni devono effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e quando vengono riscontrate delle irregolarità, viene informato l`interessato che deveregolarizzare o completare la dichiarazione resa.

Oltre alle sanzioni penali, la dichiarazione falsa comporta anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.



Non sono sostituibili con l`autocertificazione i seguenti documenti:



  • certificati medici, sanitari, veterinari

  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie

  • brevetti e marchi

Dove

  • Tutti gli Uffici delle Amministrazioni Pubbliche ed Enti o Aziende erogatori di pubblici servizi (per esempio Amministrazione Finanziaria, P.R.A., SIAE, Questura, Uffici Comunali - Provinciali - Regionali, Motorizzazione Civile, Uffici postali, Ufficio di collocamento, Camera di Commercio, A.S.L., E.N.E.L, A.E.M., Azienda Trasporti Pubblici, Scuole, Università, ecc.)

  • gli uffici privati (banche, assicurazioni,ecc) possono decidere se accettare o meno l'autocertificazione.

Quando

  • Negli orari effettuati dalle singole Amministrazioni Pubbliche, Enti o uffici privati.



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