Servizio Centrale Consiglio Comunale
n. ord. 132
2004 07377/002
OGGETTO: APPROVAZIONE TESTO UNICO DELLE NORME REGOLANTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
Proposta del Presidente Marino e del Vicepresidente Coppola.
Con la Legge 142/1990, riforma delle autonomie locali, ai Comuni,
tra l’altro, è stata conferita autonomia statutaria
e regolamentare.
Tale autonomia, è stata gradualmente ampliata dalla legislazione
successiva di riforma della Pubblica Amministrazione e di decentramento
autonomistico, ed ha trovato piena consacrazione:
- nel Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie
Locali - D.Lgs. 267/2000 che, all’art. 7 ha stabilito che
la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province si
eserciti in tutte le materie di propria competenza;
- con la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con
Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha dato
valenza appunto costituzionale sia all’autonomia statutaria
("I Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni sono enti autonomi con propri statuti….."
- art. 114 Cost.), sia all’autonomia regolamentare ("I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" - art.
117 Cost.).
Vista la rilevanza assunta dalla potestà regolamentare
degli Enti Locali, rilevanza che peraltro si è accresciuta
anche a seguito del processo già ricordato di ampliamento
dell’autonomia di Comuni e Province a causa della scelta
di accentuare in senso federalista l’ordinamento della Repubblica,
è parso necessario, al Segretario Generale della Città,
procedere ad una rivisitazione dei regolamenti attualmente in
vigore allo scopo di:
- verificare la necessarietà e l’attualità
delle norme vigenti;
- predisporre le eventuali proposte di modifica laddove fossero
ritenute opportune per garantire il miglior raggiungimento dell’obiettivo
della buona amministrazione, ovvero la conformità a sopravvenute
leggi, o altre disposizioni di fonte gerarchicamente superiore.
In tale lavoro, è stata avvertita la necessità,
soprattutto per facilitarne l’utilizzo, di predisporre nel
contempo testi unici di regolamenti normanti materie tra loro
strettamente connesse.
Particolare importanza, vista la valenza che assumono per i cittadini,
sono i regolamenti che disciplinano le disposizioni attuative
della normativa, legislativa e statutaria, in materia di procedimento
amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza
dell’azione amministrativa.
Materie queste di grande rilevanza perché unificate dal
rappresentare fondamentali tutele e garanzie per i cittadini,
singoli ed associati, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione,
nonché la possibilità per gli stessi di intervenire
nella formazione dell’attività amministrativa.
La Città di Torino, peraltro, si è dotata nel corso
degli anni, di testi regolamentari normanti le materie suddette,
secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Tali Regolamenti
sono:
- il Regolamento sulla documentazione amministrativa relativa
alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive (n. 174), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 1989 (mecc.
8906775/14);
- il Regolamento sul Difensore Civico (n. 194), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 1992 (mecc.
9203895/49) e successivamente modificato con deliberazione del
14 ottobre 2002 (mecc. 2002 07565/002);
- il Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi
(n. 200), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
14 marzo 1994 (mecc. 9400897/02);
- il Regolamento delle modalità procedurali per istanze,
petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare (n.
203), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11
ottobre 1994 (mecc. 9407255/02);
- il Regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti amministrativi
(n. 216), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
26 aprile 1995 (mecc. 9408979/04);
- il Regolamento del Referendum Comunale (n. 285), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2003 (mecc.
2003 05061/002).
L’esame dei testi suddetti ha evidenziato come, sia per l’evoluzione
normativa sviluppatasi, (soprattutto a far data dal 1990), sia
a seguito dell’esperienza concreta di applicazione dei medesimi,
fosse necessario, ovvero opportuno, apportare loro modifiche,
anche rilevanti.
Tali modifiche hanno riguardato i seguenti istituti:
PARTECIPAZIONE
Oltre alla semplificazione delle modalità di presentazione
delle istanze e delle petizioni al Sindaco, è stato regolamentato
il diritto di tribuna, attualmente esistente nella prassi e solo
enunciato nel Regolamento del Consiglio Comunale.
PROCEDIMENTO
In particolare, si segnalano le innovazioni in materia di:
- Tempi del procedimento
Tra i principi informatori della Legge 241, l'art. 2 prevede
l'obbligo di concludere il procedimento in tempi prefissati, prescrivendo
che ogni procedimento debba essere concluso mediante l'adozione
di provvedimento espresso, entro un termine determinato dalle
singole Amministrazioni o, in difetto, entro 30 giorni dall'inizio
del procedimento.
Le nuove norme, hanno confermato che i tempi conclusivi (intermedi
e complessivi) del procedimento sono individuati per ciascun procedimento
con deliberazione della Giunta Comunale. A tal fine, previo monitoraggio
dei procedimenti, sono state aggiornate le relative schede dei
procedimenti, che dovranno essere successivamente approvate con
deliberazione dell’organo esecutivo.
- Responsabile
L'avvio del procedimento comporta da parte dell'Amministrazione
procedente la necessità di l'individuare del responsabile.
La proposta di nuova norma regolamentare prevede l’individuazione
dei responsabili in ragione della natura del procedimento (mono
o plurisettoriale), fermo restando che sarà cura delle
singole Divisioni, Servizi e Settori individuare i nominativi
dei singoli responsabili (e renderli pubblici con mezzi idonei).
ACCESSO
Merita segnalare tra le innovazioni apportate la migliore regolamentazione
dell’accesso ai sensi della legislazione vigente, prevedendo
- sia l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi di
quanto previsto dalla Legge 241/1990, per i soggetti portatori
di un interesse giuridicamente rilevante;
- sia l’accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni
in possesso dell’Amministrazione, per tutti i cittadini,
così come impone agli Enti Locali l’art. 10 del D.Lgs.
267/2000.
Si è inoltre provveduto ad aggiornare gli allegati "A"
e "B" del regolamento precedente individuanti (anche
se non in via esclusiva) alcuni tipologie di documenti per i quali
è previsto, rispettivamente, il diniego o il differimento
dell’accesso.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La regolamentazione ha privilegiato la disciplina delle dichiarazioni
sostitutive, che costituiscono l’innovazione più significativa
in materia di semplificazione amministrativa nel rapporto cittadini/amministrazione.
Si evidenzia che sono stati disciplinati dettagliatamente i controlli
da effettuare sulle suddette dichiarazioni, anche con particolare
riferimento alla regolarizzazione, alla decadenza del beneficio
e alla responsabilità penale del dichiarante.
DIFENSORE CIVICO
Oltre ad alcune modifiche di dettaglio, è stato previsto
che in caso di decesso, decadenza, revoca, dimissioni, impedimento
permanente o temporaneo del Difensore Civico, le sue funzioni
siano svolte dal Difensore Civico Provinciale, con le modalità
previste da apposita convenzione.
Per quanto riguarda invece la disciplina in merito ai Referendum
consultivo ed abrogativo, preso atto che il regolamento attualmente
vigente è stato riformulato nel luglio 2003, e verificato
che non esistono novità legislative in materia, non è
stata apportata alcuna modifica.
Successivamente, per le motivazioni espresse in premessa, si è
provveduto a redigere un Testo Unico delle norme regolamentari
in esame.
Tale Testo Unico, allo scopo di raccogliere utili contributi,
in data 27 aprile 2004 è stato trasmesso dal Segretario
Generale al Presidente del Consiglio Comunale ed ai componenti
il Comitato di Direzione della struttura organizzativa della Città.
Il Presidente, in data 17 maggio 2004, ha a sua volta trasmesso
il Testo Unico al Vicepresidente ed ai Capigruppo del Consiglio
Comunale, invitandoli a proporre eventuali modifiche.
A seguito delle osservazioni ricevute, si è provveduto
a introdurre alcune innovazioni al testo originario.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento
è stata richiesta, in data 20 settembre 2004, prot. n.
4220, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
La Circoscrizione 1 ha espresso parere sfavorevole alla proposta
di deliberazione (all. 2 - n. ) in quanto:
- il quorum previsto dall'art. 43, comma 2 del Testo Unico non
favorisce la partecipazione popolare;
- non ritiene opportuno che la data di svolgimento del Referendum
Comunale non possa coincidere con quella prevista per l'espletamento
dei Turni Referendari Nazionali;
- in conseguenza della precedente osservazione la data di effettuazione
dei Referendum deve svolgersi in una domenica compresa nel periodo
tra il 15 aprile ed il 15 giugno, il che favorisce anche al partecipazione
dei cittadini.
Si ritiene di non accogliere la proposta avanzata dalla Circoscrizione
1, poiché scopo del presente Testo Unico non è la
ridiscussione di scelte che appartengono alla sfera discrezionale
del Consiglio Comunale, scelte peraltro effettuate, per quanto
riguarda le norme in questione, solo recentemente (deliberazione
mecc. 2003 05961/002 approvata il 24 luglio 2003).
Il Testo Unico ha invece lo scopo più limitato, come evidenziato
in premessa, di verificare la necessarietà e l'attualità
delle norme vigenti, anche predisponendo eventuali proposte di
modifica laddove fossero ritenute opportune per garantire il miglior
raggiungimento dell'obiettivo della buona amministrazione, ovvero
la conformità a sopravvenute leggi, o ad altre disposizioni
di fonte gerarchicamente superiore.
Le Circoscrizioni 7 e 9 hanno espresso parere favorevole alla
proposta di deliberazione (all. 3-4 - nn. ).
Non sono pervenuti pareri da parte dei restanti Consigli Circoscrizionali.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra
l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Presidente - pongo in votazione il provvedimento:
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Borsano, Chiavarino, Dell'Utri, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Lospinuso e Tealdi.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI 39
VOTI FAVOREVOLI 39
VOTI CONTRARI /
Per l'esisto della votazione che precede il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale
1) di approvare il suddetto Testo Unico delle norme regolanti
il procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione
e trasparenza dell’azione amministrativa, nella versione
allegata alla presente deliberazione (all. 1 - n ), della quale
è parte integrante e sostanziale;
2) di revocare, conseguentemente i seguenti Regolamenti:
- Regolamento sulla documentazione amministrativa relativa alle
dichiarazioni temporaneamente sostitutive (n. 174), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 1989 (mecc.
8906775/14);
- Regolamento sul Difensore civico (n. 194), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 27 aprile 1992 (mecc. 9203895/49) e
successivamente modificato con deliberazione del 14 ottobre 2002
(mecc. 2002 07565/002);
- Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi (n.
200), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14
marzo 1994 (mecc. 9400897/02);
- Regolamento delle modalità procedurali per istanze, petizioni
e proposte di deliberazione di iniziativa popolare (n. 203), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre
1994 (mecc. 9407255/02);
- Regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti amministrativi
(n. 216), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
26 aprile 1995 (mecc. 9408979/04);
- Regolamento del Referendum Comunale (n. 285), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2003 (mecc.
2003 05061/002).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti
diretti o indiretti sul Bilancio.
Presidente - in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testè approvata produca subito i suoi effetti, propongo che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
procede alla votazione nei modi di legge.
Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Borsano, Chiavarino, Dell'Utri, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Lospinuso e Tealdi.
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità
del provvedimento con il seguente risultato:
TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L’ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO.
1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente
e dallo Statuto della Città, l’amministrazione comunale
garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e
degli utenti da parte degli organi e degli uffici della Città,
anche al fine di assicurare il buon andamento e imparzialità
dell’attività amministrativa, conformando la stessa
ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità
2. In particolare, sono garantiti i diritti:
a) di partecipazione alle scelte politiche e amministrative;
b) alla trasparenza dell’attività amministrativa;
c) di informazione sul funzionamento dell’amministrazione,
ed alle informazioni comunque in possesso dell’amministrazione
medesima;
d) dei cittadini - utenti, anche attraverso adeguate politiche
di snellimento e di semplificazione dell’attività
amministrativa;
e) di partecipazione al procedimento amministrativo;
f) di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente
articolo, il presente testo unico disciplina:
a) le modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte
di deliberazione di iniziativa popolare;
b) i referendum consultivo ed abrogativo;
c) il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi
ed alle informazioni delle quali è in possesso l’amministrazione;
d) i termini ed i responsabili dei procedimenti, nonché
le modalità di partecipazione ai medesimi;
e) la semplificazione della documentazione amministrativa;
f) il Difensore civico.
1. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dallo Statuto (1) .
1. Ai sensi dello Statuto della Città:
a) le istanze al Sindaco sono sottoscritte e presentate, con la
propria firma, da un titolare dei diritti di partecipazione con
le modalità previste dal successivo articolo 7, comma 5
(2) ;
b) le petizioni al Sindaco sono sottoscritte da una pluralità
di titolari dei diritti di partecipazione, due dei quali devono
sottoscriverle con la propria firma autenticata e presentarle
con le modalità di cui al successivo articolo 7 comma 5
(3).
2. Le petizioni al Consiglio Comunale, ai sensi dello Statuto
(che prevede il diritto di partecipare alla discussione della
petizione, da parte di tre presentatori, nella sede della Commissione
Consiliare Competente), devono essere sottoscritte (4):
- da almeno trecento titolari dei diritti di partecipazione che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi
di carattere specifico;
- da almeno ottocento titolari dei diritti di partecipazione che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi
di carattere generale.
3. Tre presentatori devono sottoscrivere le petizioni di cui al
precedente comma 2 con la propria firma autenticata, sottoscrivendo
la dichiarazione con la quale si assumono la responsabilità
dell’autenticità delle altre firme necessarie. Eventuali
controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale,
sentito il Segretario Generale.
1. Le proposte di deliberazione d’iniziativa popolare
devono essere sottoscritte da almeno millecinquecento titolari
dei diritti di partecipazione, e da almeno cinquemila per le proposte
di modifica allo Statuto (5) .
2. Dieci presentatori devono sottoscrivere la proposta con la
propria firma autenticata e sottoporla per la verifica, prima
della raccolta delle altre firme necessarie, al Presidente del
Consiglio Comunale.
3. Successivamente a tale verifica, può aver luogo la raccolta
delle altre sottoscrizioni che, all’atto della presentazione,
devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta con
la propria firma autenticata dai dieci presentatori, con la quale
essi assumono la responsabilità dell’autenticità
delle altre firme necessarie, e garantiscono che il testo completo
della proposta di deliberazione è rimasto disponibile,
durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.
1. Le petizioni e le proposte di deliberazione devono recare
le firme necessarie raccolte su fogli ciascuno riportante il testo
della petizione o l’oggetto della proposta di deliberazione.
2. Ogni firma deve essere accompagnata dalla individuazione chiara
e completa delle generalità della persona (nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza) e dell’annotazione del
documento d’identità, onde consentire la verifica
della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi
richiesti.
1. Le istanze e le petizioni indirizzate al Sindaco, e le petizioni
e proposte di deliberazione indirizzate al Consiglio Comunale,
devono pervenire all’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico.
L’Ufficio provvede al protocollo e, verificata la sussistenza
delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni necessarie, le trasmette
al Sindaco, o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo il
caso.
2. Il personale dell’Ufficio è autorizzato alle autenticazioni
di firme necessarie, ove sia richiesto dagli interessati in sede
di consegna diretta.
3. La presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte
di deliberazione di iniziativa popolare, è soggetta al
pagamento di importi, comprensivi delle eventuali spese postali,
fissati con deliberazione della Giunta Comunale (6).
4. Le petizioni al Consiglio Comunale possono essere anche inviate,
unitamente agli importi di cui al comma precedente, a mezzo del
servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Ai sensi del precedente articolo 4, le istanze e le petizioni
al Sindaco sono presentate rispettivamente da uno e due titolari
dei diritti di partecipazione
- sottoscrivendole presso l’URP in presenza di un dipendente
addetto all’ufficio;
- a mezzo di terza persona, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità dei presentatori;
- inviandole per posta o fax, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità dei presentatori;
- sottoscrivendole mediante la firma digitale, se inviate per
via telematica, ovvero con l’uso della carta di identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi (7) .
6. Le proposte di deliberazione sono consegnate all’URP in
entrambe le fasi previste dallo Statuto e dal presente titolo.
7. L’Ufficio Protocollo Generale e i vari Protocolli settoriali
trasmettono all’URP le istanze, le petizioni, e le proposte
di deliberazione eventualmente ad essi erroneamente inoltrate.
8. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni
e dichiarazioni necessarie, sono tempestivamente comunicate dall’URP
agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata
la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta.
1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Sindaco, ovvero
un Assessore o un Funzionario da lui delegato, risponde alle istanze
e alle petizioni entro i sessanta giorni successivi alla presentazione
(8).
2. La risposta alle istanze dovrà essere inviata al
firmatario con la stessa modalità utilizzata per la presentazione,
ovvero a mezzo posta.
3. La risposta alle petizioni dovrà essere inviata ai primi
due presentatori con la stessa modalità utilizzata
per la presentazione, ovvero a mezzo posta.
1. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata l’ammissibilità
delle petizioni organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale,
il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e comunica
in tempo utile al primo dei tre presentatori che hanno sottoscritto
la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella
Commissione Consiliare competente (9).
2. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario
Generale, ritenga inammissibile la petizione, ne dà comunicazione
motivata allo stesso soggetto con lo stesso mezzo, entro quindici
giorni dalla presentazione.
1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono
avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune
che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, ed essere redatte
con chiara indicazione dell’oggetto stesso, dei motivi del
provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento,
e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone la proposta
di deliberazione al Segretario Generale per la verifica della
sussistenza di tali requisiti ed entro 30 giorni dalla presentazione
della proposta ne comunica l’esito e gli eventuali rilievi
al primo dei dieci presentatori.
3. Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono
adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati, e presentarlo
nella nuova formulazione. In tal caso ha nuovamente inizio la
procedura prevista dallo Statuto.
4. Qualora la verifica abbia esito positivo i presentatori, avutane
comunicazione, entro i quattro mesi successivi, possono procedere
alla raccolta delle firme previste dallo Statuto.
5. Successivamente alla presentazione all’URP delle altre
firme necessarie, il Presidente organizza, mediante gli uffici
del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo
articolo 11 e ha inizio la procedura per l’iscrizione all’ordine
del giorno del Consiglio Comunale e per gli altri adempimenti
stabiliti dallo Statuto (10).
1. Il diritto di tribuna di cui ai precedenti articoli 9 e
10, consiste nell’assicurare opportuna pubblicità
alle proposte di deliberazione e di petizione presentate al Consiglio
Comunale.
2. Tale pubblicità si realizza con l’organizzazione,
da parte del Presidente del Consiglio, mediante gli uffici del
Consiglio Comunale, di un incontro, da svolgersi nel Palazzo Civico,
tra i primi presentatori delle proposte di petizione e di deliberazione,
e i principali mezzi di informazione presenti nella Città.
3. L’incontro, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, deve
svolgersi previa verifica dell’esistenza dei requisiti formali
necessari e delle firme richieste, prioritariamente all’esame
che dovrà essere effettuato dalle Commissioni Consiliari
competenti, ovvero dal Consiglio Comunale.
4. Ulteriori e maggiori forme di pubblicità potranno essere
decise, nel rispetto della parità di trattamento tra diverse
proposte e richieste, dalla Conferenza dei Capigruppo.
1. Il presente titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti al titolo II, capo I dello Statuto.
1. A norma degli articoli 15 e 16 dello Statuto, sono ammessi
referendum consultivi e abrogativi.
2. I soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, dello Statuto
possono:
a) con il referendum consultivo, esprimere la loro volontà
e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi
e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
b) con il referendum abrogativo, eliminare dall’ordinamento
comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal
Consiglio Comunale. L’abrogazione parziale può avere
esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto
prescrittivo.
3. I Referendum consultivo e abrogativo non possono essere indetti,
rispettivamente, nelle materie indicate dagli articoli 15, comma
3, e 16, comma 2, dello Statuto.
1. A norma degli articoli 9 comma 1, 15 comma 2 e 16 comma
1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli
iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti
da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché
abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle
condizioni di cui all’articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente
di cui al comma precedente deve essere maturato:
- per i sottoscrittori di cui agli articoli 16, comma 1, e 17,
comma 1, dello Statuto, alla data di apposizione dell’adesione
sull’apposito modello di raccolta delle firme;
- per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum, consultivo
o abrogativo.
1. Il Referendum Comunale deve svolgersi annualmente in una
domenica compresa nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 luglio.
2. La data del Referendum Comunale non può coincidere con
quella prevista per l’espletamento di turni elettorali o
referendari nazionali.
1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo
giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente
la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati
viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi
appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni
e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e nei
Consigli Circoscrizionali, nonché ai promotori del Referendum
che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di
votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria
Generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano
presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire
l’utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte
di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono
partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla
Segreteria Generale.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero
dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita
la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia ai criteri
ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro
il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco
comunica agli aventi diritto l’elenco degli spazi per le
affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano
le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all’articolo
9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.
1. A norma dell’articolo 15 comma 2 dello Statuto, il
Referendum Consultivo può essere promosso con deliberazione
del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati. La deliberazione deve precisare il quesito referendario
ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione
del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1 marzo
dell’anno precedente quello in cui è previsto il suo
ordinario scioglimento, e la data dello scioglimento stesso.
3. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione
di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il 30 aprile dell’anno
in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione
il Sindaco ritira l’atto di indizione eventualmente emanato,
dandone adeguata pubblicità.
1. Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale venga adottato entro il mese di febbraio, il Referendum consultivo deve svolgersi nell’anno in corso, nel periodo previsto dall’articolo 15 comma 1 del presente titolo. L’approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum nell’anno successivo.
1. A norma dell’articolo 16 comma 1 dello Statuto, il
Referendum abrogativo può essere promosso con richiesta
presentata da almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione
popolare.
2. I soggetti di cui all’articolo 9 comma 1 dello Statuto
che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione
di richieste di Referendum abrogativo devono costituirsi, in numero
non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve
essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza.
Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla
presentazione della richiesta e all’esercizio delle facoltà
stabilite dal presente titolo.
3. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte
in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo
articolo 20.
1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni
deve recare sulla prima pagina l’intitolazione "Richiesta
di referendum abrogativo comunale ai sensi dell’articolo
16 dello Statuto"; l’esposizione sintetica del contenuto
della deliberazione o delle disposizioni particolari che si intende
sottoporre a Referendum; gli estremi formali della loro precisa
identificazione ed, infine, lo spazio per la vidimazione del modello
da parte del Segretario Comunale o suo delegato.
2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare
le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita,
indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle
liste elettorali e al periodo di residenza anagrafica dei sottoscrittori.
Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti
gli spazi per l’autenticazione delle firme e la certificazione
elettorale di competenza del Sindaco.
1. Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, il Comitato
provvede alla raccolta di almeno duemila firme valide prima della
presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale
del Comune. La firma deve intendersi valida quando è riportato,
in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste
elettorali o il periodo di residenza anagrafica del sottoscrittore.
Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione
alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto
la sottoscrizione rilasciata per prima.
2. La raccolta deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente
articolo 20, previamente vidimati dal Segretario Generale, o suo
delegato, mediante l’apposizione su ognuno di essi del numero
d’ordine, del timbro dell’ufficio, della data e della
propria firma. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce
l’invalidità delle sottoscrizioni apposte.
3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità
previste dall’articolo 21 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni
delle sottoscrizioni nell’ambito dei procedimenti elettorali.
1. Il Presidente del comitato, o suo delegato, provvede alla
presentazione della richiesta di Referendum abrogativo presso
la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di un mese
dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.
La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini
della promozione della procedura referendaria, e determina l’invalidità
delle sottoscrizioni raccolte.
2. All’atto di presentazione della richiesta i promotori
devono produrre almeno duemila sottoscrizioni valide di soggetti
titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della
richiesta abrogativa.
3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono
essere corredate dall’attestazione del possesso del requisito
di iscrizione elettorale o di residenza anagrafica previsto dall’articolo
9 comma 1 dello Statuto, in relazione a ciascun firmatario. Per
coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non essendo
elettori del Comune, è necessario acquisire il certificato
penale prima del rilascio dell’attestazione sul periodo di
iscrizione anagrafica. Le attestazioni sono rilasciate dal Servizio
Elettorale del Comune.
4. La richiesta di referendum, unitamente alle firme prodotte,
deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici
per lo svolgimento del controllo di cui all’articolo successivo,
entro il termine di cinque giorni dalla presentazione. Il Segretario
Generale dà notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio
Comunale della richiesta di Referendum abrogativo.
1. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il
numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a
sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di due giorni,
al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale,
una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide
prodotte dal Comitato Promotore.
2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori alle duemila
sottoscrizioni, il Sindaco, dichiara con proprio atto l’inesistenza
della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito
dall’articolo 17, comma 1, capoverso 1 dello Statuto. Il
provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio
Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.
1. A norma dell’articolo 17 dello Statuto, l’ammissibilità
della richiesta di Referendum Abrogativo è valutata da
una apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il
Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore
Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale
e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio
Comunale o da suo delegato, scelto all’interno dei membri
della Commissione stessa.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è
richiesto l’intervento della maggioranza dei componenti.
1. La Commissione per il Referendum:
a) giudica l’ammissibilità delle proposte di Referendum
abrogativo, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti;
b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria
di cui all’articolo 17 comma 2 dello Statuto;
c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri
Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria
Generale ed al Dirigente del Settore Servizi Demografici.
2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione
alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta.
La Commissione può autonomamente promuovere uno o più
incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi
di conoscenza.
3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate
e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere
il riferimento normativo che impedisce l’accoglimento.
4. Qualora la richiesta di Referendum abrogativo venga presentato
dopo il mese di febbraio dell’anno precedente a quello di
rinnovo del Consiglio Comunale, l’esame di ammissibilità
è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle
elezioni amministrative.
1. Ai sensi dell’articolo 17 comma 1, capoverso 2 dello
Statuto le ulteriori firme, necessarie al raggiungimento del quorum
minimo delle ventimila sottoscrizioni valide, devono essere raccolte
dopo l’ammissibilità della richiesta di Referendum
abrogativo. A tal fine il Comitato deve provvedervi, a pena di
inesistenza sopravvenuta della richiesta stessa, entro il termine
di novanta giorni, decorrente dalla notifica di cui al precedente
articolo 25,comma 1, lett. c).
2. Alla raccolta si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 19, 20 e 21 comma 3 del presente titolo.
1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla
presentazione delle sottoscrizioni di cui all’articolo 17
comma 2, dello Statuto, entro cinque giorni dalla scadenza del
termine di raccolta di cui all’articolo precedente.
2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria
Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore
Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede, nel
termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità.
L’esito dell’accertamento è comunicato alla Segreteria
Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum.
4. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum
prescritto dall’articolo 17 comma 1, capoverso 2 dello
Statuto, il Sindaco, dichiara con proprio atto l’inesistenza
sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle
sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato
al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato
Promotore.
1. Il Referendum abrogativo deve svolgersi nell’anno in corso, nel periodo previsto dall’articolo 15 comma 1 del presente titolo, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 27 avvenga entro febbraio. In caso di presentazione successiva lo svolgimento della consultazione dovrà svolgersi nell’anno seguente.
1. Il Referendum non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale
abbia adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data
fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della
deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito,
cui consegua, a giudizio della Commissione per il Referendum,
l’integrale accoglimento della richiesta referendaria. In
tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l’interruzione
della procedura.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo
giorno successivo all’adozione dell’atto deliberativo,
incidente sulla procedura referendaria, la Commissione che si
pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.
3. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco,
ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore,
ai Presidenti delle Circoscrizioni e al Dirigente del Settore
Servizi Demografici ed Elettorali.
4. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco
mediante l’affissione di avviso all’Albo Pretorio e
l’utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti
idonei.
1. Qualora la Commissione, in seguito all’adozione, nello
stesso termine di quaranta giorni di cui all’articolo precedente,
di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum,
ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina
sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del
quesito referendario.
2. A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce la
Commissione non oltre il secondo giorno successivo alla data di
adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro
giorni successivi alla sua riunione.
3. Le decisioni della Commissione devono essere notificate immediatamente
al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi,
può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione
decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento
delle deduzioni.
4. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco,
ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore
e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.
5. L’interruzione della procedura è resa pubblica
dal Sindaco mediante l’affissione di avviso all’Albo
Pretorio e l’utilizzo degli altri mezzi di pubblicità
ritenuti idonei.
1. Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio
Comunale di cui all’articolo 17, in caso di Referendum Consultivo,
o del giudizio di ammissibilità di cui all’articolo
25, e dell’attestazione del Dirigente del Settore Servizi
Demografici di cui agli articoli 23 e 27 del presente titolo,
in caso di Referendum abrogativo, indice la consultazione referendaria,
fissando la data della votazione in una domenica compresa tra
il 15 giugno e il 15 luglio.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima
della consultazione in conformità alle norme degli articoli
18 e 28 del presente titolo. Della indizione del Referendum deve
essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più
idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono
essere affissi all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici,
manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui
requisiti e le modalità per l’esercizio del voto.
4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri
nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire
in un’unica data.
5. Nell’anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato,
in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni
referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio
Comunale il Referendum già indetto ai sensi dell’articolo
15 dello Statuto decade di diritto, mentre il Referendum già
indetto ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto è
rinviato a data successiva.
1. In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, riparte gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio, nell’ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l’indetta consultazione referendaria.
1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la
consultazione referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto
al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l’orario
della votazione mediante la consegna a mezzo postale di apposito
avviso di convocazione.
2. Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati
di cui al comma 1 sono comunicati con un solo avviso.
1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente,
da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la
funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente
tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono
in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. Ai componenti l’Ufficio di sezione è attribuito
un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento
della Giunta Comunale.
1. I componenti l’Ufficio di Sezione sono nominati dal
Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee
all’ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale,
previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente
la data stabilita per la votazione, il Dirigente del Settore Servizi
Demografici, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima
con manifesto affisso all’Albo Pretorio del Comune, procede:
a) al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi
dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai
fini della costituzione degli uffici delle sezioni individuate
ai sensi del precedente articolo 34;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi
compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l’ordine
di estrazione, i Presidenti e gli scrutatori sorteggiati a norma
della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
3. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, il
Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti
di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per
la consultazione referendaria comunale.
4. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all’atto
della costituzione dell’ufficio di sezione, il Presidente
del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente
l’anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti
che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti
dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale o nei
Consigli Circoscrizionali o dei promotori del Referendum presso
la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione
previste dall’articolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di
identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede
di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito formulato a termini degli articoli
17 comma 1, 25 comma 1 e 30 commi 1 e 4 del presente titolo, letteralmente
riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum
comunali, all’elettore vengono consegnate più schede
di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l’Ufficio di sezione per
il Referendum osserva, per gli scrutini, l’ordine di presentazione
delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.
1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine
per la votazione e di un’urna, per ogni Referendum, per il
deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio
prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati
dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del
verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione,
i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione,
il materiale di cancelleria e quant’altro occorre; il Presidente
di seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di
seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto
del Dirigente del Settore Servizi Demografici.
1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il
Presidente costituisce l’Ufficio elettorale di sezione, chiamando
a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all’articolo
35, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità
personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare
il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente
agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni
di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite
secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo
47 del D.P.R. n. 570/1960.
3. Il giorno della votazione l’ufficio elettorale di sezione
deve ricostituirsi entro le ore 6,45.
1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria
tutti i cittadini residenti nel comune ed iscritti nelle liste
elettorali, nonché tutti coloro che siano iscritti da almeno
sei mesi nel registro della popolazione residente, abbiano compiuto
la maggiore età e non si trovino nelle condizioni previste
all’articolo 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto,
libero e segreto.
3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della
loro identità personale e votano tracciando sulla scheda
un segno sulla risposta prescelta.
4. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica
e nell’arco temporale dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
1. Terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente
allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum
siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata
per prima presso la Segreteria Generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto
apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche
menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano
stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati
da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni
di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in
quanto compatibile con il presente titolo.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede
a formare e ad inviare all’Ufficio Centrale per il Referendum,
di cui al successivo articolo 42, i plichi contenenti:
- le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente
assegnati o non assegnati e le carte relative;
- le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti
a voti nulli;
- le schede valide;
- una copia del verbale delle operazioni dell’ufficio di
sezione.
L’altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico,
viene subito depositato nella segreteria del Comune.
1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere,
oltre agli iscritti nella lista di sezione:
- i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore;
- un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare
rappresentato in Consiglio Comunale o Circoscrizionale. A tal
fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai
sensi dell’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53,
dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare
Comunale o Circoscrizionale. I rappresentanti esercitano le facoltà
previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione
referendaria nazionale.
1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è
costituito l’Ufficio Centrale per il Referendum, composto
dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti all’albo
dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume
anche le funzioni di verbalizzante.
2. L’Ufficio Centrale per il Referendum è costituito
con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore
Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione
del Referendum.
3. L’Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo
aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente
non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste
e reclami presentati, procede all’accertamento del numero
complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti
e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto
verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l’Ufficio
elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione
dei risultati del Referendum.
5. I componenti dell’Ufficio Centrale hanno diritto agli
emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell’Ufficio
Centrale per il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali.
1. L’esito della consultazione è proclamato dal
Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto
che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute
più idonee.
2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole
all’abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione
del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione
la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Sindaco e il Presidente
del Consiglio Comunale dichiara l’avvenuta abrogazione, totale
o parziale, della delibera consiliare.
3. L’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo
a quello della proclamazione del risultato, salvo che il Consiglio
Comunale deliberi di sospendere l’efficacia della consultazione
ai sensi dell’articolo 19 comma 2 dello Statuto.
4. In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende
atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.
1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.
1. Per "accesso" si intende la possibilità
della piena conoscenza di quanto richiesto, mediante visione o
estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea
a consentirne l’esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato
il contenuto.
2. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra
forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, prodotti dagli
organi elettivi o non elettivi del Comune e delle sue Circoscrizioni
o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
3. Per "atto amministrativo" si intende qualunque atto,
anche interno, facente parte dei procedimenti amministrativi emanato
da organi della Città.
Per "informazione" si intende ogni fatto o notizia in
possesso del Comune e dallo stesso utilizzato ai fini dell’attività
amministrativa, nello stato in cui lo stesso si trova, senza alcuna
specifica elaborazione eventualmente richiesta dall’interessato.
1. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo,
il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso
dell’amministrazione è assicurato a tutti i cittadini
residenti, singoli o associati.
2. Il diritto di accesso ai documenti dell’amministrazione
è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale interesse dovrà
essere personale concreto ed attuale.
3. Il diritto di accesso è altresì riconosciuto
ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici
o diffusi
4. E’ comunque riconosciuto l’accesso a chiunque ne
faccia richiesta a:
- deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
- determinazioni di impegno di spesa e relativi allegati;
- contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione
avvenuta;
- scritture private in cui è parte il Comune iscritte al
repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
- ordinanze;
- documenti e dati informativi, forniti al Consiglio Comunale,
per i quali non sussistano ragioni di riservatezza.
1. E’ istituito l’URP - Ufficio Relazioni con il
Pubblico, il cui sportello svolge i seguenti compiti:
- essere tramite tra il cittadino che intende esercitare i propri
diritti di accesso e di partecipazione e l’Amministrazione;
- formulare proposte all’Amministrazione sugli aspetti organizzativi
e logistici per migliorare il rapporto con l’utenza;
2. Con riguardo al diritto di accesso, l’URP provvede a:
- fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalità
di esercizio del diritto di accesso e
sui relativi costi;
- ricevere le richieste di accesso ai documenti amministrativi,
agli atti e alle informazioni, per l’avvio del procedimento
informale o formale, trasmettendole immediatamente, anche tramite
fax o via telematica, ai Settori competenti, ovvero soddisfare
le richieste accoglibili presso l’Ufficio stesso;
- curare direttamente i procedimenti di accesso formale che potranno
essere attribuiti dall’Amministrazione alla sua competenza;
- fornire informazioni sugli uffici, i servizi, e sul loro funzionamento
e modalità di fruizione, ovvero orientare il cittadino
verso gli uffici di riferimento;
- fornire informazioni sullo stato delle pratiche e dei procedimenti
che riguardino il cittadino richiedente, ovvero indirizzarlo ai
settori competenti;
- accogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei
reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari
chiarimenti con gli Uffici;
- curare rilevazioni statistiche inerenti all’esercizio del
diritto di accesso anche al fine di realizzare l’archivio
previsto dalla normativa vigente.
3. L’Amministrazione adotta tutte le misure idonee per l’attuazione
di quanto previsto dai commi precedenti con particolare riguardo
alla predisposizione di apposite tecnologie informatiche e attraverso
l’utilizzo e lo sviluppo di servizi telematici.
4. L’Amministrazione predispone e divulga, aggiornandolo
periodicamente, un elenco ufficiale degli Uffici presso i quali
è esercitabile il diritto di accesso alle informazioni
ed alle varie categorie di documenti amministrativi e di atti
e dei relativi orari di apertura al pubblico. Copie di tale elenco
sono conservate, a disposizione del pubblico, presso l’Ufficio
Relazioni con il pubblico.
1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente
del Settore o della Circoscrizione depositari dell’originale
della documentazione richiesta ovvero altro dipendente da questi
designato.
2. Per tutti i procedimenti di accesso che possano esaurirsi presso
l’URP responsabile è il soggetto preposto all’Ufficio
stesso.
1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine
di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da
parte dell’Ufficio competente, ai sensi dell’articolo
4, comma 5, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della Legge 7 agosto
1990 n. 241 e s.m.i., decorsi inutilmente trenta giorni dalla
ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio competente,
questa si intende respinta.
1. Sono esclusi dall’accesso senza limiti di tempo i registri
di Stato Civile, lo schedario anagrafico, i fascicoli personali
degli elettori, lo schedario delle carte d’identità
e tutti gli altri atti o documenti, o categorie di documenti o
di atti, la cui esclusione sia prevista in disposizioni speciali
vigenti.
2. Sono altresì esclusi dall’accesso, i documenti
e gli atti, o loro parti, riguardanti la vita privata o la riservatezza
di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni,
con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano
in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all’Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
3. In particolare sono sottratte all’accesso le categorie
dei documenti e degli atti indicate nell’allegato A al presente
Testo Unico, che ne costituisce parte integrante.
4. Deve comunque essere garantita ai richiedenti che abbiano un
interesse personale, concreto e attuale la visione degli atti
dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o difendere i loro interessi giuridici. In tali casi
il diritto d’accesso è consentito nei limiti della
pertinenza e dell’adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela
dello specifico interesse giuridico che viene in considerazione,
con omissione delle informazioni a tal fine non utili; se i dati
concernono lo stato di salute o la vita sessuale di soggetti terzi
rispetto al richiedente, l’accesso è consentito se
necessario a tutelare diritti di rango almeno pari a quelli dell’interessato,
ovvero consiste in un diritto della personalità o in altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
5. Non sono ammesse richieste generiche relative ad intere categorie
di documenti o di atti che comportino lo svolgimento di attività
di indagine ed elaborazione da parte degli uffici comunali.
6. Copia di tutti i provvedimenti di diniego dell’accesso
dovrà essere trasmessa entro 10 giorni al Presidente della
Commissione Comunale di vigilanza sull’attuazione dei diritti
di partecipazione e di accesso di cui all’articolo 63 del
presente titolo.
1. L’accesso ai documenti richiesti è differito
sino a quando la conoscenza di essi può impedire, compromettere
o gravemente ostacolare il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. In particolare l’accesso è differito:
- ove sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Amministrazione,
specie nella fase preparatoria dei provvedimenti;
- in luogo dell’esclusione in tutti i casi in cui le esigenze
di salvaguardia degli interessi di cui all’articolo precedente
possano essere efficacemente conseguite in tal modo, fatti salvi
i documenti e gli atti per i quali il segreto o il divieto
di divulgazione è stabilito dalla legge o da regolamenti.
3. Salvo deroghe previste in relazione a casi specifici al fine
di conseguire esigenze di partecipazione ed informazione, è
altresì differito l’accesso, sino alla conclusione
dei relativi procedimenti, agli atti preparatori nel corso della
formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione.
4. E’ sempre disposto il differimento per le categorie di
atti indicati nell’allegato B facente parte integrante del
presente Testo Unico, nei limiti dallo stesso indicati.
5. Il differimento dell’accesso è disposto dal responsabile
del procedimento di accesso con motivazione scritta e deve avere
durata determinata.
1. Fatti salvi i poteri e le facoltà che la legge e il Regolamento attribuiscono al Difensore Civico, avverso i provvedimenti di diniego sia del Sindaco sia del responsabile del procedimento, avverso i provvedimenti di differimento nonché nei casi di cui all’articolo 49, comma 2 in cui, trascorsi i termini, la richiesta si intende respinta, è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell’articolo 25 comma 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante
richiesta, anche verbale, al responsabile dell’Ufficio che
detiene l’atto o il documento oggetto della richiesta stessa
ovvero all’URP di cui al precedente articolo 47 che, qualora
non sia in possesso degli elementi richiesti, indirizzerà
l’interessato all’Ufficio competente.
2. La richiesta deve essere motivata, eventualmente anche con
riferimento all’interesse che la legittima, e deve indicare
con esattezza il documento o l’atto oggetto dell’accesso
ovvero gli elementi utili alla sua individuazione. L’interessato
deve documentare la propria identità e - ove occorra -
i propri poteri di rappresentanza.
3. Quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire
l’immediato accoglimento della richiesta, l’accesso
è disposto senza ulteriori formalità.
1. Qualora non si possa soddisfare immediatamente la richiesta
in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi,
sulla sussistenza dell’interesse in ordine alle informazioni
e alle documentazioni fornite o sull’accessibilità
del documento o dell’atto, il richiedente è invitato
contestualmente a presentare istanza formale.
2. Salvi i casi previsti dagli articoli 60 e 61, la richiesta
formale è redatta in carta libera, preferibilmente mediante
l’utilizzo di apposito modulo prestampato in triplice copia
dall’Amministrazione, e deve in ogni caso essere firmata
dal richiedente e contenere gli stessi elementi previsti per la
richiesta informale. E’ fatta salva la regolarizzazione della
domanda, a norma delle disposizioni in materia di bollo. Una delle
copie è inviata all’URP per lo svolgimento delle relative
funzioni statistiche e di controllo, mentre un’altra copia
è restituita al richiedente quale ricevuta.
3. In relazione a documentati motivi d’urgenza, la domanda
potrà indicare il termine massimo per l’accesso utile
all’interesse del richiedente. Il mancato accoglimento della
richiesta di anticipazione del termine dovrà comunque essere
motivato in forma scritta da parte del responsabile del procedimento
di accesso.
4. L’Ufficio responsabile del procedimento di accesso indica
sulla copia della domanda a disposizione del richiedente la data
in cui verrà soddisfatte la richiesta ovvero ne verrà
comunicato all’interessato il rifiuto o il differimento.
Su tale copia dovranno altresì essere annotati di volta
in volta gli eventuali rinvii nonché gli estremi dell’eventuale
provvedimento di rifiuto o di differimento.
5. Il Responsabile del procedimento comunica all’URP l’esito
del procedimento di accesso formale.
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Ufficio
competente a riceverla è tenuto a darne tempestiva comunicazione
al richiedente, e comunque entro la data di cui al precedente
comma 4. Il termine del procedimento, di cui all’articolo
49, ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta
perfezionata.
1. La richiesta a mezzo posta, fax o telematica può
essere indirizzata all’Ufficio che detiene l’atto o
il documento, ovvero all’URP.
2. La richiesta indirizzata a Settore diverso da quello competente
viene trasmessa direttamente da questo all’URP per il successivo
corretto inoltro della pratica.
3. L’Ufficio che detiene l’atto o il documento, o l’URP
provvedono ad inviare al richiedente quale risposta una comunicazione
scritta, contenente l’indicazione dell’ufficio in cui
si può prendere visione degli atti ovvero, qualora siano
richieste copie, la data in cui le stesse saranno disponibili
ed i relativi costi, ovvero la notificazione del diniego o del
differimento.
4. Su esplicita richiesta dell’interessato, la copia potrà
essere trasmessa direttamente al recapito da questi indicato,
con addebito delle relative spese postali, previo pagamento delle
somme dovute.
5. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero non
risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, l’Ufficio
di cui al precedente comma 3 richiede i chiarimenti necessari
ed i termini di cui al precedente articolo 49 ricominciano a decorrere
dal ricevimento della richiesta perfezionata.
1. Il diritto di accesso si esercita presso l’Ufficio
relazioni con il pubblico, così come stabilito dal precedente
articolo 47, comma 1, secondo quanto precisato negli articoli
seguenti.
2. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 50, l’accoglimento
della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà
di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti
al medesimo procedimento.
3. Nel caso in cui l’interessato richieda documenti connessi
ai sensi del precedente comma 2, i termini del procedimento di
cui all’articolo 49 decorrono dalla nuova richiesta.
4. L’esame ed il rilascio di copie dei documenti e degli
atti avviene presso l’Ufficio depositario dell’atto
ovvero, ove possibile, presso l’URP durante i giorni e le
ore di apertura degli stessi al pubblico, alla presenza, ove necessaria,
di personale addetto.
1. La visione dei documenti e degli atti è gratuita,
salve le eventuali spese di ricerca il cui pagamento potrà
essere richiesto anticipatamente.
2. L’esame è effettuato dall’interessato o da
persona da lui incaricata, fatta constatare la propria identità
e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. L’interessato ha facoltà di prendere appunti, di
trascrivere in tutto o in parte i documenti e gli atti presi in
visione, ma non può asportarli dal luogo presso
cui sono dati in visione, ne’ tracciare segni su di essi
o comunque alterarli in qualsiasi modo, salva comunque l’applicazione
delle norme penali.
1. Il rilascio di copie può avvenire sia in forma cartacea
sia con strumenti informatici laddove disponibili.
2. Sia il rilascio cartaceo che quello su supporto informatico
sono soggetti al rimborso del costo di riproduzione ed ai diritti
di ricerca. La trasmissione in via telematica, di documenti e
atti già esistenti su supporto informatico è esentata
dai rimborsi di cui sopra.
1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale aggiorna periodicamente, in relazione ai costi effettivi di ricerca e di riproduzione dei documenti e degli atti, le relative tariffe e fissa le modalità di pagamento anche anticipato della somme dovute (11).
1. L’interessato, per ottenere copia autenticata, deve
precisarlo espressamente nella richiesta e presentare la stessa
in regola con le disposizioni in materia di bollo.
2. Ai fini del rilascio di copie autenticate, oltre alle norme
del presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nel
D.P.R. 445/2000 (12), in quanto compatibili con le norme della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
3. I dirigenti autenticano le copie degli atti e dei documenti
i cui originali sono depositati presso il loro Ufficio.
1. Ai fini del rilascio di copie in bollo, il richiedente deve
allegare all’istanza in bollo le marche da bollo necessarie,
calcolate in base a quanto prescritto dal D.P.R. 26 ottobre 1972
n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza in
carta semplice è ammessa la regolarizzazione successiva,
mediante consegna delle marche da bollo occorrenti.
1. L’accesso alle informazioni in possesso del Comune
è garantito mediante:
- l’informazione e la diffusione di notizie a mezzi di comunicazione
di massa nel rispetto delle leggi in materia di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- la comunicazione diretta ai cittadini effettuata con ogni modalità
tecnica ed organizzativa, anche attraverso l’utilizzo e l’implementazione
costante della rete informatica;
- l’istituzione e l’attività dell’Ufficio
per i rapporti con il pubblico di cui al precedente articolo 47;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti previsti
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- la presentazione di istanze e petizioni al Sindaco secondo quanto
previsto dallo Statuto e dal Regolamento, da intendersi quale
modalità per l’accesso formale alle informazioni;
- la possibilità di richiedere informalmente l’accesso
all’Ufficio per rapporti con il pubblico, ovvero all’ufficio
competente per materia, con le modalità previste dal precedente
articolo 53.
2. Qualora la richiesta di informazioni comporti la necessità
di garantire l’accesso ad atti o a documenti amministrativi,
si applica quanto previsto in materia dal presente regolamento.
3. I precedenti articoli 50 e 51 del presente titolo, inerenti
l’esclusione e il differimento dell’accesso agli atti
ed ai documenti amministrativi, si applicano anche alle informazioni
in possesso dell’amministrazione.
1. La Commissione Comunale di vigilanza sull’attuazione
dei diritti di partecipazione e di accesso vigila sull’osservanza
delle norme contenute nel presente titolo e promuove ogni altra
iniziativa utile al più corretto esercizio del diritto
di accesso.
2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio
Comunale, che la presiede, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato,
da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante
dell’Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario
Generale o suo delegato.
3. Alle sedute della Commissione è sempre invitato ad intervenire
il Difensore Civico.
4. La Commissione è convocata dal Presidente, il quale
è tenuto a riunirla entro venti giorni dalla richiesta
di un suo componente ovvero del Difensore Civico.
1. Sono fatte salve le speciali disposizioni che regolano l’accesso agli atti conservati presso l’Archivio Storico.
1. Il presente Titolo si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati da fonti legislative o regolamentari, attribuiti alla competenza del Comune che obbligatoriamente conseguano ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio.
1. Il termine iniziale del procedimento decorre:
- nei procedimenti ad iniziativa di parte, dalla data in cui la
domanda, regolarmente presentata, è pervenuta al protocollo
del Comune che provvede, nel più breve termine possibile,
ad inoltrarla all’ufficio competente, che deve trasmetterla
al responsabile del procedimento entro i cinque giorni successivi
- nei procedimenti d’ufficio, dalla conoscenza da parte del
responsabile del presupposto da cui sorge l’obbligo a procedere.
2. Il termine iniziale si interrompe, per una sola volta, qualora
il responsabile del procedimento debba richiedere la necessaria
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell’Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente,
assegnando all’interessato un termine per provvedere, variabile
a seconda dell’entità e della complessità dei
documenti da produrre, fatto salvo il caso in cui il termine suddetto
non sia già previsto dalla legge. Nell’ipotesi di
cui al presente comma, il termine per la conclusione del procedimento
inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui la documentazione
integrativa perviene al protocollo generale o al protocollo dell’ufficio
competente, secondo le modalità indicate al comma 1 del
presente articolo.
3. Nel caso di mancata presentazione della documentazione integrativa
entro il termine assegnato, il responsabile dispone l’archiviazione
della domanda, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
4. I procedimenti devono concludersi con l’adozione del provvedimento
finale, ovvero - se ricettizi - con la ricezione da parte del
destinatario entro i termini massimi previsti dalle schede dei
procedimenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Per i procedimenti non inclusi nelle schede di cui sopra, che
non siano già disciplinati da fonti legislative o regolamentari,
vale il termine conclusivo di trenta giorni previsto dal terzo
comma dell’articolo 2 della Legge 241/1990.
1. I termini rimangono sospesi nei casi in cui debba essere
obbligatoriamente sentito un organo consultivo, per il periodo
prefissato da disposizioni legislative o regolamentari per l’espressione
del parere da parte dell’organo consultivo, ovvero - in mancanza
di queste - per la durata di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta del parere da parte dell’organo adito. Decorso
tale termine senza che l’organo adito abbia comunicato il
parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in
facoltà dell’amministrazione di procedere indipendentemente
dall’acquisizione del parere.
2. I termini rimangono sospesi nei casi in cui debbano essere
obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di altri enti
od organi, per il periodo prefissato da disposizioni legislative
o regolamentari per il rilascio di tali valutazioni, ovvero -
in mancanza - per la durata di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell’organo adito. Decorso tale
termine senza che l’organo adito abbia provveduto o abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento
deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano
dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei
casi in cui i pareri o le valutazioni tecniche debbano essere
rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini (13).
In tali casi, i termini rimangono sospesi fino all’acquisizione
di tali pareri o valutazioni tecniche.
4. I termini rimangono sospesi per il tempo necessario all’acquisizione
di atti o documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, richiesti
ad altre amministrazioni o a soggetti privati in relazione ad
effettive esigenze del singolo procedimento.
5. I termini rimangono sospesi nei casi in cui l’adozione
di provvedimenti è subordinata all’introito del controvalore
di trasferimenti dello Stato, della Regione, della Cassa Depositi
e Prestiti, di altri Istituti di credito, nonché di ogni
pubblica amministrazione o ente pubblico.
1. Il responsabile del procedimento è titolare delle
competenze di cui all’articolo 6 della Legge 241/1990
e s.m.i., che possono essere delegate secondo la normativa vigente,
ferma restando la competenza dirigenziale in ordine all’adozione
del provvedimento finale.
2. Nei procedimenti che si esauriscono nell’ambito di un’unità
organizzativa settoriale, responsabile del procedimento è
il Dirigente preposto al Settore o suo sostituto o delegato.
3. Nei procedimenti plurisettoriali nell’ambito della stessa
Direzione, il responsabile del procedimento è il Dirigente
del Settore competente all’adozione del provvedimento finale
o suo sostituto o delegato.
4. Nei procedimenti che coinvolgano più Divisioni o Servizi
Centrali, il responsabile del procedimento è il Direttore
della Divisione o Servizio Centrale, o suo sostituto o delegato,
che adotta il provvedimento finale.
1. Il responsabile del procedimento esamina gli atti secondo un rigoroso ordine cronologico, salvo deroghe eccezionali debitamente motivate, curando tutti gli adempimenti previsti dalla legge e procedendo agli accertamenti d’ufficio, alle certificazioni, alle comunicazioni, alle valutazioni e ad ogni altra attività utile all’esito
1. L’avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni
di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del medesimo, è comunicato:
- ai soggetti richiedenti nel caso di procedimento ad iniziativa
di parte. In caso di presentazione diretta della domanda la comunicazione
potrà avvenire contestualmente al rilascio della relativa
ricevuta;
- ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti diretti, nel caso del procedimento
d’ufficio;
- ai soggetti che pur non essendo diretti destinatari del provvedimento,
ove individuati o facilmente individuabili, siano titolari di
posizioni giuridiche protette che possano essere pregiudicate;
- ai soggetti che per legge devono intervenirvi.
2. La comunicazione iniziale deve indicare l’Amministrazione
competente, l’oggetto del procedimento, l’indicazione
dell’ufficio e del responsabile del procedimento, l’ufficio
e l’orario in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora i destinatari siano particolarmente numerosi o sussistano
altre difficoltà tali da ritardare la speditezza del procedimento,
la comunicazione iniziale e le altre eventuali successive possono
essere motivatamente disposte tramite affissione all’albo
pretorio, comunicati stampa, avvisi o altri mezzi idonei di comunicazione
pubblica.
1. Qualunque soggetto, diverso da quelli indicati nell’articolo
70, comma 1 portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
2. L’intervento deve essere presentato dai soggetti di cui
al precedente comma in forma scritta e contenere tutti gli elementi
utili per l’individuazione del procedimento al quale l’intervento
è riferito, i motivi dell’intervento, le generalità
ed il domicilio o sede dell’interveniente.
3. Il responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto
interveniente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
in caso affermativo, deve inviare all’interveniente una comunicazione
contenente le informazioni di cui al precedente articolo 70, comma
2; in caso negativo, deve comunicare le ragioni ostative all’intervento.
1. I soggetti di cui agli articoli 70, comma 1, e 71 hanno
diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
disposto dalla disciplina sul diritto d’accesso;
b) di presentare memorie scritte e documenti;
c) di partecipare ad eventuali audizioni.
2. Il responsabile del procedimento è obbligato a valutare
le memorie scritte, i documenti e i verbali delle audizioni quando
siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
1. In accoglimento delle osservazioni e proposte presentate
a norma dell’articolo 72, l’Amministrazione può
concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso
nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati
al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale, ovvero nei casi previsti dalla legge in sostituzione di
questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati,
a pena di nullità, per iscritto e ad essi si applicano,
ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile
in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi sono assoggettati ai medesimi controlli
previsti per i provvedimenti che sostituiscono.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione
può recedere unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo
di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, il cui ammontare
deve essere espressamente previsto nel testo dell’accordo,
in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
1. Il presente titolo disciplina la produzione e il controllo degli atti e documenti rivolti agli organi della amministrazione comunale.
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai cittadini
italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche,
pubbliche e private, alle associazioni e ai comitati aventi sede
legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea.
2. Per i cittadini non appartenenti a Stati dell’Unione europea
si applicano le norme vigenti in materia (14).
3. Le norme previste nel presente titolo non si applicano ai procedimenti
elettorali ed ai procedimenti disciplinari.
1. Le istanze da produrre all’amministrazione comunale
sono presentate nei seguenti modi:
a) sottoscritte dall’interessato alla presenza del dipendente;
b) sottoscritte e presentate, anche a mezzo di terza persona,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del dichiarante. La copia fotostatica del documento
è inserita nel fascicolo;
c) sottoscritte e inviate per posta o fax, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore;
d) sottoscritte mediante la firma digitale (15), se inviate per
via telematica, ovvero con l’uso della carta d’identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi.
2. La sottoscrizione dell’istanza presentata all’amministrazione
comunale non è soggetta ad autenticazione di firma
salvo il caso di cui al comma 3.
3. E’ soggetta ad autenticazione di firma la sottoscrizione
di un’istanza, presentata all’amministrazione comunale,
finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici economici.
4. Nel caso di cui al comma 3, l’autenticazione è
redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale
che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta
in sua presenza, previo accertamento dell’identità
del dichiarante, indicando le modalità di identificazione,
la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome
e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma
e il timbro dell’ufficio. L’autenticazione è
soggetta all’imposta di bollo secondo le disposizioni di
legge.
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare
è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità
del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione
è stata a lui resa dall’interessato in presenza di
un impedimento a sottoscrivere.
2. Se l’interessato è soggetto alla potestà
dei genitori, a tutela o a curatela, le dichiarazioni e i documenti
sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà,
dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza
del curatore.
3. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo
stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente
espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi,
da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado,
al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità
del dichiarante.
4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso di un’istanza
presentata all’amministrazione comunale finalizzata alla
riscossione da parte di terzi di benefici economici.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia
di dichiarazioni fiscali.
1. Ad eccezione dei casi di cui all’articolo 92 comma
2, qualunque stato, qualità personale e fatto può
essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, resa nell’interesse
del dichiarante.
2. E’ consentita la dichiarazione sostitutiva resa nell’interesse
di terzi:
a) in caso di incapacità legale del soggetto nel cui interesse
la dichiarazione è resa, secondo le modalità di
presentazione previste dall’articolo 77 comma 2;
b) in caso di impedimento temporaneo, per ragioni connesse
allo stato di salute, del soggetto nel cui interesse la dichiarazione
è resa, secondo le modalità di presentazione previste
dall’articolo 77 comma 3.
1. La dichiarazione sostitutiva di certificazione (di seguito denominata DSC) è la dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, prodotta in sostituzione delle certificazioni relative agli stati, qualità personali e fatti elencati nella normativa vigente (16).
1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(di seguito denominata DSAN), sottoscritta dall’interessato
con le modalità previste dall’articolo 76 comma 1
per l’istanza, concerne:
a) stati, qualità personali e fatti del dichiarante non
oggetto di DSC di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza;
b) stati, qualità personali e fatti relativi a soggetti
diversi dal dichiarante di cui egli abbia diretta conoscenza;
c) la conformità all’originale della copia di un atto
o di un documento, conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
di una pubblicazione o di titoli di studio o di servizio;
d) la conformità all’originale della copia dei documenti
fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) la DSAN può anche
essere apposta in calce alla copia stessa.
3. La DSAN non è soggetta ad autenticazione di firma, salvo
nel caso previsto per istanza dall’articolo 76 comma 3.
4. La disposizione di cui all’articolo 77 comma 3 non si
applica nel caso di una DSAN presentata all’amministrazione
comunale finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici
economici.
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall’imposta
di bollo.
3. In caso di impedimento alla sottoscrizione si applicano le
disposizioni dell’articolo 77.
1. Per ciascun procedimento il Dirigente di settore predispone
apposita modulistica contenente le dichiarazioni sostitutive relative
agli stati, qualità personali e fatti strettamente necessari
all’adozione del provvedimento finale.
2. Il modulo, corredato da apposite note esplicative, deve essere
redatto nel rispetto dei principi di semplificazione e chiarezza.
3. Nel modulo sono inseriti:
a) il riferimento all’obbligo dell’amministrazione procedente
di effettuare i controlli;
b) il richiamo alle sanzioni penali per le ipotesi delle falsità
in atti e dichiarazioni mendaci (17);
c) il richiamo alla decadenza dal beneficio eventualmente conseguito
nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione;
d) l’informativa relativa al trattamento dei dati personali
(18).
4. E’ comunque facoltà del cittadino di presentare
le dichiarazioni sostitutive in forma libera. In tal caso l’addetto
al ricevimento della documentazione provvede ad informare il dichiarante
di quanto previsto al comma 3.
1. Il Comune, in qualità di amministrazione che riceve
le DSC e DSAN (amministrazione procedente), è tenuto ad
effettuare idonei controlli.
2. L’amministrazione utilizza gli strumenti più idonei
ad assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di controllo
privilegiando a tal fine l’utilizzo del fax, di strumenti
telematici o informatici.
3. I controlli devono essere attivati immediatamente dopo la ricezione
della dichiarazione sostitutiva e sono preventivi rispetto all’adozione
del provvedimento, salvo che il controllo comporti oneri o ritardi
nei tempi di conclusione del procedimento. In tal caso, il provvedimento
deve essere adottato ed il controllo interviene successivamente
all’erogazione del beneficio.
4. L’amministrazione effettua il controllo per tutti i procedimenti
di sua competenza e in particolare modo verifica la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive finalizzate ad ottenere benefici
in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto
allo studio, dell’edilizia agevolata e di ogni altra forma
di agevolazione e sovvenzione nonché nell’ambito delle
procedure di gara.
5. I controlli hanno ad oggetto prioritariamente:
a) i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio;
b) gli elementi per la quantificazione del beneficio.
6. Gli esiti dei controlli sono resi pubblici e comunicati al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
entro i termini previsti dalla normativa vigente.
1. Il controllo può essere:
a) a campione, su una percentuale periodicamente predeterminata
di dichiarazioni rispetto ai procedimenti complessivamente avviati
;
b) puntuale, su singoli casi quando sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
c) generale, su tutte le dichiarazioni presentate.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere diretti o indiretti.
1. I controlli a campione sono effettuati su un congruo numero
di dichiarazioni che, in difetto della predeterminazione di cui
al comma 2 lett. b, non deve essere inferiore al 10% delle dichiarazioni
ricevute.
2. Con determinazione del Direttore della Divisione o Servizio
centrale sono individuati:
a) la scelta delle modalità di controllo di cui al comma
4;
b) la percentuale di DSC e DSAN da sottoporre a controllo per
categorie di procedimenti;
c) i tempi entro cui deve avvenire il controllo, ferma restando
l’osservanza del termine conclusivo per l’adozione del
provvedimento finale.
3. Le misure organizzative e le modalità di esecuzione
dei controlli adottate con la determinazione di cui al comma 2
devono essere rese note con mezzi idonei.
4. La scelta delle DSC e DSAN da sottoporre a controllo avviene:
a) con sorteggio casuale;
b) con sorteggio definito su base numeriche (ad esempio, individuato
un numero in modo casuale, il controllo viene effettuato sulle
dichiarazioni sostitutive corrispondenti ai multipli di quel numero);
c) sottoponendo a controllo tutte le dichiarazioni sostitutive
presentate in un determinato giorno e mese scelto in modo casuale;
d) sottoponendo a controllo tutte le dichiarazioni sostitutive
presentate dai soggetti ammessi al beneficio.
1. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive sono
effettuati in tutti i casi in cui il responsabile del procedimento
ha un fondato dubbio sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni presentate.
2. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati
con particolare riguardo per le dichiarazioni dalle quali emergano:
a) elementi di incoerenza palese desunti dal testo della stessa
dichiarazione o dal raffronto con dati già conosciuti dall’amministrazione;
b) inattendibilità evidente dei dati dichiarati;
c) imprecisioni nella compilazione della dichiarazione;
d) l’indeterminatezza della situazione descritta.
1. Il controllo su tutte le dichiarazioni presentate avviene
per espressa scelta del Direttore della Divisione o Servizio centrale
motivata con particolare riferimento:
a) alla complessità e rilevanza dei procedimenti;
b) all’esito negativo dei controlli precedentemente effettuati
nell’ambito del medesimo procedimento.
1. Sono diretti i controlli effettuati dall’amministrazione
comunale consultando direttamente gli archivi delle pubbliche
amministrazioni e gestori di pubblici servizi competenti a certificare
o attestare il dato oggetto di controllo (amministrazione certificante).
2. In tutti i casi in cui l’amministrazione comunale procedente
ai sensi del precedente articolo 83 comma 1, acquisisce direttamente
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti
presso l’amministrazione competente per la loro certificazione,
il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari
e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza
(amministrazione procedente).
1. Sono indiretti i controlli effettuati dal Comune richiedendo
al soggetto competente, anche attraverso strumenti informatici,
telematici o per fax, conferma scritta della corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questi custoditi.
2. Per i controlli indiretti sulle DSAN relative a stati, qualità
personali e fatti non oggetto di certificazione o attestazione
da parte di pubbliche amministrazioni, l’amministrazione
comunale può richiedere l’effettuazione del controllo
ispettivo ad organi di polizia. Resta salva la facoltà
del cittadino di produrre la documentazione comprovante il dato
non certificabile.
1. Qualora dai controlli si rilevino errori materiali, omissioni
e/o imprecisioni di immediata evidenza, che non costituiscono
falsità, il responsabile del procedimento invita i soggetti
interessati a integrare o a rettificare le dichiarazioni entro
un termine stabilito in ragione dello stato di attuazione del
procedimento.
2. Dalla data di invio della richiesta di cui al comma 1, i termini
del procedimento sono sospesi fino alla regolarizzazione della
dichiarazione da parte dell’interessato.
3. In caso di mancata regolarizzazione della dichiarazione nei
termini di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica
all’interessato che il procedimento non ha seguito.
1. Il Comune, in qualità di amministrazione certificante,
è tenuto a svolgere, senza oneri per l’amministrazione
procedente e previa adozione di appositi protocolli d’intesa
e delle misure tecnico-organizzative necessarie, controlli indiretti
di dichiarazioni sostitutive per conto di altre pubbliche amministrazioni
o gestori di pubblici servizi nonché ad agevolare controlli
diretti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
2. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate
ai privati, l’amministrazione comunale, previa definizione
di appositi accordi, è tenuta a fornire - su richiesta
del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante -
conferma scritta, anche attraverso l’uso di fax, strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi.
3. Le comunicazioni di conferma scritta, da inviare nel termine
di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, devono
contenere le seguenti indicazioni:
a) l’esito del controllo;
b) l’ufficio controllante;
c) il responsabile del procedimento;
d) la data.
1. E’ fatto divieto di richiedere certificati attestanti
stati, qualità personali o fatti, ad eccezione dei casi
di cui al comma 2.
2. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di
conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore.
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti
stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni
hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni
di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini
di validità nel caso in cui l’interessato dichiari,
in calce al documento, che le informazioni contenute nel certificato
stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio.
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita,
la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti
di identità o di riconoscimento in corso di validità
possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
In tali casi, il responsabile del procedimento provvede all’acquisizione
della copia fotostatica non autenticata del documento stesso che
provvede ad inserire nel fascicolo d’ufficio.
2. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento
di identità o di riconoscimento non in corso di validità,
gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti
possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché
l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento,
che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni
dalla data del rilascio.
3. Sono equipollenti al documento di identità il passaporto,
la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 comma
1 lettere c) e d), nei casi in cui l’interessato debba presentare
alla amministrazione comunale copia autentica di un documento,
l’autenticazione della copia può essere fatta:
a) dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale
e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
b) dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso
il quale è depositato l’originale, o al quale deve
essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
2. L’autenticazione consiste nell’attestazione di conformità
con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare
la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli
il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun
foglio intermedio.
1. Il Comune, in qualità di amministrazione procedente,
acquisisce d’ufficio, anche per fax e via telematica, i dati
relativi agli stati, qualità personali e fatti che le pubbliche
amministrazioni sono tenute a certificare o attestare, previa
indicazione da parte dell’interessato dell’amministrazione
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti.
2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile del procedimento
inserisce nel fascicolo d’ufficio copia del dato acquisito.
3. In caso di richiesta da parte di soggetti terzi dell’acquisizione
d’ufficio di dati, che il Comune è tenuto a certificare
o attestare, trova applicazione quanto disposto dall’articolo
91.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1e 2 sono commessi per ottenere
la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio
di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 96 e salvo
il disposto dell’articolo 90, qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione ai
fini dell’erogazione del beneficio:
a) nel caso di controllo preventivo, il dichiarante è escluso
dal procedimento;
b) nel caso di controllo successivo, il dichiarante decade dai
benefici conseguiti.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento
adotta formale provvedimento di esclusione o decadenza, previa
comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo
procedimento.
3. Le prestazioni di carattere essenziale possono continuare ad
essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti minimi
necessari per l’ottenimento del beneficio, in deroga al comma
precedente, qualora siano necessari interventi indifferibili o
urgenti con rischio di gravi pregiudizi per il dichiarante o per
la collettività.
4. In ogni caso di erogazione di benefici economici sulla base
di false dichiarazioni, l’amministrazione comunale provvede
al recupero delle somme indebitamente percepite o alla richiesta
di corresponsione delle somme dovute, comprensive degli interessi
legali maturati.
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio:
a) la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni del presente titolo;
b) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei
casi in cui ci sia l’obbligo del dipendente di accettare
la dichiarazione sostitutiva;
c) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione
di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione
di un documento di riconoscimento;
d) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta;
e) la mancata denuncia all’autorità giudiziaria della
falsità riscontrata in conseguenza del controllo.
2. L’amministrazione comunale ed i suoi dipendenti, salvi
i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità
per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza
di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato
o da terzi.
1. Il Comune è tenuto ad autenticare le sottoscrizioni
di istanze e DSAN dirette a soggetti privati. In tal caso si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 76 comma 4.
2. Analogamente il Comune autentica copia di atti e documenti,
anche di natura privatistica, rivolti ai privati.
1. Restano ferme le disposizioni di legge e regolamentari previste dalle specifiche normative di settore nonché la disciplina in materia di dichiarazione sostituiva unica per le prestazioni sociali agevolate (19).
1. L’ufficio del Difensore Civico, istituito ai sensi
della vigente legislazione in materia di ordinamento degli enti
locali, e secondo le disposizioni dello Statuto della Città,
ha sede presso gli Uffici Comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, il Difensore Civico
resta in carica tre anni, esercita le sue funzioni fino all’insediamento
del successore ed è rieleggibile una sola volta.
1. Nell’ambito delle finalità indicate dallo
Statuto a favore dei titolari dei diritti di partecipazione, il
Difensore Civico svolge in particolare i seguenti compiti:
- interviene presso gli uffici interessati in riferimento ad abusi,
disfunzioni, carenze, ritardi;
- presta assistenza nella tutela dei diritti e degli interessi,
anche attraverso una specifica informazione sull’attività
del Comune e sui tempi e modalità delle varie procedure;
- propone, in relazione ai problemi sottopostigli, le soluzioni
che, nell’ambito dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti,
ritenga più idonei e conformi alla correttezza ed efficienza
dell’attività amministrativa;
- sorveglia sull’applicazione del diritto di accesso all’informazione
e alla partecipazione;
- svolge le funzioni previste dalla legge in relazione alle istanze
di riesame dei provvedimenti di diniego o di differimento dell’accesso.
1. E’ eleggibile a Difensore Civico chi sia in possesso
dei seguenti requisiti:
- abbia compiuto i cinquanta anni di età;
- sia munito di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche,
o in economia e commercio;
- dia ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale,
di probità e di competenza giuridico-amministrativa;
- sia immune dalle cause ostative previste dallo Statuto.
1. Il Difensore Civico per tutta la durata dell’incarico non può, nell’ambito del Comune di Torino, assumere o esercitare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro, ed anche in quelle che non abbiano fine di lucro qualora si determinino conflitti di interessi.
1. Qualora, successivamente all’elezione del Difensore
Civico, sia rilevata una causa di ineleggibilità o di incompatibilità
essa viene contestata dal Sindaco al medesimo, che ha dieci giorni
per rimuoverla, qualora sia possibile, o per formulare osservazioni.
2. Entro ulteriori dieci giorni il Consiglio Comunale delibera
in merito, pronunciando la eventuale decadenza.
3. Il Consiglio Comunale, con motivata deliberazione che abbia
riportato il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei
Consiglieri assegnati, pronuncia la revoca del Difensore Civico
per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio, o impedimento
all’esercizio delle funzioni per un periodo superiore ai
120 giorni.
4. In caso di dimissioni, la eventuale permanenza in carica del
Difensore Civico non può protrarsi oltre i 45 giorni previsti
per la nomina del successore, a far tempo dalla data di presentazione
delle stesse.
5. In caso di decesso, decadenza, revoca, dimissioni, impedimento
permanente o temporaneo, del Difensore Civico, le sue funzioni
sono svolte dal Difensore Civico Provinciale, con le modalità
previste da apposita convenzione.
1. L’elezione del Difensore Civico avviene sulla base
di candidature proposte da singoli, associazioni, Enti pubblici
e privati rispettivamente residenti o aventi sede nel Comune di
Torino, nonché dallo stesso interessato.
2. A tal fine l’Amministrazione procede mediante la pubblicazione
di apposito avviso contenente l’indicazione:
- dei compiti inerenti la carica;
- del termine, non superiore ai dieci giorni in caso di vacanza
dell’incarico e a venti giorni negli altri casi, per la presentazione
delle candidature, nonché dei soggetti facoltizzati alla
presentazione delle stesse e le relative modalità;
- dei requisiti richiesti;
- delle cause ostative;
- della durata della carica e del relativo trattamento economico.
3. Le proposte delle candidature dovranno essere corredate:
- da apposito curriculum relativo alle caratteristiche professionali
e culturali del candidato e di quant’altro ritenuto utile
per dare garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di
probità e di competenza giuridico-amministrativa;
- da una dichiarazione attestante:
a) l’inesistenza delle cause ostative previste dallo Statuto;
b) l’inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze
penali in corso, ovvero l’indicazione specifica delle stesse;
c) l’impegno ad osservare quanto disposto dall’articolo
104 del presente testo unico, pena la decadenza.
4. Le proposte di candidatura dovranno recare la sottoscrizione
del proponente e, a titolo di assenso, quella del candidato, entrambe
autenticate nelle forme di legge.
5. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature,
la Conferenza dei Capigruppo procede all’esame formale delle
stesse, verificando l’esistenza e la validità dei
requisiti richiesti. I nominativi dei candidati in possesso di
tali requisiti sono inseriti nella scheda di cui al successivo
comma 7.
6. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità previste
dal Regolamento del Consiglio Comunale e nel rispetto di quanto
previsto dal presente regolamento, può proporre candidati
alla carica di Difensore Civico, almeno 24 ore prima dell’ora
di convocazione della seduta nella quale il Consiglio Comunale
deve procedere alla votazione.
7. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale,
la votazione avviene in forma segreta, mediante apposita scheda,
consegnata ad ogni Consigliere, sulla quale sono stampati i nomi
dei candidati alla carica, di cui ai precedenti commi 5 e 6.
8. E’ eletto Difensore Civico colui che ottiene la maggioranza
prescritta dallo Statuto della Città.
1. Il Difensore Civico si attiva di propria iniziativa o su
istanza di parte. Qualsiasi istanza rivolta al Difensore Civico
deve essere redatta per iscritto con l’esatta individuazione
del richiedente, dell’oggetto e dei motivi della richiesta.
2. Qualora da una preliminare istruttoria, da esaurirsi entro
dieci giorni, il Difensore Civico ritenga che l’istanza sia
infondata o comunque che la richiesta che ne forma oggetto non
necessiti del suo intervento, ne dispone l’archiviazione
informandone il reclamante.
3. Per contro, qualora il Difensore Civico ritenga che l’istanza
sia fondata, ne avvia l’istruttoria, dandone comunicazione
all’Assessore interessato, al Segretario Generale ed al responsabile
della struttura competente (Dirigente di settore per il Comune)
che, entro cinque giorni, dovrà individuare ed a sua volta
comunicare al Difensore Civico il funzionario tenuto ai successivi
adempimenti collaborativi.
4. Salvo i casi più semplici e pertanto definibili in tempi
brevi, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione
dell’istanza, per i casi proceduralmente più complessi,
il termine di definizione della pratica è stabilito di
volta in volta dal Difensore Civico d’intesa con il funzionario
designato. Tale termine non potrà comunque essere superiore
a 90 giorni, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, per
i quali sia necessario stabilire termini maggiori.
5. L’intesa stabilirà altresì le modalità
che garantiscano il diritto del Difensore Civico ad ottenere tempestivamente
copie di atti e documenti ed ogni notizia ritenuta utile, nonché
ad intervenire efficacemente nel procedimento amministrativo,
così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
6. Determinati i tempi di definizione della pratica e concordati
gli interventi, il Difensore Civico ne dà comunicazione,
con i propri motivati rilievi qualora lo ritenga necessario, al
reclamante, all’Assessore interessato, al Segretario Generale
e al responsabile della struttura competente.
7. La procedura si esaurisce con la comunicazione da parte del
responsabile della struttura competente al Difensore Civico dell’avvenuta
definizione della pratica nel termine concordato.
8. Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco qualsiasi
inosservanza delle norme procedurali di cui sopra con l’indicazione
del nominativo del funzionario o dei funzionari responsabili per
i provvedimenti di competenza, dandone loro comunicazione.
9. La Conferenza dei Capigruppo, in quanto espressione del Consiglio
Comunale, potrà in qualsiasi momento chiedere al Difensore
Civico di presentare una relazione in ordine alle procedure aperte
ed in corso di definizione, nonché di quelle definite.
1. Il Difensore Civico può partecipare, previa comunicazione
al Presidente, alla discussione sugli argomenti, già alla
sua attenzione per ragioni d’ufficio, iscritti all’ordine
del giorno delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali.
2. Al Difensore Civico debbono essere trasmessi tempestivamente
gli ordini del giorno dei lavori del Consiglio Comunale e delle
Commissioni comunali permanenti e speciali.
1. Il Difensore Civico deve garantire la propria presenza almeno
per due giornate la settimana.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio
e che siano da mantenersi segrete, o riservate, ai sensi di legge.
1. La relazione che il Difensore Civico, secondo quanto previsto
dallo Statuto, ha l’obbligo di presentare annualmente al
Consiglio Comunale, deve essere articolata per settori di attività
e per circoscrizioni, con riferimento alle problematiche di maggiore
rilievo sociale.
2. Alla relazione deve essere data adeguata pubblicità.
1. Al Difensore Civico spetta un’indennità annua lorda non superiore al 45% dell’indennità di base prevista per il Sindaco dal Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, tabella A, "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265".
1. La dotazione organica iniziale necessaria per il funzionamento
dell’ufficio del Difensore Civico è definita d’intesa
con il Segretario Generale e il Direttore Generale, salvo successive
revisioni sulla base delle risultanze delle relazioni annuali.
2. Il Regolamento sul Decentramento potrà prevedere un’articolazione
dell’Ufficio del Difensore Civico a livello circoscrizionale.
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Testo Unico si
fa rinvio, in quanto compatibile, alla normativa vigente.
2. Dall’entrata in vigore del presente Testo Unico sono revocati:
- il Regolamento delle modalità procedurali per istanze,
petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare (n.
203), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11
ottobre 1994;
- il Regolamento del Referendum Comunale (n. 285), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2003;
- il Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi
(n. 200), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
14 marzo 1994;
- il Regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti amministrativi
(n. 216), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del
26 aprile 1995;
- il Regolamento sulla documentazione amministrativa relativa
alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive (n. 174), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 1989;
- il Regolamento sul Difensore civico (n. 194), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 1992.
1. Le disposizioni legislative e statutarie indicate nel presente
Testo Unico si intendono sostituite, a mezzo di automatico adeguamento,
con l’eventuale normativa sopravvenuta, salvo che quest’ultima
comporti la necessità di modifica espressa onde evitare
profili di incompatibilità, dubbi interpretativi o necessità
e/o opportunità di raccordo con e/o tra le disposizioni
del T.U.
Sono sottratti all’accesso, nei limiti stabiliti dall’articolo
50 del presente titolo, le seguenti categorie di atti e documenti
amministrativi formati o comunque detenuti dal Comune ai fini
dell’attività amministrativa:
A) documenti inaccessibili per motivi di (ordine e sicurezza
pubblica) sicurezza e ordine pubblico, per fini di prevenzione
e repressione della criminalità o per la tutela del segreto
istruttorio:
- relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto
per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità
di pubblica sicurezza e dell’autorità giudiziaria,
ovvero inerenti all’attività di tutela della sicurezza,
dell’ordine pubblico e di prevenzione e repressione della
criminalità;
- atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti
confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti
di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
- documenti attinenti all’organizzazione ed al funzionamento
della polizia municipale ed all’impiego dei relativi addetti
relativamente alla programmazione dell’attività di
vigilanza e di controllo ed alle operazioni che vengono effettuate
anche in collaborazione con le forze di polizia;
- documenti relativi alla protezione e custodia delle armi in
dotazione della polizia municipale nonché‚ alla sicurezza
delle sedi e delle infrastrutture degli uffici del Comune;
- documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale
di edifici adibiti ad installazioni militari a sedi di uffici
ed organi con compiti di tutela dell’ordine pubblico e repressione
della criminalità;
- documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale
di edifici destinati all’attività di imprese a rischio
di incidente rilevante e di edifici destinati all’esercizio
dell’attività creditizia e valutaria;
- elaborati tecnico-progettuali e documentazione connessa relativamente
ai lavori di installazione di sistemi di sicurezza riguardanti
edifici pubblici e privati;
- documenti sottoposti a sequestro per ordine dell’autorità
giudiziaria.
B) documenti inaccessibili per previsione normativa e in particolare:
- relazioni riservate per disposizioni di legge dei direttori
dei lavori e dei collaudatori di opere pubbliche, dei servizi
e delle forniture;
- pareri legali espressi dall’Avvocatura Comunale o altri
pareri espressi da consulenti giuridici o tecnici in relazione
ad una lite in potenza o in atto e la corrispondenza inerente;
- atti difensivi posti in essere nel corso di giudizi e la corrispondenza
inerente.
C) documenti inaccessibili per assicurare la riservatezza di
terzi, persone, gruppi o imprese ed in particolare:
- provvedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio
e documenti allegati;
- se richiesti da terzi i documenti relativi:
- alle situazioni personali familiari dei cittadini risultanti
dagli atti dell’anagrafe e dallo stato civile la cui riservatezza
è stabilita dalla legge (adozione, affido familiare, paternità
e maternità, cambiamento di sesso, etc.);
- documenti o parti di documenti che contengono dati sensibili,
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
nei limiti previsti dallo stesso;
- corrispondenza tra privati ed atti provenienti da soggetti privati
non utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
- atti e documenti relativi a procedimenti tributari;
- atti presentati per partecipare a procedure di gara, qualora
contengano informazioni considerate riservate dagli operatori
economici, come quelle riguardanti segreti tecnici o commerciali,
nonché gli aspetti riservati delle offerte.
D) Documenti inaccessibili per motivi di riservatezza:
- atti di promuovimento di azioni di responsabilità
erariale o penale di fronte alle competenti Autorità giudiziarie.
- relazioni e rapporti redatti su richiesta delle Procure della
Corte dei Conti o comunque connessi all’espletamento dell’attività
istruttoria della suddetta Autorità;
Sono altresì esclusi dal diritto di accesso i documenti
che altre amministrazioni escludono dall’accesso e che l’Amministrazione
detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
E’ differito l’accesso, nei limiti stabiliti dall’articolo
51 del presente titolo, per le seguenti categorie di atti e documenti
amministrativi formati o comunque detenuti dal Comune ai fini
dell’attività amministrativa:
A) Quando fanno parte del procedimento: denunce amministrative,
esposti, segnalazioni comunque denominate, a seguito delle quali
l’amministrazione abbia attivato una attività istruttoria
di natura ispettiva, di verifica o di controllo fino al momento
in cui il procedimento non sia definito con provvedimento che
eroga sanzioni amministrative anche di natura pecuniaria ovvero
con l’archiviazione. Laddove il procedimento attivato a seguito
di denuncia amministrativa, esposto, segnalazione comunque denominate,
sia oggetto di informativa all’autorità giudiziaria,
devono essere sottratti all’accesso tali atti propulsivi
o comunque, gli altri documenti facenti parte del procedimento
medesimo, oggetto di informativa, sino alle determinazioni dell’autorità
giudiziaria medesima o, comunque, sino al momento in cui tali
documenti non debbano più ritenersi secretati.
B) Ai sensi dell’articolo 22 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109:
1. l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel
caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per
la presentazione delle medesime;
2. l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione
privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la
trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte
del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare
ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa
privata.
C) I documenti dei procedimenti concorsuali fino alla definizione
delle singole fasi sub-procedimentali.
D) Le offerte, compresi i relativi allegati, presentate nel corso
di procedure contrattuali quali pubblici incanti, licitazioni
private, appalto-concorso e trattative private esperite dall’Amministrazione,
nonché‚ i verbali delle Commissioni nominate per la
valutazione di dette offerte, sino alla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione della gara o della fornitura.
Note:
(1) Cfr. articolo 9 dello Statuto della
Città di Torino
(2) Cfr. articolo 13 comma 1 dello Statuto della Città
di Torino
(3) Cfr. articolo 13 comma 1 dello Statuto della Città
di Torino
(4) Cfr. articolo 13 comma 4 dello Statuto della Città
di Torino
(5) Cfr. articolo 14 dello Statuto della Città di Torino
(6) Deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2001-
mecc. 2001 10283/24
(7) Secondo le modalità previste dall'articolo 76 del presente
T.U.
(8) Cfr. articolo 13 comma 2 dello Statuto della Città
di Torino
(9) Cfr. articolo 13 comma 4 dello Statuto della Città
di Torino
(10) Cfr. articolo 14 comma 3 dello Statuto della Città
di Torino
(11) Deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 1994
(12) Cfr. articolo 94 del presente T.U.
(13) Ai sensi degli articoli 16 comma 3 e 17 comma 3 della Legge
241/1990.
(14) Cfr. articolo 3 D.P.R. 445/2000 qui di seguito riportato.
Soggetti.
1. Omissis
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione
e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra
l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità
personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità
consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale,
dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della
produzione di atti o documenti non veritieri.
(15) Cfr. Articolo 23 del D.P.R. 445/2000, come modificato dal
D.P.R. 137/2003
(16) Ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000 qui di seguito
integralmente riportato.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali
e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A.
e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza
e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari
che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8 Giugno
2001 n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e
di non aver presentato domanda di concordato.
(17) Articolo 76 D.P.R. 445/2000
(18) Articolo 13 D.P.R. 196/2003
(19) D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000
e deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2000 03943/66 del
12 giugno 2000.