Divisione Commercio
Settore Mercati
n. ord. 11
2004 08574/058
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATO INGROSSO FIORI.
Proposta dell'Assessore Tessore.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997
(mecc. 9701297/58), esecutiva dall11 aprile 1997, è
stato approvato lattuale Regolamento del Mercato allIngrosso
dei Fiori ai sensi dellart. 10 della Legge Regionale n.
62/1979 sulla "Disciplina dei Mercati allIngrosso".
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 settembre 1998
(mecc. 9806469/58), esecutiva dal 2 novembre 1998, sono stati
modificati gli articoli n. 21 e n. 24 del succitato Regolamento
di Mercato a seguito di innovazioni applicative nel frattempo
emerse.
In considerazione del fatto che attualmente, per effetto delle
modifiche apportate alle norme relative alla rilevazione dei prezzi
al consumo è venuto meno il riferimento I.S.T.A.T. riguardante
i prezzi all'ingrosso ed il medesimo è stato sostituito
dalla dicitura "prezzi al consumo calcolato per le famiglie
degli operai ed impiegati", si rende necessario l'adeguamento
del testo dell'art. 26, comma 6, del vigente Regolamento per il
Mercato allIngrosso dei Fiori.
Inoltre, poiché da lungo tempo nellambito del mercato
non vengono più commercializzati gli articoli di accessori
per fiorai, settore merceologico cui era stata destinata dal Regolamento
unapposita area del Mercato individuata nella zona correntemente
definita "Balconata" situata di fronte allingresso
principale ed attualmente concessa in uso provvisorio al Servizio
Protezione Civile, si rende necessario provvedere ad uniformare
alle mutate esigenze sia lart. 1 comma 6 che lart
21 commi 13 e 14 del Regolamento succitato.
La Commissione di Mercato, nella riunione del 21 febbraio 2003,
nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 4 del Regolamento,
ha approvato all'unanimità le modifiche suaccennate.
In data 2 novembre 2004, con nota prot. n. 1885/I-8-1, sono stati
richiesti i pareri di competenza ai Consigli Circoscrizionali,
ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Le Circoscrizioni hanno espresso il loro parere nella maniera
seguente:
- parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 6, 7, 8 e 9 (all.
1-6 - nn.
);
- la Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole condizionato
alla necessità di ricercare delle metodologie adeguate
a ricavare e controllare il tasso di crescita dell'inflazione
reale e non solo programmata (all. 7 - n. );
- non hanno espresso parere le Circoscrizioni 4, 5 e 10.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di modificare lart. 1 comma 6 del vigente Regolamento
del Mercato allIngrosso dei Fiori, con labolizione
della dicitura riferita al punto c) "zona riservata ai grossisti
di accessori per fiorai" aggiungendo al punto b) "zona
riservata ai grossisti di fiori e piante ornamentali" la
voce "e accessori per fiorai". Pertanto la nuova formulazione
dellArt. 1 comma 6 punto b) del Regolamento del Mercato
allIngrosso dei Fiori risulterà essere:
b) zona riservata ai grossisti di fiori, piante ornamentali e
accessori per fiorai;
2) di abolire il comma 13 ed il comma 14 dellart. 21 del
vigente Regolamento del Mercato allIngrosso dei Fiori recanti
rispettivamente la dicitura:
"13. I posteggi di vendita ricavati nella balconata antistante
lingresso principale, con annessi magazzini di deposito,
sono riservati ai commercianti allingrosso di accessori
per fiorai";
"14. Qualora non richiesti per utilizzo di cui al comma 13
i posteggi ricavati nella balconata, possono essere adibiti ad
uso ufficio di rappresentanza per Associazioni di Operatori del
Mercato";
3) di sostituire la dicitura prevista allart. 26 comma 6
che recita: "Oltre ai casi previsti nel precedente comma,
i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore
allaumento dellindice nazionale dei prezzi allingrosso
calcolato dallI.S.T.A.T. nei dodici mesi precedenti, o nel
periodo intercorrente dallultima variazione", con la
nuova dicitura:
" Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi
possono variare ogni anno, ma in misura non superiore alla percentuale
indicata come tasso di inflazione programmato, così come
previsto dal documento di programmazione economico-finanziario
recepito dalla Città con deliberazione del Consiglio Comunale
recante indicazioni in tema di tributi locali, tariffe, rette,
canoni ed altre materie simili".
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul Bilancio;
4) di dichiarare, attesa lurgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.