Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo
Settore Servizi Telematici
n. ord. 120
2005 02036/027
OGGETTO: REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI.
Proposta dell'Assessore Peveraro.
La Città di Torino è ormai da un decennio impegnata
nellobiettivo di rendere più efficiente e trasparente
lazione amministrativa, nonché di favorire la partecipazione
dei cittadini, utilizzando le potenzialità offerte dalle
nuove tecnologie e dalla loro progressiva diffusione presso aree
sempre più vaste di cittadini ed aziende. Il WEB della
Città di Torino rappresenta una storia di successo tra
le pubbliche Amministrazioni, e la Città è stata
ripetutamente segnalata e premiata da istituzioni italiane ed
europee. A mero titolo esemplificativo, è notizia recente
lattribuzione alla Città da parte del CENSIS della
qualifica di miglior sito WEB tra le pubbliche Amministrazioni
italiane.
Laccessibilità e linterattività dei
servizi presenti sul sito ne costituiscono i principali punti
di forza, e proprio partendo da queste caratteristiche vincenti
nel 2002 è stato presentato al Dipartimento Innovazione
e Tecnologie il progetto di e-government denominato AtoC - Comune
facile (lacronimo AtoC significa "Administration to
Citizien"). Il progetto è stato approvato dalla Giunta
Comunale deliberazione del 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 01063/027)
e cofinanziato dal DIT (Dipartimento Innovazione e Tecnologie)
per un importo di Euro 2.240.000,00.
AtoC parte dallesperienza della Città avviata sul
portale TorinoFacile ed è finalizzato sia allattivazione
di nuovi servizi on line, sia al potenziamento e alla generalizzazione
di alcuni servizi trasversali (registrazione ed autenticazione
dei cittadini, sistemi di pagamento, di content management,
).
Anche se basato sullesperienza della Città, il progetto
AtoC, tuttavia, non è un progetto della sola Città.
Sono infatti partner del progetto e concorrono al co - finanziamento
dello stesso, per la parte di servizi comuni e proporzionalmente
al numero degli abitanti, altri 180 Comuni del Piemonte aderenti
anche attraverso le Comunità Montane, insieme alle Province,
alla Regione ed allOrdine Provinciale degli addetti. Complessivamente,
sono circa 1.800.000 i cittadini piemontesi rappresentati nel
progetto AtoC. Al contrario di quanto avvenuto in altri progetti
di e-gov, AtoC ha cercato di coprire in modo continuo il territorio
anche per evitare che i cittadini di comuni confinanti fossero
costretti ad utilizzare modalità differenti di accesso
ai servizi, in quanto sviluppate in due progetti distinti. Rispetto
alla totalità delle altre realtà nazionali, AtoC
presenta un ulteriore importante caratteristica: infatti AtoC
è totalmente integrato con il progetto di servizi alle
imprese proposto dalle province piemontesi (AtoB - Administration
to businness) e con i progetti infrastrutturali presentati dalla
Regione Piemonte.
Nel corso della primavera 2004 i tecnici del DIT hanno effettuato
il primo monitoraggio del progetto (corrispondente al 30% dellavanzamento
lavori) che ha avuto esito positivo; il progetto sta ora proseguendo
sia nei suoi aspetti più prettamente tecnologici, sia nei
suoi complessi aspetti organizzativi. E opportuno esplicitare
meglio la complessità organizzativa del progetto, derivante
dal numero e dalle diverse caratteristiche degli enti partecipanti,
dal rapporto con un significativo numero di aziende che forniscono
ai diversi enti i sistemi di cosiddetto back office con cui il
progetto AtoC deve interfacciarsi, e non ultimo in ordine di importanza,
la normativa non sempre coerente ma di cui bisogna ovviamente
tener conto.
Anche gli altri grandi progetti nazionali di e-gov devono affrontare
le stesse problematiche, con un livello di complessità
aggiuntivo derivante dal mancato coordinamento con i progetti
degli altri livelli di governo locale (Province e Regione); coordinamento
che invece in Piemonte, anche grazie alla presenza del CSI - Piemonte,
è molto più avanzato.
E necessario rimarcare come, dal punto di vista sia organizzativo
che delle tecnologie utilizzate, la trasformazione della pubblica
Amministrazione italiana in una "pubblica Amministrazione
digitale" sia stata avviata, ma sia ancora ben lontana dalla
conclusione. Le difficoltà derivano principalmente dai
tempi richiesti dalla parallela trasformazione del sistema organizzativo
e del sistema tecnologico. La Città di Torino, e più
in generale la pubblica Amministrazione piemontese, rappresenta
per molti aspetti unarea di eccellenza nel panorama italiano
ed europeo: tuttavia, è di tutta evidenza che alcune componenti,
anche di tipo infrastrutturale, sono ancora in fase di sperimentazione
o di progettazione e potranno cominciare ad entrare in esercizio
solo nel corso del 2005-2006.
La precedente precisazione è utile per delineare meglio
la portata del presente regolamento che punta a disciplinare non
l"Amministrazione digitale" nel suo complesso,
ma inizialmente solo la fase, peraltro centrale, del riconoscimento
del soggetto che interagisce con lAmministrazione stessa
nel procedimento digitale: riconoscimento che è indispensabile
per dare certezza giuridica al rapporto Amministrazione/cittadino,
nel momento in cui le transazioni elettroniche diventano interattive
(presentazione di dichiarazioni o istanze, pagamenti,
) e
non rappresentano solo un mero accesso ad informazioni generali.
Il presente regolamento è frutto della stretta cooperazione
con gli altri grandi progetti nazionali di e-gov presentati da
Amministrazioni locali, e introduce un ulteriore importantissimo
elemento: il cosiddetto riconoscimento reciproco delle credenziali.
Così, se un cittadino torinese deve presentare una istanza
in un Comune aggregato ad un altro progetto di e-gov (ad esempio,
al Comune di Firenze che partecipa al progetto PEOPLE), la sua
identificazione attraverso i servizi del portale Torino Facile
verrà accettata da Firenze (nellovvio presupposto
che Firenze abbia già attivato il procedimento digitale
a cui si riferisce listanza).
Tale sistema di autenticazione, anche in accordo alla normativa
nazionale in materia, deve ritenersi transitorio in attesa della
diffusione di altri sistemi quali la CIE (Carta di Identità
Elettronica), ovvero la CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Entrambi
gli strumenti sono però oggi molto poco diffusi e non appare
prevedibile una loro ulteriore significativa diffusione se non
nel medio - lungo periodo. Il sistema di accreditamento e riconoscimento
del progetto AtoC (che, è opportuno ricordarlo, costituisce
la generalizzazione del sistema già oggi utilizzato sul
portale Torino - Facile) è peraltro compatibile con la
CIE: le infrastrutture tecnologiche saranno pertanto totalmente
riutilizzabili.
Inoltre, il presente regolamento introduce una prima generale
disciplina delle fasi di avvio del procedimento digitale. Lobiettivo
di tali disposizioni è quello di fornire al cittadino la
certezza dellavvenuta ricezione e la trasparenza sullo stato
del procedimento. Si tratta di una prestazione minima garantita
al cittadino, comunque coerente con la certezza fornita, ad esempio,
da transazioni quali quelle utilizzate nei conti bancari on -
line, ovvero negli acquisti on - line con carta di credito.
Lo sviluppo di sistemi di work - flow (automazione delliter
di una pratica elettronica) e di gestione dei documenti digitali,
in corso, migliorerà ulteriormente la trasparenza e lefficacia
del procedimento telematico. Tali componenti, proprio perché
in fase di sviluppo o di prima sperimentazione, non sono oggetto
di specifiche disposizioni nel presente regolamento, che dovrà
prevedibilmente essere ulteriormente aggiornato nel corso del
prossimo anno, nel momento in cui entreranno a regime le suddette
soluzioni di work - flow e gestione documentale per la realizzazione
della pratica totalmente (o quasi totalmente) "senza carta".
In conclusione, è ancora necessario ricordare come il regolamento
demandi alla Giunta Comunale la definizione e laggiornamento
delle cosiddette "Regole tecniche per la gestione dellidentità",
che dovranno evidentemente essere coerenti con i principi generali
definiti nel regolamento stesso.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa
alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 3, 5, 8 e 10.
Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 4, 6,
7 e 9 (all. 2-7 - nn. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa, lapprovazione
del "Regolamento di accesso ai servizi telematici",
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
(all. 1 - n. );
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
Visto lart. 118, comma 1, Cost. ai cui sensi : "Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurare lesercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".
Visto lart. 117, comma 6, Cost. ai cui sensi: "I Comuni,
le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dellorganizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi".
Visto articolo 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
Nel rispetto della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche.
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in particolare:
- lart. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente
recita: "Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare
alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato
e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta
nazionale dei servizi;
- il comma 3 del suddetto articolo che dispone: "Le istanze
e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dallinteressato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate
per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui allarticolo 15, comma 2
della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- lart. 10, comma 5, che testualmente recita: "Al documento
informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso
non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità
come mezzo di prova a causa del fatto che è sottoscritto
in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata
su un certificato qualificato oppure non è basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato
o, infine, perché la firma non è apposta avvalendosi
di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.".
Visto il D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, "Regolamento recante
disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche
a norma dellarticolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio
2002, n. 10", in particolare lart. 15, comma 2, ai
sensi del quale "Per la formazione, gestione e sottoscrizione
di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna
ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia
organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445)".
Visto il D.P.C.M. 13 gennaio 2004, recante "Nuove regole
tecniche per i documenti informatici, firme elettroniche e certificatori".
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2003, recante "Approvazione
delle linee guida per ladozione del protocollo informatico
e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi",
in particolare il punto 5.3, che testualmente recita "Per
la formazione e la gestione di documenti informatici per i quali
non è prevista la sottoscrizione, le Pubbliche Amministrazioni
possono utilizzare sistemi elettronici di identificazione ed autenticazione
nellambito della propria autonomia organizzativa e dei processi
di razionalizzazione (art. 5, comma 3, della Deliberazione Aipa
51/2000).
Vista la Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, recante
"Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti
su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali".
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
Vista la normativa statale dettata in attuazione dellart.
117. 2 Cost., lett. 3) in materia di "sistema tributario
e contabile dello Stato", cui si riconduce il D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, recante norme sull'imposta di bollo, e successive
modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli. 3,
comma 1, e 4, comma 4 , così come modificati dallart.
1- bis, comma 10, l. 30 luglio 2004, n. 191, in virtù dei
quali "Limposta di bollo si corrisponde secondo le
indicazioni della tariffa allegata
3-bis) mediante pagamento
dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle
entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito
contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da
bollo" e "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità
duso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché
le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire
il collegamento telematico con la stessa Agenzia".
Visto "il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 gennaio 2004, recante "Modalità di assolvimento
degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione in diversi tipi di supporto"; in particolare
lart. 7 disciplinante "Modalità di assolvimento
dellimposta di bollo sui documenti informatici".
Tenuto conto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 luglio 2002 "Conoscenza e l'uso del dominio internet
".gov.it" e l'efficace interazione del portale nazionale"italia.gov.it"
con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali",
in particolare il punto 2.5, che testualmente recita "I siti
dovranno garantire il riconoscimento dell'utente e l'accesso ai
servizi mediante la carta d'identità elettronica e la carta
nazionale dei servizi. La disponibilità di questa tipologia
di identificazione e controllo di accesso deve essere compatibile
con la diffusione di questi strumenti ai cittadini: pertanto in
via transitoria è possibile conservare le modalità
di identificazione attualmente in uso. Devono essere previsti
meccanismi di accettazione delle dichiarazioni e delle istanze
inviate per via telematica (art. 9 del Decreto Legislativo 23
gennaio 2002, n. 10). A tal fine devono essere indicate le istanze
e le dichiarazioni che richiedono la sottoscrizione mediante firma
digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato
da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura e quelle per le quali, non
essendo necessaria la sottoscrizione, è sufficiente l'identificazione
dell'autore da parte del sistema informatico con l'uso della carta
d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.".
Visto lo Statuto comunale.
Rilevato che, salvo il rispetto della normativa statale in materia
di giurisdizione e norme processuali ed in materia di ordinamento
civile e penale materie appartenenti alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi dellart. 117, comma 2, lett.
l) Cost. -, la disciplina statale concernente lerogazione
telematica dei servizi forniti dalle Pubbliche Amministrazioni
determina, in attuazione dellart. 117, comma 2, lett. m)
Cost., i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, (e che la legislazione regionale, nellesercizio
della potestà legislativa generale residuale dellordinamento,
disciplina lattività amministrativa degli enti locali
nei limiti consentiti dalla stretta osservanza del criterio di
proporzionalità), e che pertanto resta impregiudicata la
potestà dellAmministrazione comunale di disciplinare
lerogazione dei servizi su indicati in modo tale da fornire
ai propri cittadini garanzie più ampie di quelle già
assicurate dalla legislazione dello Stato, dettando le ulteriori
specificazioni e gli adattamenti delle norme e dei principi costituzionali,
nonché predisponendo la disciplina di dettaglio necessaria
a dare piena attuazione ai servizi forniti agli utenti.
Tenuto conto che lAmministrazione comunale già fornisce
servizi per via telematica e che la CIE/CNS non hanno ancora una
diffusione tale da garantire pari condizioni di accesso ai cittadini,
e che, pertanto, occorre dettare misure che garantiscano nel contempo
pari opportunità di accesso e di sicurezza nel trattamento
dei dati, per tutti i Cittadini dei Comuni aderenti al progetto
A2C- Comune Facile.
Visto il DPCM 14 febbraio 2002.
Visto lAvviso (G. U., serie generale n. 78, del 3 aprile
2002) per la selezione dei progetti sull'attuazione dell'e-government.
Visto il protocollo dintesa tra i Comuni aderenti al Progetto
A2C-Comune Facile.
Vista la Convenzione stipulata tra il Comune di Torino in qualità
di capofila del progetto e il Ministero per lInnovazione
e le Tecnologie.
Si approva il presente regolamento.
1. Il presente regolamento ha lo scopo di individuare le modalità
per lerogazione dei servizi dellAmministrazione per
via telematica con sistemi che consentono un accesso sicuro degli
utenti, garantendo nel contempo pari opportunità ai soggetti
a rischio di esclusione.
2. Il processo di informatizzazione dei servizi e della loro erogazione
attraverso modalità telematiche è improntato alle
esigenze di semplificazione e trasparenza e in nessun caso determina
un aggravamento del procedimento amministrativo.
1. La presente disciplina si applica ai servizi accessibili
in modalità telematica e definisce in relazione alla natura
e alle caratteristiche dei servizi attivati i livelli di sicurezza
e di autenticazione necessari per laccesso.
2. Il sistema assicura modalità diverse di interrogazione,
selezione e visualizzazione delle informazioni dagli archivi accessibili,
a seconda del grado di riservatezza delle stesse e della modalità
con cui avviene lidentificazione degli utenti.
3. La Giunta comunale procede con propria deliberazione a definire
per ogni servizio da attivare livelli di autenticazione e le misure
di sicurezza richiesti anche a tutela della privacy.
1. Al fine di favorire laccesso ai servizi telematici
e garantire quindi condizioni di pari opportunità agli
utenti che non dispongono di CIE/CNS, lAmministrazione provvede
allattribuzione di credenziali personali secondo le regole
tecniche definite dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornate.
2. Le credenziali di cui al comma 1 sono attribuite con modalità
di identificazione sicura, attraverso la procedura di registrazione
di cui allart. 5, alle persone fisiche che hanno titolo
ai servizi e sono associate al rispettivo Codice Fiscale.
3. Per laccesso a servizi per i quali non è richiesto
laccertamento dellidentità personale il Comune
può rilasciare credenziali generate con modalità
non conformi al presente regolamento, anche a soggetti privi di
Codice Fiscale.
4. Le credenziali rilasciate da altri Comuni, con modalità
qualitativamente simili alle regole tecniche definite dalla Giunta
Comunale, sono riconosciute e accettate per laccesso ai
servizi erogati dallAmministrazione.
1. Nei casi in cui, in relazione alla natura e alle caratteristiche
del servizio, è richiesto laccertamento dellidentità
dellutente, per laccesso possono essere utilizzate
le credenziali personali di cui al comma 1 dellart. 3 oppure,
qualora lutente ne sia provvisto, la CIE/CNS o la Carta
di firma digitale dotata di certificato di autenticazione.
2. Le persone fisiche che accedono ai servizi in qualità
di legali rappresentanti di persone giuridiche, enti riconosciuti
e non e coloro che esercitano unattività professionale
per conto di terzi, denominati intermediari ai fini del presente
regolamento, utilizzano per laccesso le proprie credenziali
personali e sono tenuti a sottoscrivere mediante carta di firma
digitale le istanze e le comunicazioni presentate.
3. Laccesso con le modalità di cui al comma 1 del
presente articolo non è richiesto per servizi di visualizzazione
dei provvedimenti normativi e regolamentari, degli atti soggetti
a pubblicazione nellalbo pretorio e della modulistica e
per tutti quei servizi che lAmministrazione eroga, in cui
non vi è necessità di previo accertamento dellidentità
1. Per consentire laccesso ai servizi lAmministrazione
gestisce una procedura di registrazione preliminare, attuata secondo
le modalità individuate e periodicamente aggiornate dalla
Giunta Comunale, unitamente alle regole tecniche di cui al comma
1 art. 3 del presente regolamento. La registrazione è finalizzata
alla consegna sicura e certa delle credenziali alla persona cui
si riferiscono.
2. Allutente registrato è attribuito un domicilio
elettronico personale, che verrà utilizzato per le comunicazioni
via posta elettronica dellAmministrazione allutente,
connesse alla utilizzazione dei servizi.
1. LAmministrazione ai fini di promuovere la diffusione
della modalità telematica di accesso ai servizi attiva
le procedure per leffettuazione dei pagamenti attraverso
strumenti telematici disponibili e sicuri.
2. Qualora nellambito del procedimento sia previsto il pagamento
dellimposta di bollo, lAmministrazione, ai sensi dellart.
7 D.M. finanze 23 gennaio 2004, provvede a garantire lassolvimento
in forma virtuale, ovvero provvede secondo le disposizioni di
cui allart. 1 comma 3 bis del D.L. 24 settembre 2002 n.
209, così come modificato e integrato dallart. 2
D.L. 12 luglio 2004 n. 168.
3. Le spese relative a bolli, diritti di segreteria, rimborsi
ecc., restano comunque a carico dellutente.
1. Le comunicazioni, le istanze, ed in generale le richieste
di servizio, prodotte dallutente attraverso modalità
telematiche fornite dal Comune, per le quali è prevista
la protocollazione vengono trasmesse allAmministrazione
dal sistema informatico di accesso, in forma di documento informatico.
2. Le comunicazioni e le istanze prodotte direttamente dallutente
in forma di documento informatico sottoscritto con carta di firma
digitale possono essere inviate allAmministrazione anche
per posta elettronica certificata.
1. Per i servizi che comportano la presentazione di istanze o linvio di comunicazioni in forma di documento informatico il Comune invia automaticamente al domicilio elettronico dellutente di cui al comma 2, dellart. 5, una Ricevuta di avvenuta consegna nella quale sono contenuti i dati di certificazione, comprendenti lora, la data e il codice identificativo della operazione, che costituiscono per lutente prova dellavvenuto invio della richiesta di servizio.
1. La comunicazione dellavvio del procedimento, qualora prevista, è effettuata nei termini previsti e attuati per le comunicazioni, documenti e/o istanze pervenuti con strumenti diversi da quelli telematici.
1. Lutente può visualizzare lo stato del procedimento,
previa identificazione, utilizzando uno specifico servizio di
accesso.
2. Nel caso in cui le applicazioni informatiche, collegate ai
servizi accessibili attraverso le modalità telematiche
del Comune, non consentano la visualizzazione interattiva diretta,
lo stato del procedimento è comunicato su richiesta dellutente
dal Comune al domicilio elettronico dellutente per posta
elettronica.
1. Le comunicazioni attinenti al procedimento e/o il provvedimento
sono inviate al domicilio elettronico dellutente per posta
elettronica certificata. Qualora espressamente richiesto dallutente
il documento può essere trasmesso anche in forma cifrata.
2. Se espressamente richiesto dallutente, le comunicazioni
e/o il provvedimento può essere rilasciato in forma cartacea.