Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Servizi Telematici

n. ord. 120
2005 02036/027

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2005

(proposta dalla G.C. 31 marzo 2005)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI.

Proposta dell'Assessore Peveraro.

La Città di Torino è ormai da un decennio impegnata nell’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente l’azione amministrativa, nonché di favorire la partecipazione dei cittadini, utilizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dalla loro progressiva diffusione presso aree sempre più vaste di cittadini ed aziende. Il WEB della Città di Torino rappresenta una storia di successo tra le pubbliche Amministrazioni, e la Città è stata ripetutamente segnalata e premiata da istituzioni italiane ed europee. A mero titolo esemplificativo, è notizia recente l’attribuzione alla Città da parte del CENSIS della qualifica di miglior sito WEB tra le pubbliche Amministrazioni italiane.
L’accessibilità e l’interattività dei servizi presenti sul sito ne costituiscono i principali punti di forza, e proprio partendo da queste caratteristiche vincenti nel 2002 è stato presentato al Dipartimento Innovazione e Tecnologie il progetto di e-government denominato AtoC - Comune facile (l’acronimo AtoC significa "Administration to Citizien"). Il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale deliberazione del 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 01063/027) e cofinanziato dal DIT (Dipartimento Innovazione e Tecnologie) per un importo di Euro 2.240.000,00.
AtoC parte dall’esperienza della Città avviata sul portale TorinoFacile ed è finalizzato sia all’attivazione di nuovi servizi on line, sia al potenziamento e alla generalizzazione di alcuni servizi trasversali (registrazione ed autenticazione dei cittadini, sistemi di pagamento, di content management,…).
Anche se basato sull’esperienza della Città, il progetto AtoC, tuttavia, non è un progetto della sola Città. Sono infatti partner del progetto e concorrono al co - finanziamento dello stesso, per la parte di servizi comuni e proporzionalmente al numero degli abitanti, altri 180 Comuni del Piemonte aderenti anche attraverso le Comunità Montane, insieme alle Province, alla Regione ed all’Ordine Provinciale degli addetti. Complessivamente, sono circa 1.800.000 i cittadini piemontesi rappresentati nel progetto AtoC. Al contrario di quanto avvenuto in altri progetti di e-gov, AtoC ha cercato di coprire in modo continuo il territorio anche per evitare che i cittadini di comuni confinanti fossero costretti ad utilizzare modalità differenti di accesso ai servizi, in quanto sviluppate in due progetti distinti. Rispetto alla totalità delle altre realtà nazionali, AtoC presenta un ulteriore importante caratteristica: infatti AtoC è totalmente integrato con il progetto di servizi alle imprese proposto dalle province piemontesi (AtoB - Administration to businness) e con i progetti infrastrutturali presentati dalla Regione Piemonte.
Nel corso della primavera 2004 i tecnici del DIT hanno effettuato il primo monitoraggio del progetto (corrispondente al 30% dell’avanzamento lavori) che ha avuto esito positivo; il progetto sta ora proseguendo sia nei suoi aspetti più prettamente tecnologici, sia nei suoi complessi aspetti organizzativi. E’ opportuno esplicitare meglio la complessità organizzativa del progetto, derivante dal numero e dalle diverse caratteristiche degli enti partecipanti, dal rapporto con un significativo numero di aziende che forniscono ai diversi enti i sistemi di cosiddetto back office con cui il progetto AtoC deve interfacciarsi, e non ultimo in ordine di importanza, la normativa non sempre coerente ma di cui bisogna ovviamente tener conto.
Anche gli altri grandi progetti nazionali di e-gov devono affrontare le stesse problematiche, con un livello di complessità aggiuntivo derivante dal mancato coordinamento con i progetti degli altri livelli di governo locale (Province e Regione); coordinamento che invece in Piemonte, anche grazie alla presenza del CSI - Piemonte, è molto più avanzato.
E’ necessario rimarcare come, dal punto di vista sia organizzativo che delle tecnologie utilizzate, la trasformazione della pubblica Amministrazione italiana in una "pubblica Amministrazione digitale" sia stata avviata, ma sia ancora ben lontana dalla conclusione. Le difficoltà derivano principalmente dai tempi richiesti dalla parallela trasformazione del sistema organizzativo e del sistema tecnologico. La Città di Torino, e più in generale la pubblica Amministrazione piemontese, rappresenta per molti aspetti un’area di eccellenza nel panorama italiano ed europeo: tuttavia, è di tutta evidenza che alcune componenti, anche di tipo infrastrutturale, sono ancora in fase di sperimentazione o di progettazione e potranno cominciare ad entrare in esercizio solo nel corso del 2005-2006.
La precedente precisazione è utile per delineare meglio la portata del presente regolamento che punta a disciplinare non l’"Amministrazione digitale" nel suo complesso, ma inizialmente solo la fase, peraltro centrale, del riconoscimento del soggetto che interagisce con l’Amministrazione stessa nel procedimento digitale: riconoscimento che è indispensabile per dare certezza giuridica al rapporto Amministrazione/cittadino, nel momento in cui le transazioni elettroniche diventano interattive (presentazione di dichiarazioni o istanze, pagamenti,…) e non rappresentano solo un mero accesso ad informazioni generali. Il presente regolamento è frutto della stretta cooperazione con gli altri grandi progetti nazionali di e-gov presentati da Amministrazioni locali, e introduce un ulteriore importantissimo elemento: il cosiddetto riconoscimento reciproco delle credenziali. Così, se un cittadino torinese deve presentare una istanza in un Comune aggregato ad un altro progetto di e-gov (ad esempio, al Comune di Firenze che partecipa al progetto PEOPLE), la sua identificazione attraverso i servizi del portale Torino Facile verrà accettata da Firenze (nell’ovvio presupposto che Firenze abbia già attivato il procedimento digitale a cui si riferisce l’istanza).
Tale sistema di autenticazione, anche in accordo alla normativa nazionale in materia, deve ritenersi transitorio in attesa della diffusione di altri sistemi quali la CIE (Carta di Identità Elettronica), ovvero la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Entrambi gli strumenti sono però oggi molto poco diffusi e non appare prevedibile una loro ulteriore significativa diffusione se non nel medio - lungo periodo. Il sistema di accreditamento e riconoscimento del progetto AtoC (che, è opportuno ricordarlo, costituisce la generalizzazione del sistema già oggi utilizzato sul portale Torino - Facile) è peraltro compatibile con la CIE: le infrastrutture tecnologiche saranno pertanto totalmente riutilizzabili.
Inoltre, il presente regolamento introduce una prima generale disciplina delle fasi di avvio del procedimento digitale. L’obiettivo di tali disposizioni è quello di fornire al cittadino la certezza dell’avvenuta ricezione e la trasparenza sullo stato del procedimento. Si tratta di una prestazione minima garantita al cittadino, comunque coerente con la certezza fornita, ad esempio, da transazioni quali quelle utilizzate nei conti bancari on - line, ovvero negli acquisti on - line con carta di credito.
Lo sviluppo di sistemi di work - flow (automazione dell’iter di una pratica elettronica) e di gestione dei documenti digitali, in corso, migliorerà ulteriormente la trasparenza e l’efficacia del procedimento telematico. Tali componenti, proprio perché in fase di sviluppo o di prima sperimentazione, non sono oggetto di specifiche disposizioni nel presente regolamento, che dovrà prevedibilmente essere ulteriormente aggiornato nel corso del prossimo anno, nel momento in cui entreranno a regime le suddette soluzioni di work - flow e gestione documentale per la realizzazione della pratica totalmente (o quasi totalmente) "senza carta".
In conclusione, è ancora necessario ricordare come il regolamento demandi alla Giunta Comunale la definizione e l’aggiornamento delle cosiddette "Regole tecniche per la gestione dell’identità", che dovranno evidentemente essere coerenti con i principi generali definiti nel regolamento stesso.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 3, 5, 8 e 10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 4, 6, 7 e 9 (all. 2-7 - nn. ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, l’approvazione del "Regolamento di accesso ai servizi telematici", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1 - n.                );
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.


Regolamento di accesso ai Servizi Telematici

Visto l’art. 118, comma 1, Cost. ai cui sensi : "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".
Visto l’art. 117, comma 6, Cost. ai cui sensi: "I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Visto articolo 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
Nel rispetto della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in particolare:
- l’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: "Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
- il comma 3 del suddetto articolo che dispone: "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l’art. 10, comma 5, che testualmente recita: "Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su un certificato qualificato oppure non è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.".
Visto il D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, "Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10", in particolare l’art. 15, comma 2, ai sensi del quale "Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)".
Visto il D.P.C.M. 13 gennaio 2004, recante "Nuove regole tecniche per i documenti informatici, firme elettroniche e certificatori".
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2003, recante "Approvazione delle linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi", in particolare il punto 5.3, che testualmente recita "Per la formazione e la gestione di documenti informatici per i quali non è prevista la sottoscrizione, le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare sistemi elettronici di identificazione ed autenticazione nell’ambito della propria autonomia organizzativa e dei processi di razionalizzazione (art. 5, comma 3, della Deliberazione Aipa 51/2000).
Vista la Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, recante "Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali".
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Vista la normativa statale dettata in attuazione dell’art. 117. 2 Cost., lett. 3) in materia di "sistema tributario e contabile dello Stato", cui si riconduce il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante norme sull'imposta di bollo, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli. 3, comma 1, e 4, comma 4 , così come modificati dall’art. 1- bis, comma 10, l. 30 luglio 2004, n. 191, in virtù dei quali "L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata…3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo" e "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia".
Visto "il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto"; in particolare l’art. 7 disciplinante "Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici".
Tenuto conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2002 "Conoscenza e l'uso del dominio internet ".gov.it" e l'efficace interazione del portale nazionale"italia.gov.it" con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali", in particolare il punto 2.5, che testualmente recita "I siti dovranno garantire il riconoscimento dell'utente e l'accesso ai servizi mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La disponibilità di questa tipologia di identificazione e controllo di accesso deve essere compatibile con la diffusione di questi strumenti ai cittadini: pertanto in via transitoria è possibile conservare le modalità di identificazione attualmente in uso. Devono essere previsti meccanismi di accettazione delle dichiarazioni e delle istanze inviate per via telematica (art. 9 del Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10). A tal fine devono essere indicate le istanze e le dichiarazioni che richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura e quelle per le quali, non essendo necessaria la sottoscrizione, è sufficiente l'identificazione dell'autore da parte del sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.".
Visto lo Statuto comunale.
Rilevato che, salvo il rispetto della normativa statale in materia di giurisdizione e norme processuali ed in materia di ordinamento civile e penale – materie appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost. -, la disciplina statale concernente l’erogazione telematica dei servizi forniti dalle Pubbliche Amministrazioni determina, in attuazione dell’art. 117, comma 2, lett. m) Cost., i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, (e che la legislazione regionale, nell’esercizio della potestà legislativa generale residuale dell’ordinamento, disciplina l’attività amministrativa degli enti locali nei limiti consentiti dalla stretta osservanza del criterio di proporzionalità), e che pertanto resta impregiudicata la potestà dell’Amministrazione comunale di disciplinare l’erogazione dei servizi su indicati in modo tale da fornire ai propri cittadini garanzie più ampie di quelle già assicurate dalla legislazione dello Stato, dettando le ulteriori specificazioni e gli adattamenti delle norme e dei principi costituzionali, nonché predisponendo la disciplina di dettaglio necessaria a dare piena attuazione ai servizi forniti agli utenti.
Tenuto conto che l’Amministrazione comunale già fornisce servizi per via telematica e che la CIE/CNS non hanno ancora una diffusione tale da garantire pari condizioni di accesso ai cittadini, e che, pertanto, occorre dettare misure che garantiscano nel contempo pari opportunità di accesso e di sicurezza nel trattamento dei dati, per tutti i Cittadini dei Comuni aderenti al progetto A2C- Comune Facile.
Visto il DPCM 14 febbraio 2002.
Visto l’Avviso (G. U., serie generale n. 78, del 3 aprile 2002) per la selezione dei progetti sull'attuazione dell'e-government.
Visto il protocollo d’intesa tra i Comuni aderenti al Progetto A2C-Comune Facile.
Vista la Convenzione stipulata tra il Comune di Torino in qualità di capofila del progetto e il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie.
Si approva il presente regolamento.

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di individuare le modalità per l’erogazione dei servizi dell’Amministrazione per via telematica con sistemi che consentono un accesso sicuro degli utenti, garantendo nel contempo pari opportunità ai soggetti a rischio di esclusione.
2. Il processo di informatizzazione dei servizi e della loro erogazione attraverso modalità telematiche è improntato alle esigenze di semplificazione e trasparenza e in nessun caso determina un aggravamento del procedimento amministrativo.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica ai servizi accessibili in modalità telematica e definisce in relazione alla natura e alle caratteristiche dei servizi attivati i livelli di sicurezza e di autenticazione necessari per l’accesso.
2. Il sistema assicura modalità diverse di interrogazione, selezione e visualizzazione delle informazioni dagli archivi accessibili, a seconda del grado di riservatezza delle stesse e della modalità con cui avviene l’identificazione degli utenti.
3. La Giunta comunale procede con propria deliberazione a definire per ogni servizio da attivare livelli di autenticazione e le misure di sicurezza richiesti anche a tutela della privacy.

Art. 3 Attribuzione credenziali

1. Al fine di favorire l’accesso ai servizi telematici e garantire quindi condizioni di pari opportunità agli utenti che non dispongono di CIE/CNS, l’Amministrazione provvede all’attribuzione di credenziali personali secondo le regole tecniche definite dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornate.
2. Le credenziali di cui al comma 1 sono attribuite con modalità di identificazione sicura, attraverso la procedura di registrazione di cui all’art. 5, alle persone fisiche che hanno titolo ai servizi e sono associate al rispettivo Codice Fiscale.
3. Per l’accesso a servizi per i quali non è richiesto l’accertamento dell’identità personale il Comune può rilasciare credenziali generate con modalità non conformi al presente regolamento, anche a soggetti privi di Codice Fiscale.
4. Le credenziali rilasciate da altri Comuni, con modalità qualitativamente simili alle regole tecniche definite dalla Giunta Comunale, sono riconosciute e accettate per l’accesso ai servizi erogati dall’Amministrazione.

Art. 4 Accesso ai servizi

1. Nei casi in cui, in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio, è richiesto l’accertamento dell’identità dell’utente, per l’accesso possono essere utilizzate le credenziali personali di cui al comma 1 dell’art. 3 oppure, qualora l’utente ne sia provvisto, la CIE/CNS o la Carta di firma digitale dotata di certificato di autenticazione.
2. Le persone fisiche che accedono ai servizi in qualità di legali rappresentanti di persone giuridiche, enti riconosciuti e non e coloro che esercitano un’attività professionale per conto di terzi, denominati intermediari ai fini del presente regolamento, utilizzano per l’accesso le proprie credenziali personali e sono tenuti a sottoscrivere mediante carta di firma digitale le istanze e le comunicazioni presentate.
3. L’accesso con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo non è richiesto per servizi di visualizzazione dei provvedimenti normativi e regolamentari, degli atti soggetti a pubblicazione nell’albo pretorio e della modulistica e per tutti quei servizi che l’Amministrazione eroga, in cui non vi è necessità di previo accertamento dell’identità

Art. 5 Registrazione

1. Per consentire l’accesso ai servizi l’Amministrazione gestisce una procedura di registrazione preliminare, attuata secondo le modalità individuate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale, unitamente alle regole tecniche di cui al comma 1 art. 3 del presente regolamento. La registrazione è finalizzata alla consegna sicura e certa delle credenziali alla persona cui si riferiscono.
2. All’utente registrato è attribuito un domicilio elettronico personale, che verrà utilizzato per le comunicazioni via posta elettronica dell’Amministrazione all’utente, connesse alla utilizzazione dei servizi.

Art. 6 Pagamenti

1. L’Amministrazione ai fini di promuovere la diffusione della modalità telematica di accesso ai servizi attiva le procedure per l’effettuazione dei pagamenti attraverso strumenti telematici disponibili e sicuri.
2. Qualora nell’ambito del procedimento sia previsto il pagamento dell’imposta di bollo, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 D.M. finanze 23 gennaio 2004, provvede a garantire l’assolvimento in forma virtuale, ovvero provvede secondo le disposizioni di cui all’art. 1 comma 3 bis del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, così come modificato e integrato dall’art. 2 D.L. 12 luglio 2004 n. 168.
3. Le spese relative a bolli, diritti di segreteria, rimborsi ecc., restano comunque a carico dell’utente.

Art. 7 Trasmissione

1. Le comunicazioni, le istanze, ed in generale le richieste di servizio, prodotte dall’utente attraverso modalità telematiche fornite dal Comune, per le quali è prevista la protocollazione vengono trasmesse all’Amministrazione dal sistema informatico di accesso, in forma di documento informatico.
2. Le comunicazioni e le istanze prodotte direttamente dall’utente in forma di documento informatico sottoscritto con carta di firma digitale possono essere inviate all’Amministrazione anche per posta elettronica certificata.

Art. 8 Ricevuta di avvenuta consegna

1. Per i servizi che comportano la presentazione di istanze o l’invio di comunicazioni in forma di documento informatico il Comune invia automaticamente al domicilio elettronico dell’utente di cui al comma 2, dell’art. 5, una Ricevuta di avvenuta consegna nella quale sono contenuti i dati di certificazione, comprendenti l’ora, la data e il codice identificativo della operazione, che costituiscono per l’utente prova dell’avvenuto invio della richiesta di servizio.

Art. 9 Termini del procedimento amministrativo

1. La comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora prevista, è effettuata nei termini previsti e attuati per le comunicazioni, documenti e/o istanze pervenuti con strumenti diversi da quelli telematici.

Art. 10 Accesso allo stato del procedimento

1. L’utente può visualizzare lo stato del procedimento, previa identificazione, utilizzando uno specifico servizio di accesso.
2. Nel caso in cui le applicazioni informatiche, collegate ai servizi accessibili attraverso le modalità telematiche del Comune, non consentano la visualizzazione interattiva diretta, lo stato del procedimento è comunicato su richiesta dell’utente dal Comune al domicilio elettronico dell’utente per posta elettronica.

Art. 11 Comunicazioni sul procedimento

1. Le comunicazioni attinenti al procedimento e/o il provvedimento sono inviate al domicilio elettronico dell’utente per posta elettronica certificata. Qualora espressamente richiesto dall’utente il documento può essere trasmesso anche in forma cifrata.
2. Se espressamente richiesto dall’utente, le comunicazioni e/o il provvedimento può essere rilasciato in forma cartacea.