Divisione Ambiente e Verde
Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti

n. ord. 46
2004 11826/112

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 MARZO 2005
(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2004)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE. APPROVAZIONE.

   Proposta del Vicesindaco Calgaro.

   Con deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella seduta del 10 giugno 2002 (mecc. 2001 12136/21) è stato approvato il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Città di Torino in ottemperanza all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 22/1997 ("Decreto Ronchi").

   Tale regolamento ha successivamente ottenuto l’omologazione da parte dell’ASL competente con provvedimento assunto in data 9 ottobre 2002; l’adozione di detto provvedimento di omologazione, previsto per legge, ha consentito la legittima applicabilità delle norme regolamentari in argomento.

   A due anni dall’entrata in vigore del regolamento, a fronte dell’introduzione di nuove normative di Settore, la necessità di conformare il contenuto normativo del regolamento alle nuove metodologie di raccolta dei rifiuti previste dai Programmi Regionali e Provinciali sulla gestione integrata dei rifiuti, di meglio definire i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti urbani speciali non pericolosi, nonché di modificare alcune norme in funzione di una più precisa e funzionale applicabilità delle stesse anche alla luce dell’esperienza maturata nel corso dei due anni di vigenza del regolamento, si ritiene opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni di seguito dettagliate.

   In particolare si intende variare i seguenti articoli come meglio indicato nella bozza allegata, nella quale le parti modificate vengono evidenziate con sottolineatura a fronte del testo ad oggi vigente:
-   art. 2, comma 1, lettera l): aggiunta della definizione di gestore del servizio in relazione alla possibilità di avere più soggetti che rivestono tale ruolo, anche considerando le diverse tipologie di servizi di gestione dei rifiuti e di igiene del suolo;
-   art. 4, comma 1, lettera f): aggiunta della possibilità di promuovere accordi relativamente a forme di destinazione e reimpiego di beni o prodotti prima della loro dismissione, in relazione a nuove disposizioni di legge;
-   art. 6, comma 1: eliminazione di alcuni rifiuti dalla definizione di rifiuti urbani, in relazione a nuove disposizione di legge;
-   art. 7, commi 1b), 2a), 2b), 3, 6, 7 e 8: modificazioni in base a nuove disposizioni di legge in particolare relative ai rifiuti animali e ai rifiuti sanitari; incremento dei limiti quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti in relazione ai risultati degli accertamenti analitici effettuati nel 2002, 2003, 2004 dall’Ufficio Tecnico di Omologazione (UTO) dell’AMIAT sulle utenze non domestiche;
-   art. 8, comma 3: specificazione della definizione dei sistemi domiciliari di raccolta differenziata in base alle nuove metodologie di raccolta dei rifiuti previste dai Programmi Regionali e Provinciali sulla gestione integrata dei rifiuti;
-   art. 9, comma 11: aggiunta del divieto di utilizzare trituratori di rifiuti atti al conferimento del triturato in fognatura, in relazione all’applicazione del principio di diritto dell’ambiente "precauzionale" contenuto nel VI Programma per l’Ambiente dell’UE;
-   art. 10, commi 3, 4, 7 e 12: disposizioni modificative ed integrative per il posizionamento e l’esposizione dei contenitori di raccolta, in relazione alle nuove metodologie di raccolta dei rifiuti previste dai Programmi Regionali e Provinciali sulla gestione integrata dei rifiuti e alle necessità di attuare tali metodologie nell’ambito del territorio comunale come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2001 05648/02) e come specificato nel nuovo Progetto di raccolta e di raccolta differenziata con deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 2004 (mecc. 2004 01168/112);
-   art. 11, comma 3: semplificazione delle definizioni degli orari di raccolta dei rifiuti;
-   art. 13, commi 2, 7 e 9: specificazione della definizione di raccolte stradali e raccolte domiciliari e dei conferimenti alle stazioni di conferimento, in relazione alle nuove metodologie di raccolta dei rifiuti previste dai Programmi Regionali e Provinciali sulla gestione integrata dei rifiuti e alle necessità di attuare tali metodologie nell’ambito del territorio comunale come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2001 05648/02) e come specificato nel nuovo Progetto di raccolta e di raccolta differenziata con deliberazione della Giunta Comunale del 24 febbraio 2004 (mecc. 2004 01168/112);
-   art. 14, commi 1, 2 e 3: specificazione delle modalità di raccolta delle frazioni cartacee per i motivi già indicati per le modifiche dell’art. 13;
-   art. 15, commi 1 e 4: specificazione delle modalità di raccolta delle frazioni vetro e lattine per i motivi già indicati per le modifiche dell’art. 13;
-   art. 16, commi 1, 6 e 7: specificazione delle modalità di raccolta degli imballaggi in plastica per i motivi già indicati per le modifiche dell’art. 13;
-   art. 17, commi 1, 2, 6, 8 e 9: individuazione di modalità più specifiche di raccolta della frazione verde con possibilità di raccolte su chiamata e a titolo oneroso, in dipendenza della possibilità di avere produzioni di frazione verde più elevate conseguenti all’attivazione dei nuovi sistemi di raccolta domiciliare soprattutto in zone collinari;
-   art. 18, commi 3, 4 e 7: specificazione delle modalità di raccolta della frazione organica per i motivi già indicati per le modifiche dell’art. 13;
-   art. 19, comma 1: integrazione delle tipologie di pile soggette a raccolta, in dipendenza dell’utilizzo di nuovi beni di consumo;
-   art. 22, comma 5: specificazione della definizione di centri di raccolta incustoditi;
-   art. 23, comma 1: aggiunta di sistemi di raccolta con cadenza fissa dei rifiuti ingombranti cartacei per i motivi già indicati per le modifiche dell’art. 13;
-   art. 24, comma 1: trasposizione della parola "conferite" (riguardo le macerie) per una migliore definizione delle responsabilità dei produttori;
-   art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6: modifiche effettuate in relazione alle nuove disposizioni di legge sui rifiuti cimiteriali;
-   art. 28, commi 2 e 3: migliore definizione dei servizi di igiene del suolo e individuazione degli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti quando previsto dagli strumenti urbanistici;
-   art. 29, commi 2, 4 e 5: modifiche dell’articolo in relazione alle nuove disposizioni di legge in materia di abbandono dei rifiuti;
-   art. 30, commi 3, 4, 5, 6 e 8: specifiche disposizioni relative agli obblighi degli utenti in merito alla pulizia dei marciapiedi, in considerazione delle esigenze di fare chiarezza sulle responsabilità degli utenti e del gestore del servizio e delle accresciute necessità di pulizia della Città; ulteriore motivazione delle modifiche è la necessità di contenere i costi del servizio mediante la definizione di regole comportamentali dell’utenza;
-   art. 31, comma 6: integrazione dell’articolo relativa alla necessità di omogeneità delle tipologie di contenitori portarifiuti sul territorio cittadino;
-   art. 32, comma 4: integrazione relativa alla necessità di individuare il soggetto responsabile dell’infrazione per quanto riguarda i rifiuti derivanti dal volantinaggio;
-   art. 34, comma 3: imputazione degli oneri per le attività di spazzamento conseguenti a manifestazioni a carico degli organizzatori, senza esclusioni;
-   art. 35, comma 5: modifiche effettuate in dipendenza di nuove disposizioni di legge in materia di rifiuti animali;
-   art. 37, commi 1 e 3: migliore definizione dei soggetti obbligati e degli obblighi per quanto riguarda i rifiuti derivanti dai cantieri;
-   art. 47: sono state aggiornate tutte le sanzioni in relazione alle modificazioni degli articoli suesposte; sono poi stati previsti aumenti in alcuni casi per omogeneità di trattamento per infrazioni di analoga gravità.

   Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento le modifiche al regolamento proposte in approvazione sono state trasmesse alle Circoscrizioni per l’espressione del previsto parere.

   A tale riguardo le Circoscrizioni 8 e 10 non hanno fatto pervenire nei termini prescritti il parere e pertanto lo stesso si ritiene acquisito quale silenzio-assenso.

   Le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5 e 6 hanno espresso parere favorevole (all. 3-7 - nn.                                                                             ) accompagnando lo stesso con alcune considerazioni che verranno valutate in fase di attuazione del regolamento.

   Le Circoscrizioni 1, 7 e 9 hanno espresso parere negativo (all. 8-10 - nn.                                               ). In particolare la Circoscrizione 1 ha obiettato circa la scarsità dei previsti lavaggi dei contenitori. A tal proposito si ritengono più che adeguati due lavaggi annui per le raccolte di carta, vetro e plastica trattandosi di frazioni secche che non comportano particolari problemi igienico-sanitari. Analogamente si ritiene adeguata la previsione di un lavaggio mensile dei contenitori destinati all'organico. Circa il divieto di utilizzare apparecchi tritatutto, non disponendo allo stato attuale di studi territoriali ed evidenze tecniche sull'impatto dei sistemi di triturazione, sulla gestione e sul collettamento delle acque di scarico, si applica il principio precauzionale contenuto nel VI Programma per l'Ambiente dell'UE. Per quanto riguarda gli orari di raccolta, la definizione generica degli stessi è motivata dal fatto che i dettagli dei passaggi non possono che essere contenuti nel Piano di Lavoro annuale e relative schede tecniche perchè essi sono potenzialmente suscettibili di modifiche nel tempo. Riguardo l'obiezione che sia inopportuno che il Gestore del servizio identifichi gli spazi dove posizionare i contenitori all'interno degli stabili, sottolineando che tale individuazione è effettuata previa dettagliata progettazione, informazione e comunicazione con gli utenti, si conferma che la stessa è dettata da esigenze di omogeneità del servizio e da esigenze logistiche e organizzative.

   La Circoscrizione 7 ha espresso parere sfavorevole non proponendo nuove specifiche formulazioni alternative ma svolgendo considerazioni generali e di principio non tecnicamente controdeducibili. Per quanto riguarda le modalità di raccolta della frazione verde non è previsto esclusivamente il ritiro su chiamata a titolo oneroso ma anche modalità alternative quali la consegna al punto di raccolta apposito (art. 17 comma 2) e la possibilità di attivare servizi di raccolta domiciliare (art. 17 comma 3).

   La Circoscrizione 9 ha eccepito che non sono stabiliti obblighi e tempistiche per il gestore del servizio. A tale riguardo si sottolinea che le modalità operative compresi i tempi e gli obblighi dei vari servizi sono materia trattata nel Contratto di Servizio e nelle relative revisioni annuali del Piano di Lavoro e nelle loro schede tecniche e sono quindi potenzialmente suscettibili di modifiche nel tempo. Inoltre in caso di mancato svuotamento dei contenitori da parte del gestore del Servizio è prevista una sanzione a carico dello stesso gestore (art. 10 comma 2).

   L'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino, pur non esprimendo un parere esplicito, ha suggerito alcune indicazioni che ogni regolamento dovrebbe contenere in tema di recupero, trattamento, smaltimento. Al riguardo si sottolinea che tale materia è regolata da norme nazionali e da disposizioni di pianificazione e programmazione regionali e provinciali che peraltro vengono richiamate agli articoli 3, 4 e 5 (all. 11 - n. ).   Contemporaneamente è stata indetta ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i. una Conferenza dei Servizi svoltasi in data 9 novembre 2004 cui sono state invitate a partecipare le Divisioni interessate all’adozione delle modifiche al Regolamento dei Rifiuti; a tale Conferenza sono intervenuti:

-   la Divisione Ambiente (Attività Ciclo Integrato dei Rifiuti, il Settore Tutela Ambiente e il Settore Gestione Verde);
-   il Comando del Corpo di Polizia Municipale;
-   la Divisione Servizi Cimiteriali;
-   la Divisione Patrimonio Tecnico;
-   la Divisione Infrastrutture e Mobilità;
-   la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata.

   I rappresentanti delle Divisioni intervenute hanno sostanzialmente espresso parere favorevole all’adozione delle modifiche al Regolamento dei Rifiuti come da verbale allegato alla presente deliberazione (all. 2 - n. ).

   Parallelamente è stata convocata una riunione, svoltasi il 10 novembre 2004, cui sono stati invitati i Presidenti di: AMIAT, C.G.I.L., U.I.L., C.I.S.L., ASCOM, CONFESERCENTI, MOVIMENTO CONSUMATORI, ADICONSUMATORI, ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI, FEDERCONSUMATORI, LEGAMBIENTE, WWF e PRO-NATURA. Alla riunione sono intervenuti:
-   ADICONSUM;
-   C.I.S.L.;
-   U.I.L.;
-   FEDERCONSUMATORI;
-   PRO-NATURA;
-   LEGAMBIENTE;
-   ASCOM.

   I rappresentanti delle Associazioni intervenute hanno sostanzialmente espresso in tale sede parere favorevole all’adozione delle modifiche al Regolamento dei Rifiuti non facendo pervenire successivamente alcuna osservazione in merito.

   Per le altre Divisioni e Associazioni non intervenute alla suddetta Conferenza dei Servizi o alla riunione e che non hanno trasmesso eventuali osservazioni o proposte di modifica, si considera acquisito l’assenso delle stesse ai sensi del comma 3 della succitata Legge. Per quanto riguarda le osservazioni contenute nell’allegato verbale sopra richiamato, le stesse sono state recepite.

   Ad approvazione avvenuta il presente regolamento dovrà essere inviato all’Autorità Sanitaria competente secondo quanto previsto dalla L.R. n. 5 del 13 marzo 2001, al fine di ottenere l’omologazione; qualora la stessa Autorità ritenesse, nell’esprimere il proprio parere, necessario richiedere integrazioni o modifiche al testo normativo, tali richieste dovranno essere recepite con nuovo provvedimento deliberativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.

   Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

   Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

   Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
   favorevole sulla regolarità tecnica;

   Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)   di approvare per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, le modifiche al Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n. );

2)   di prendere atto che con l’entrata in vigore delle presenti modifiche al regolamento vengono abrogati quegli articoli contenuti nel Regolamento di Polizia Urbana e di Igiene Urbana e tutti gli atti o provvedimenti del Comune che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili;

3)   di prendere atto che il regolamento approvato con il presente provvedimento dovrà essere inviato all’Autorità Sanitaria competente per la prevista omologazione e per l’eventuale recepimento, con nuova deliberazione, di integrazioni e modifiche richieste dalla stessa Autorità.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

4)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.   Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Città di Torino, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, conformemente ai principi e disposizioni contenute nel Programma comunale di gestione dei rifiuti adottato e nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore; disciplina inoltre la distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.

Articolo 2 - Definizioni

1.   Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:
a)   CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
b)   RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
c)   RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
d)   SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi;
e)   CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
f)   RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
g)   TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
h)   TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
i)   SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
l)   GESTORE DEL SERVIZIO: affidatario /affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene del suolo.

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1.   La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
-   costituisce attività di pubblico interesse;
-   deve assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci;
-   deve essere condotta senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
     a)   senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
     b)   senza causare inconvenienti da rumori o odori;
     c)   senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
     d)   senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
-   privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
-   si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
-   rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2.   La Città di Torino effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il gestore del servizio.

3.   Le linee guida per la gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla Città di Torino nel proprio "Programma comunale per la gestione dei rifiuti" adottato, redatto conformemente alle indicazioni del "Piano regionale di gestione dei rifiuti" e del "Programma provinciale di gestione dei rifiuti" ed approvato dal Consiglio Comunale.

4.   La regolamentazione dell’apposita tariffa di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 è stabilita con apposito regolamento municipale.

Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

1.   Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l’eventuale concorso del gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a)   lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b)   la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
c)   la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d)   lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e)   la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
f)   la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione (es: Legge 155/2003).

Articolo 5 - Recupero dei rifiuti

1.   Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani la Città di Torino si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a)   il reimpiego ed il riciclaggio;
b)   le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c)   l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

2.   Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.

3.   È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

1.   Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani:
a)   i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b)   i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 7;
c)   i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d)   i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua;
e)   i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)   i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2.   Tra i rifiuti urbani, si intendono:
-   rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
-   rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 22/1997, ad esclusione dei rifiuti domestici;
-   rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1.   Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:
a)   derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all’articolo 7, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.;
b)   rifiuti sanitari:
      -   che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977 n. 833;
      -   che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
c)   siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l’esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all’articolo 7, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 22/1997.

2.   Inoltre ai fini dell’assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:
a)   abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all’articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:
      -   imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
      -   contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
      -   sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
      -   accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
      -   frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
      -   paglia e prodotti di paglia;
      -   scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
      -   ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
      -   feltri e tessuti non tessuti;
      -   pelle e similpelle;
      -   gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d’aria e copertoni;
      -   resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
      -   imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
      -   moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
      -   materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
      -   frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
      -   manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
      -   nastri abrasivi;
      -   cavi e materiale elettrico in genere;
      -   pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
      -   scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
      -   scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
      -   residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
      -   accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all’articolo 44 comma 5 del D.Lgs. 22/1997;
b)   per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:
      -   rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
      -   rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
      -   vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
      -   spazzatura;
      -   indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
      -   rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
      -   gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
      -   i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell’ambito territoriale ottimale;
c)   ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

3.   La quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria TARSU di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 150 kg/mq/anno.
Fanno eccezione la categoria 29 (mercati all’ingrosso di ortofrutta, carni, pesci e fiori) e la categoria 30 (banchi di vendita all’aperto alimentari), per le quali i valori del coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell’assimilazione, sono individuati rispettivamente in 270 e 156 kg/mq/anno, per ogni giorno alla settimana di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale, ecc.).
Per altre tipologie di attività, non ricomprese nella TARSU, il coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell’assimilazione, è anch'esso stabilito in 150 kg/mq/anno.

4.   Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, sono individuati i seguenti criteri per l’assimilazione dei rifiuti:
-   gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati siano considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata;
-   sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25865 del 19 ottobre 1998.

5.   Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

6.   I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 80 kg/mq/anno.

7.   Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell’attività produttiva, è confermata l’assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.

8.   Le modalità per l’accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali del Settore Rifiuti che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del gestore del servizio.

TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA

Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1.   L’organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. In tal senso ove di seguito compare la dizione "prescrizioni del gestore del servizio" si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il Contratto di Servizio, con il relativo Piano di lavoro tecnico annuale e con le relative Schede tecniche allegate.

2.   Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

3.   La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene di norma effettuata mediante l’utilizzo di contenitori, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate, vengano adottate soluzioni diverse (nota 3). Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale, ove adottato, si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi domiciliari (porta a porta).

4.   L’articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all’ottenimento degli obiettivi posti dal Programma comunale per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l’ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

Articolo 9 - Conferimenti

1.   I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all’effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

2.   Al fine di consentire ed agevolare l’attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani (nota 3). Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica (nota 3). Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

4.   In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti (nota 4).

5.   A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata (nota 3) e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio (nota 4).

6.   Qualora i contenitori siano colmi è consentito l’uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi (nota 4) salvo diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.

7.   Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all’ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso (nota 3).

8.   I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all’articolo 23 del presente regolamento (nota 4).

9.   È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge (nota 4). È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

10.   È vietato depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all’articolo 24.

11.   È vietato l’utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

Articolo 10 - Contenitori per la raccolta

1.   I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l’avallo dell’Amministrazione Comunale (nota 3).

2.   Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall’Amministrazione Comunale; devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e pubblicate nella Carta dei Servizi di cui all’articolo 43 e, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici (nota 3).

3.   Il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario.
Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico (nota 3).
I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell’alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.

4.   Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l’obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta.
L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.
In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

5.   La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada (nota 3).

6.   Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell’assetto architettonico.

7.   I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.

8.   È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall’amministrazione (nota 5). Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l’accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

9.   È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta (nota 4).

10.   In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

11.   Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell’esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l’accessibilità; sono tenuti inoltre all’eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

12.   Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all’interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

Articolo 11 - Operazioni di raccolta

1.   Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 8 e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2.   Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3.   La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.

4.   È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l’accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 12 - Trasporto

1.   Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.

2.   I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall’Amministrazione Comunale relative:
-   all’accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
-   alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

3.   Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
-   le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
-   il conferimento e l’accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l’eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

4.   Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate (nota 6).

Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE e dalle leggi nazionali e degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 8 del presente regolamento ed in ottemperanza di quanto disposto in materia dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti", dal "Programma provinciale di gestione dei rifiuti" e dal "Programma comunale per la gestione dei rifiuti" adottato, il gestore del servizio definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:
-   riutilizzo e recupero dei materiali;
-   protezione della salute e dell’ambiente;
-   miglioramento dell’efficienza degli impianti di trattamento;
-   riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.

2.   Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
Le raccolte domiciliari dette anche "porta a porta" sono caratterizzate dall’utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all’interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.

3.   Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.

4.   Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Programma comunale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l’incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni organiche, alla frazione verde.

5.   Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

6.   Il gestore del servizio, in accordo con l’Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l’Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l’Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

7.   L’Amministrazione Comunale promuove la realizzazione di Ecocentri o di Stazioni di conferimento dei materiali. Gli Ecocentri hanno la finalità, oltre al conferimento dei materiali, anche di una forte azione di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l’utilizzo di strumenti vari quali:
a)   la realizzazione di materiale informativo;
b)   la costituzione di momenti di socializzazione come mostre, feste, incontri ed educazione ambientale con le scuole, conferenze e dibattiti, il mercatino dell’usato, ecc;
c)   l’utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.

8.   Agli Ecocentri e alle Stazioni di conferimento devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio. Sono compresi tra questi, a titolo esemplificativo:
-   oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
-   vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;
-   prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
-   lampade al neon, alogene, fluorescenti;
-   batterie e pile;
-   piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
-   rifiuti elettronici e frigoriferi;
-   accessori per l’informatica.
Analogo obbligo di conferimento vige per i pneumatici provenienti da utenze domestiche.

9.   A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell’Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, come previsto all’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 22/1997, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall’Amministrazione Comunale.
Le Associazioni in questione, non essendo soggette all’obbligo del MUD annuale, si impegnano a rendere disponibili al soggetto gestore del servizio e all’Amministrazione Comunale i dati di produzione di raccolta differenziata inerenti le attività ad esse relative.

Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1.   La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso l’Ecocentro e la Stazione di conferimento.

2.   La raccolta differenziata stradale della carta, limitata ad alcune aree, avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.
I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie idonea alle operazioni di raccolta.
Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.
Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

3.   Per quanto riguarda la raccolta domiciliare:
-   per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio;
-   per la carta proveniente dall’utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei cestini e/o dei bidoni in plastica condominiali od aziendali al fine di consentire il conferimento da parte dell’utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.

Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

1.   La raccolta differenziata del vetro avviene attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale ed anche con sistemi di raccolta domiciliare in orari e modalità predefiniti. In tali contenitori è possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata.

2.   Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

3.   Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

4.   I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.

5.   È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

6.   Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

7.   Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso l'Ecocentro e la Stazione di conferimento.

8.   La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.

9.   Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scuole, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine.

10.   Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.

Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica

1.   La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con contenitori stradali, ed anche con sistemi di raccolta domiciliare in orari e modalità predefiniti, oltre che presso l'Ecocentro e la Stazione di conferimento.

2.   Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l’ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del gestore del servizio.

3.   La raccolta differenziata della plastica avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.

4.   Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.

5.   Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.

6.   Gli utenti conferiscono gli imballaggi in plastica in specifici contenitori con aperture di adeguata luce.

7.   I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.

8.   È da prevedere il posizionamento di contenitori per la raccolta della plastica in prossimità o presso le utenze extra-domestiche grandi produttrici di contenitori per liquidi in plastica (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.).

9.   È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.

10.   Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde

1.   È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, successivamente alle operazioni di taglio dell’erba, provvedere ad una adeguata pulizia delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.

2.   La frazione verde, consistente in quanto definito all’articolo 7 punto 5, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
-   mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. Ecocentro e/o Stazione di conferimento);
-   ritiro su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l’utente.

3.   Possono essere attivati servizi di raccolta domiciliare circoscritti alle porzioni del territorio comunale caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private.

4.   È prevista la fornitura alle utenze familiari che ne facciano richiesta di un sacco (es: rafia sintetica), riutilizzabile, o di un contenitore carrellato, di adeguata capacità, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale.

5.   La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

6.   In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

7.   La frazione verde non può, comunque, essere bruciata a distanze inferiori a 50 metri da abitazioni o strade.

8.   La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso gli impianti di trattamento della frazione organica o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligno-cellulosici; i materiali derivanti dal primo taglio, devono essere inviati alla discarica; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso l'Ecocentro o la Stazione di conferimento o l’Area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica

1.   Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

2.   Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
-   frazione organica derivante da utenze domestiche;
-   frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
-   frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
-   frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
-   frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

3.   Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.

4.   La raccolta stradale da utenze domestiche è effettuata con contenitori stradali in prossimità delle utenze. La raccolta domiciliare è effettuata, con l’utilizzo di contenitori condominiali o l’assegnazione di contenitori specifici per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine.

5.   Deve essere previsto almeno n. 1 lavaggio mensile e relativa disinfezione dei contenitori.

6.   La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall’utenza domestica, richiusa in sacchetti trasparenti, salvo diversa disposizione, e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

7.   La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale, a cadenza fissa.

8.   Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, il gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.

9.   È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

10.   La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un co-compostaggio.

Articolo 19 - Raccolta differenziata delle pile

1.   In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all’articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,
sono consegnati ad un rivenditore al momento dell’acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

2.   A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all’immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

3.   Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all’articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4.   I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

5.   Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc.) non rientranti nell’applicazione del D.M. 476/1997, possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito dei rifiuti indifferenziati.

6.   Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Articolo 20 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1.   Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

2.   In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3.   I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 21 - Raccolta differenziata delle siringhe

1.   Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

2.   Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

3.   Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

Articolo 22 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1.   Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.

2.   Oltre ai conferimenti presso l'Ecocentro e la Stazione di conferimento, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.

3.   Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

4.   I materiali raccolti sono avviati presso la Stazione di conferimento o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

5.   In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.

Articolo 23 - Rifiuti ingombranti

1.   I rifiuti ingombranti, così come definiti all’articolo 6, di norma possono essere:
-   conferiti direttamente da parte dell’utente all'Ecocentro o alla Stazione di conferimento separati nelle diverse frazioni merceologiche;
-   ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio;
-   raccolti mediante un servizio di raccolta con cadenza fissa secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio, particolarmente nei casi di realizzazione di sistemi integrati di raccolta porta a porta delle altre frazioni merceologiche;
-   consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l’obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell’articolo 44, comma 5, del D.Lgs. 22/1997.

2.   I beni durevoli, così come individuati all’articolo 44, comma 5, del D.Lgs. 22/1997 e cioè:
-   frigoriferi, surgelatori e congelatori;
-   televisori;
-   computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
-   lavatrici e lavastoviglie;
-   condizionatori d’aria;
-   ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici,
ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all’acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3.   Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l’obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Articolo 24 - Rifiuti inerti

1.   È vietato depositare all'interno o all’esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione (nota 4).

2.   Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati negli Ecocentri o nelle Stazioni di conferimento.

Articolo 25 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1.   I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

2.   La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3.   Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l’assuntore dei lavori che li hanno generati.

4.   Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

5.   Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

6.   Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall’Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

Articolo 26 - Attività non continuative

1.   Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l’occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

2.   Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

Articolo 27 - Pesata dei rifiuti urbani

1.   Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 22/1997, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

2.   Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nelle 10 Circoscrizioni cittadine.

TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 28 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1.   I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 30, sono assicurati all’interno del perimetro comunale limitatamente a:
-   strade e piazze classificate come comunali;
-   tratti urbani di strade provinciali e statali;
-   strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
-   aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all’uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
-   rive dei corsi d’acqua non date in concessione, purché liberi ed accessibili;
-   aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

2.   Il gestore del servizio organizza servizi di:
-   lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia delle attrezzature ludiche e dell’arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
-   diserbo stradale;
-   sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie stradali;
-   pulizia degli arenili, delle rive dei fiumi, delle aree golenali purché libere ed accessibili;
-   derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
-   rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
-   rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine.

3.   Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio, nonché con riguardo alla tutela dei beni della Città e sue pertinenze, spetta al gestore del servizio la definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell’intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell’utilizzazione del territorio. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell’efficienza degli stessi.
Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

4.   Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 29 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1.   Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone (nota 7).

2.   Il gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell’ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.

3.   Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4.   Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell’area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

5.   Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

6.   Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all’intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 30 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1.   È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri (nota 7).

2.   L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea (nota 7).

3.   È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l’immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell’immobile diverso da quello abitativo.

4.   Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il proprietario singolo o l’amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l’immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.

5.   Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia (nota 7).

6.   I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3, 4 e 5 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.

7.   I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, in conformità al regolamento edilizio, hanno l’obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8.   Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.

9.   Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagevole o impossibile l’intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti (nota 7).

Articolo 31 - Contenitori portarifiuti

1.   Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il gestore del servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

2.   I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l’avallo dell’Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l’affissione o l’esecuzione di scritte non autorizzate dall’Amministrazione.

3.   Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

4.   I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi (nota 7).

5.   I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico (nota 7).

6.   Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con il gestore del servizio.

Articolo 32 - Volantinaggio

1.   È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili (nota 5).

2.   É vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.

3.   Quando l’attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti (nota 7).

4.   Nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Articolo 33 - Mercati rionali

1.   Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2.   Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l’esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato preventivamente concordate con il Comune e gli operatori, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.

3.   Al termine dell’attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l’area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

4.   Gli operatori devono pulire l’area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l’esercizio dell’attività entro 90 minuti dall’ora di cessazione dell’attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagevole o impossibile l’igienizzazione delle aree.

5.   Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate al gestore del servizio ai sensi dell’articolo 26. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 34 - Manifestazioni pubbliche

1.   Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al Settore Rifiuti, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall’autorizzazione in cui dovrà essere indicato a chi spetti l’onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuito secondo quanto previsto dal comma 3), specificando le aree che si intendono utilizzare.

2.   Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell’iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

3.   Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all’afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Articolo 35 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1.   A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani (nota 8) o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.

2.   I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico (nota 8).

3.   Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’addebito al responsabile dell’inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4.   Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2, articolo 7 del D.Lgs. 22/1997.

5.   I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

6.   Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Articolo 36 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1.   Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

2.   In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Articolo 37 - Cantieri su aree pubbliche e private

1.   Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l’area interessata, rimuovendole se necessario.

2.   Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

3.   Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al Comune l’avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

Articolo 38 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1.   Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2.   Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3.   In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

4.   Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 39 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi

1.   Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.

2.   È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Articolo 40 - Aree per nomadi

1.   Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.

Articolo 41 - Terreni non utilizzati

1.   I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Articolo 42 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1.   In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.

2.   Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.

3.   Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4.   Ove gli Organi tecnici di vigilanza della A.S.L. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

5.   Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del gestore dei servizi di raccolta.

6.   In considerazione di quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 22/1997, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 - Informazione

1.   Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento, il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
-   a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
-   a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell’attivazione di nuovi servizi;
-   ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico;
-   a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
-   a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.

2.   In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.

3.   Il gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.

4.   Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, la Città di Torino si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

5.   Almeno annualmente l’Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riuso, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dal Programma comunale nonché dalle Leggi e Direttive vigenti.

6.   Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Articolo 44 - Vigilanza

1.   Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del gestore del servizio, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2.   Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3.   All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4.   Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall’Amministrazione.

Articolo 45 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1.   La Città di Torino studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

2.   Il gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dalla Città di Torino adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze dei disabili individuate.

Articolo 46 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1.   Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 47 - Sistema sanzionatorio

-   Articolo 9 comma 1 (dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 9 comma 2 (divieto di realizzare canne di convogliamento e mancata chiusura di quelle esistenti): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
-   articolo 9 comma 3 (divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
-   articolo 9 comma 4 (conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 9 commi 5, 6 e 7 (conferimento di rifiuti sparsi nei contenitori, mancato conferimento in sacchi condominiali e non osservanza delle prescrizioni del gestore del servizio per il conferimento dei rifiuti): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 9 comma 8 (divieto di conferimento di rifiuti ingombranti nei contenitori per rifiuti urbani): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 9 comma 9 (divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 9 comma 10 e articolo 24 comma 1 (divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 10 comma 1 (divieto di collocamento di contenitori per i quali non vi è avvallo della Amministrazione Comunale): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 10 comma 2 (mancato collocamento o svuotamento o pulizia dei contenitori): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 10 comma 3 (mancata osservanza dell’obbligo di posizionamento dei contenitori da parte del condominio o dell’utente): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 10 comma 4 (mancata esposizione e/o ritiro all’interno degli stabili dei contenitori da parte del condominio o dell’utente): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 10 commi 5 e 6 (mancata delimitazione dell'area ove sono collocati i contenitori e non osservanza delle prescrizioni del Codice della Strada): sanzioni del Codice della Strada;
-   articolo 10 comma 7 (contenitori non conformi secondo prescrizioni del Codice della Strada); sanzioni del Codice della Strada;
-   articolo 10 comma 7 (mancata indicazione delle istruzioni di conferimento sui contenitori o istruzioni non leggibili): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 10 comma 8 (mancata risposta da parte del gestore del servizio per il collocamento e il posizionamento dei contenitori): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 10 comma 8 (manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 10 comma 9 (divieto di parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori o posizionamento dei veicoli in modo da rendere impossibile il servizio di raccolta): sanzione amministrativa articolo 158 del Codice della Strada;
-   articolo 10 comma 11 (mancata comunicazione al gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
-   articolo 11 comma 4 (impedimento all'accessibilità dei contenitori per gli operatori del gestore del servizio):sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 12 commi 1 e 2 (utilizzo di mezzi di raccolta non conformi in base alle norme sanitarie, ambientali e al Codice della Strada): sanzioni del Codice della Strada;
-   articolo 13 comma 5 (divieto di conferimento e di smaltimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata, con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 13 comma 8 (mancato conferimento agli Ecocentri e alle Stazioni di conferimento dei rifiuti urbani che possono provocare problemi da un punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e dei rifiuti recuperabili per i quali non esistono altre forme di raccolta differenziata previste sul territorio): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 14 comma 3 (conferimento improprio della carta e dei cartoni in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 15 comma 6 (divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento del vetro e delle lattine nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 15 commi 1, 7, 8, 9 e 10 (conferimento improprio del vetro e delle lattine in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 16 comma 9 (divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento delle bottiglie in plastica nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 16 commi 1, 3, 6 e 10 (conferimento improprio delle plastiche in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 17 commi 2, 5 e 8 (conferimento improprio della frazione verde in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 17 comma 7 (divieto di abbruciamento della frazione verde): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 18 commi 1, 2, 3, 6 e 8 (conferimento improprio della frazione organica in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 18 comma 9 (divieto di conferimento della frazione organica sfusa negli appositi contenitori): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 20 commi 1 e 2 (conferimento improprio dei medicinali scaduti in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 22 comma 3 (conferimenti impropri delle altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati e non rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 22 comma 5 (divieto di conferimento di altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati a centri di raccolta incustoditi): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 23 commi 1 e 2 (conferimenti impropri di rifiuti ingombranti in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 24 commi 2 e 3 (conferimento improprio delle macerie in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 29 comma 1 (divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150. Se l’abbandono di rifiuti su suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 30 comma 1 (obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 30 comma 2 (obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 30 commi 3 e 5 (mancata osservanza dell’obbligo di pulizia dei marciapiedi): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 30 comma 7 (obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
-   articolo 30 comma 8 (divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 30 comma 9 (obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 31 comma 3 (divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 31 comma 4 (obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 32 commi 1, 2 e 4 (divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
-   articolo 32 comma 3 (obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti): sanzione amministrativa d aEuro 25 a Euro 150;
-   articolo 33 comma 2 (conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite dal gestore del servizio): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 33 commi 3, 4 e 5 (obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 34 comma 1 (mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe al Settore rifiuti): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
-   articolo 34 comma 2 (obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell’iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 35 commi 1 e 2 (obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 35 comma 3 (obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 36 comma 1 (obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area): sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300;
-   articolo 37 commi 1 e 2 (obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
-   articolo 38 comma 1 (obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
-   articolo 39 comma 1 (mancata comunicazione al gestore del servizio dell'inizio delle attività stagionali all'aperto, piscine e campeggi): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 39 comma 2 (mancato svuotamento dei contenitori dedicati alle attività stagionali all'aperto, piscine, campeggi): sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
-   articolo 41 comma 1 (obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450;
-   articolo 42 comma 1 (obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno): sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.


Note:

(3)   cfr. articolo 137 del Regolamento Municipale d'Igiene;

(4)   cfr. articolo 10 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;

(5)   cfr. articolo 7 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;

(6)   cfr. Deliberazione Giunta Regionale 2 giugno 1997 n. 122/19675;

(7)   cfr. articolo 9 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana;

(8)   cfr. articolo 53 del Regolamento Municipale di Polizia Urbana.