Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 132
2004 07377/002

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 OTTOBRE 2004

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TESTO UNICO DELLE NORME REGOLANTI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Proposta del Presidente Marino e del Vicepresidente Coppola.

Con la Legge 142/1990, riforma delle autonomie locali, ai Comuni, tra l’altro, è stata conferita autonomia statutaria e regolamentare.
Tale autonomia, è stata gradualmente ampliata dalla legislazione successiva di riforma della Pubblica Amministrazione e di decentramento autonomistico, ed ha trovato piena consacrazione:
- nel Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali - D.Lgs. 267/2000 che, all’art. 7 ha stabilito che la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province si eserciti in tutte le materie di propria competenza;
- con la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha dato valenza appunto costituzionale sia all’autonomia statutaria ("I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti….." - art. 114 Cost.), sia all’autonomia regolamentare ("I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" - art. 117 Cost.).
Vista la rilevanza assunta dalla potestà regolamentare degli Enti Locali, rilevanza che peraltro si è accresciuta anche a seguito del processo già ricordato di ampliamento dell’autonomia di Comuni e Province a causa della scelta di accentuare in senso federalista l’ordinamento della Repubblica, è parso necessario, al Segretario Generale della Città, procedere ad una rivisitazione dei regolamenti attualmente in vigore allo scopo di:
- verificare la necessarietà e l’attualità delle norme vigenti;
- predisporre le eventuali proposte di modifica laddove fossero ritenute opportune per garantire il miglior raggiungimento dell’obiettivo della buona amministrazione, ovvero la conformità a sopravvenute leggi, o altre disposizioni di fonte gerarchicamente superiore.
In tale lavoro, è stata avvertita la necessità, soprattutto per facilitarne l’utilizzo, di predisporre nel contempo testi unici di regolamenti normanti materie tra loro strettamente connesse.
Particolare importanza, vista la valenza che assumono per i cittadini, sono i regolamenti che disciplinano le disposizioni attuative della normativa, legislativa e statutaria, in materia di procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
Materie queste di grande rilevanza perché unificate dal rappresentare fondamentali tutele e garanzie per i cittadini, singoli ed associati, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, nonché la possibilità per gli stessi di intervenire nella formazione dell’attività amministrativa.
La Città di Torino, peraltro, si è dotata nel corso degli anni, di testi regolamentari normanti le materie suddette, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Tali Regolamenti sono:
- il Regolamento sulla documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive (n. 174), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 1989 (mecc. 8906775/14);
- il Regolamento sul Difensore Civico (n. 194), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 1992 (mecc. 9203895/49) e successivamente modificato con deliberazione del 14 ottobre 2002 (mecc. 2002 07565/002);
- il Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi (n. 200), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1994 (mecc. 9400897/02);
- il Regolamento delle modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare (n. 203), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1994 (mecc. 9407255/02);
- il Regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti amministrativi (n. 216), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 aprile 1995 (mecc. 9408979/04);
- il Regolamento del Referendum Comunale (n. 285), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2003 (mecc. 2003 05061/002).
L’esame dei testi suddetti ha evidenziato come, sia per l’evoluzione normativa sviluppatasi, (soprattutto a far data dal 1990), sia a seguito dell’esperienza concreta di applicazione dei medesimi, fosse necessario, ovvero opportuno, apportare loro modifiche, anche rilevanti.
Tali modifiche hanno riguardato i seguenti istituti:
PARTECIPAZIONE
Oltre alla semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze e delle petizioni al Sindaco, è stato regolamentato il diritto di tribuna, attualmente esistente nella prassi e solo enunciato nel Regolamento del Consiglio Comunale.
PROCEDIMENTO
In particolare, si segnalano le innovazioni in materia di:
- Tempi del procedimento
Tra i principi informatori della Legge 241, l'art. 2 prevede l'obbligo di concludere il procedimento in tempi prefissati, prescrivendo che ogni procedimento debba essere concluso mediante l'adozione di provvedimento espresso, entro un termine determinato dalle singole Amministrazioni o, in difetto, entro 30 giorni dall'inizio del procedimento.
Le nuove norme, hanno confermato che i tempi conclusivi (intermedi e complessivi) del procedimento sono individuati per ciascun procedimento con deliberazione della Giunta Comunale. A tal fine, previo monitoraggio dei procedimenti, sono state aggiornate le relative schede dei procedimenti, che dovranno essere successivamente approvate con deliberazione dell’organo esecutivo.
- Responsabile
L'avvio del procedimento comporta da parte dell'Amministrazione procedente la necessità di l'individuare del responsabile. La proposta di nuova norma regolamentare prevede l’individuazione dei responsabili in ragione della natura del procedimento (mono o plurisettoriale), fermo restando che sarà cura delle singole Divisioni, Servizi e Settori individuare i nominativi dei singoli responsabili (e renderli pubblici con mezzi idonei).
ACCESSO
Merita segnalare tra le innovazioni apportate la migliore regolamentazione dell’accesso ai sensi della legislazione vigente, prevedendo
- sia l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/1990, per i soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante;
- sia l’accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione, per tutti i cittadini, così come impone agli Enti Locali l’art. 10 del D.Lgs. 267/2000.
Si è inoltre provveduto ad aggiornare gli allegati "A" e "B" del regolamento precedente individuanti (anche se non in via esclusiva) alcuni tipologie di documenti per i quali è previsto, rispettivamente, il diniego o il differimento dell’accesso.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La regolamentazione ha privilegiato la disciplina delle dichiarazioni sostitutive, che costituiscono l’innovazione più significativa in materia di semplificazione amministrativa nel rapporto cittadini/amministrazione.
Si evidenzia che sono stati disciplinati dettagliatamente i controlli da effettuare sulle suddette dichiarazioni, anche con particolare riferimento alla regolarizzazione, alla decadenza del beneficio e alla responsabilità penale del dichiarante.
DIFENSORE CIVICO
Oltre ad alcune modifiche di dettaglio, è stato previsto che in caso di decesso, decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente o temporaneo del Difensore Civico, le sue funzioni siano svolte dal Difensore Civico Provinciale, con le modalità previste da apposita convenzione.
Per quanto riguarda invece la disciplina in merito ai Referendum consultivo ed abrogativo, preso atto che il regolamento attualmente vigente è stato riformulato nel luglio 2003, e verificato che non esistono novità legislative in materia, non è stata apportata alcuna modifica.
Successivamente, per le motivazioni espresse in premessa, si è provveduto a redigere un Testo Unico delle norme regolamentari in esame.
Tale Testo Unico, allo scopo di raccogliere utili contributi, in data 27 aprile 2004 è stato trasmesso dal Segretario Generale al Presidente del Consiglio Comunale ed ai componenti il Comitato di Direzione della struttura organizzativa della Città.
Il Presidente, in data 17 maggio 2004, ha a sua volta trasmesso il Testo Unico al Vicepresidente ed ai Capigruppo del Consiglio Comunale, invitandoli a proporre eventuali modifiche.
A seguito delle osservazioni ricevute, si è provveduto a introdurre alcune innovazioni al testo originario.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento è stata richiesta, in data 20 settembre 2004, prot. n. 4220, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
La Circoscrizione 1 ha espresso parere sfavorevole alla proposta di deliberazione (all. 2 - n. ) in quanto:
- il quorum previsto dall'art. 43, comma 2 del Testo Unico non favorisce la partecipazione popolare;
- non ritiene opportuno che la data di svolgimento del Referendum Comunale non possa coincidere con quella prevista per l'espletamento dei Turni Referendari Nazionali;
- in conseguenza della precedente osservazione la data di effettuazione dei Referendum deve svolgersi in una domenica compresa nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno, il che favorisce anche al partecipazione dei cittadini.
Si ritiene di non accogliere la proposta avanzata dalla Circoscrizione 1, poiché scopo del presente Testo Unico non è la ridiscussione di scelte che appartengono alla sfera discrezionale del Consiglio Comunale, scelte peraltro effettuate, per quanto riguarda le norme in questione, solo recentemente (deliberazione mecc. 2003 05961/002 approvata il 24 luglio 2003).
Il Testo Unico ha invece lo scopo più limitato, come evidenziato in premessa, di verificare la necessarietà e l'attualità delle norme vigenti, anche predisponendo eventuali proposte di modifica laddove fossero ritenute opportune per garantire il miglior raggiungimento dell'obiettivo della buona amministrazione, ovvero la conformità a sopravvenute leggi, o ad altre disposizioni di fonte gerarchicamente superiore.
Le Circoscrizioni 7 e 9 hanno espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione (all. 3-4 - nn. ).
Non sono pervenuti pareri da parte dei restanti Consigli Circoscrizionali.
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Presidente - pongo in votazione il provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Borsano, Chiavarino, Dell'Utri, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Lospinuso e Tealdi.

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

Per l'esisto della votazione che precede il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

DELIBERA

1) di approvare il suddetto Testo Unico delle norme regolanti il procedimento amministrativo, semplificazione, partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa, nella versione allegata alla presente deliberazione (all. 1 - n ), della quale è parte integrante e sostanziale;
2) di revocare, conseguentemente i seguenti Regolamenti:
- Regolamento sulla documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive (n. 174), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 1989 (mecc. 8906775/14);
- Regolamento sul Difensore civico (n. 194), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 1992 (mecc. 9203895/49) e successivamente modificato con deliberazione del 14 ottobre 2002 (mecc. 2002 07565/002);
- Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi (n. 200), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1994 (mecc. 9400897/02);
- Regolamento delle modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare (n. 203), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1994 (mecc. 9407255/02);
- Regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti amministrativi (n. 216), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 aprile 1995 (mecc. 9408979/04);
- Regolamento del Referendum Comunale (n. 285), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2003 (mecc. 2003 05061/002).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.

Presidente - in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testè approvata produca subito i suoi effetti, propongo che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di legge.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Altea, Borsano, Chiavarino, Dell'Utri, Gabri, Gallo Francesco, Ghiglia, Lospinuso e Tealdi.

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI 39
VOTI FAVOREVOLI     39
VOTI CONTRARI           /


TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L’ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 - Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto della Città, l’amministrazione comunale garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici della Città, anche al fine di assicurare il buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, conformando la stessa ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità
2. In particolare, sono garantiti i diritti:
a) di partecipazione alle scelte politiche e amministrative;
b) alla trasparenza dell’attività amministrativa;
c) di informazione sul funzionamento dell’amministrazione, ed alle informazioni comunque in possesso dell’amministrazione medesima;
d) dei cittadini - utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento e di semplificazione dell’attività amministrativa;
e) di partecipazione al procedimento amministrativo;
f) di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

Articolo 2 - Oggetto del testo unico

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, il presente testo unico disciplina:
a) le modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare;
b) i referendum consultivo ed abrogativo;
c) il diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni delle quali è in possesso l’amministrazione;
d) i termini ed i responsabili dei procedimenti, nonché le modalità di partecipazione ai medesimi;
e) la semplificazione della documentazione amministrativa;
f) il Difensore civico.

TITOLO II - MODALITÀ PROCEDURALI PER ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE
CAPO I - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Articolo 3 - Soggetti presentatori e firmatari

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dallo Statuto (1) .

Articolo 4 - Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni

1. Ai sensi dello Statuto della Città:
a) le istanze al Sindaco sono sottoscritte e presentate, con la propria firma, da un titolare dei diritti di partecipazione con le modalità previste dal successivo articolo 7, comma 5 (2) ;
b) le petizioni al Sindaco sono sottoscritte da una pluralità di titolari dei diritti di partecipazione, due dei quali devono sottoscriverle con la propria firma autenticata e presentarle con le modalità di cui al successivo articolo 7 comma 5 (3).
2. Le petizioni al Consiglio Comunale, ai sensi dello Statuto (che prevede il diritto di partecipare alla discussione della petizione, da parte di tre presentatori, nella sede della Commissione Consiliare Competente), devono essere sottoscritte (4):
- da almeno trecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere specifico;
- da almeno ottocento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per problemi di carattere generale.
3. Tre presentatori devono sottoscrivere le petizioni di cui al precedente comma 2 con la propria firma autenticata, sottoscrivendo la dichiarazione con la quale si assumono la responsabilità dell’autenticità delle altre firme necessarie. Eventuali controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale.

Articolo 5 - Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per le proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione d’iniziativa popolare devono essere sottoscritte da almeno millecinquecento titolari dei diritti di partecipazione, e da almeno cinquemila per le proposte di modifica allo Statuto (5) .
2. Dieci presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata e sottoporla per la verifica, prima della raccolta delle altre firme necessarie, al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Successivamente a tale verifica, può aver luogo la raccolta delle altre sottoscrizioni che, all’atto della presentazione, devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta con la propria firma autenticata dai dieci presentatori, con la quale essi assumono la responsabilità dell’autenticità delle altre firme necessarie, e garantiscono che il testo completo della proposta di deliberazione è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.

Articolo 6 - Modalità di raccolta delle firme in calce a petizioni e proposte di deliberazione

1. Le petizioni e le proposte di deliberazione devono recare le firme necessarie raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione o l’oggetto della proposta di deliberazione.
2. Ogni firma deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell’annotazione del documento d’identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.

Articolo 7 - Modalità di presentazione

1. Le istanze e le petizioni indirizzate al Sindaco, e le petizioni e proposte di deliberazione indirizzate al Consiglio Comunale, devono pervenire all’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’Ufficio provvede al protocollo e, verificata la sussistenza delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni necessarie, le trasmette al Sindaco, o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo il caso.
2. Il personale dell’Ufficio è autorizzato alle autenticazioni di firme necessarie, ove sia richiesto dagli interessati in sede di consegna diretta.
3. La presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, è soggetta al pagamento di importi, comprensivi delle eventuali spese postali, fissati con deliberazione della Giunta Comunale (6).
4. Le petizioni al Consiglio Comunale possono essere anche inviate, unitamente agli importi di cui al comma precedente, a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Ai sensi del precedente articolo 4, le istanze e le petizioni al Sindaco sono presentate rispettivamente da uno e due titolari dei diritti di partecipazione
- sottoscrivendole presso l’URP in presenza di un dipendente addetto all’ufficio;
- a mezzo di terza persona, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori;
- inviandole per posta o fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei presentatori;
- sottoscrivendole mediante la firma digitale, se inviate per via telematica, ovvero con l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (7) .
6. Le proposte di deliberazione sono consegnate all’URP in entrambe le fasi previste dallo Statuto e dal presente titolo.
7. L’Ufficio Protocollo Generale e i vari Protocolli settoriali trasmettono all’URP le istanze, le petizioni, e le proposte di deliberazione eventualmente ad essi erroneamente inoltrate.
8. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni necessarie, sono tempestivamente comunicate dall’URP agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta.

CAPO II - ESITI
Articolo 8 - Risposta alle istanze e alle petizioni del Sindaco

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Sindaco, ovvero un Assessore o un Funzionario da lui delegato, risponde alle istanze e alle petizioni entro i sessanta giorni successivi alla presentazione (8).
2. La risposta alle istanze dovrà essere inviata al firmatario con la stessa modalità utilizzata per la presentazione, ovvero a mezzo posta.
3. La risposta alle petizioni dovrà essere inviata ai primi due presentatori con la stessa modalità utilizzata per la presentazione, ovvero a mezzo posta.

Articolo 9 - Esito delle petizioni al Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata l’ammissibilità delle petizioni organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e comunica in tempo utile al primo dei tre presentatori che hanno sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione Consiliare competente (9).
2. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale, ritenga inammissibile la petizione, ne dà comunicazione motivata allo stesso soggetto con lo stesso mezzo, entro quindici giorni dalla presentazione.

Articolo 10 - Requisiti formali ed esito delle proposte di deliberazione d’iniziativa popolare)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, ed essere redatte con chiara indicazione dell’oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone la proposta di deliberazione al Segretario Generale per la verifica della sussistenza di tali requisiti ed entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l’esito e gli eventuali rilievi al primo dei dieci presentatori.
3. Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati, e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso ha nuovamente inizio la procedura prevista dallo Statuto.
4. Qualora la verifica abbia esito positivo i presentatori, avutane comunicazione, entro i quattro mesi successivi, possono procedere alla raccolta delle firme previste dallo Statuto.
5. Successivamente alla presentazione all’URP delle altre firme necessarie, il Presidente organizza, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, il diritto di tribuna di cui al successivo articolo 11 e ha inizio la procedura per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale e per gli altri adempimenti stabiliti dallo Statuto (10).

Articolo 11 - Diritto di tribuna

1. Il diritto di tribuna di cui ai precedenti articoli 9 e 10, consiste nell’assicurare opportuna pubblicità alle proposte di deliberazione e di petizione presentate al Consiglio Comunale.
2. Tale pubblicità si realizza con l’organizzazione, da parte del Presidente del Consiglio, mediante gli uffici del Consiglio Comunale, di un incontro, da svolgersi nel Palazzo Civico, tra i primi presentatori delle proposte di petizione e di deliberazione, e i principali mezzi di informazione presenti nella Città.
3. L’incontro, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, deve svolgersi previa verifica dell’esistenza dei requisiti formali necessari e delle firme richieste, prioritariamente all’esame che dovrà essere effettuato dalle Commissioni Consiliari competenti, ovvero dal Consiglio Comunale.
4. Ulteriori e maggiori forme di pubblicità potranno essere decise, nel rispetto della parità di trattamento tra diverse proposte e richieste, dalla Conferenza dei Capigruppo.

TITOLO III - REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO ED ABROGATIVO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 12 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente titolo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti al titolo II, capo I dello Statuto.

Articolo 13 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali

1. A norma degli articoli 15 e 16 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi e abrogativi.
2. I soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, dello Statuto possono:
a) con il referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
b) con il referendum abrogativo, eliminare dall’ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L’abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
3. I Referendum consultivo e abrogativo non possono essere indetti, rispettivamente, nelle materie indicate dagli articoli 15, comma 3, e 16, comma 2, dello Statuto.

Articolo 14 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

1. A norma degli articoli 9 comma 1, 15 comma 2 e 16 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato:
- per i sottoscrittori di cui agli articoli 16, comma 1, e 17, comma 1, dello Statuto, alla data di apposizione dell’adesione sull’apposito modello di raccolta delle firme;
- per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum, consultivo o abrogativo.

Articolo 15 - Data di effettuazione dei Referendum Abrogativo e Consultivo

1. Il Referendum Comunale deve svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 luglio.
2. La data del Referendum Comunale non può coincidere con quella prevista per l’espletamento di turni elettorali o referendari nazionali.

Articolo 16 - Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e nei Consigli Circoscrizionali, nonché ai promotori del Referendum che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l’utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l’elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
5. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all’articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO
Articolo 17 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo

1. A norma dell’articolo 15 comma 2 dello Statuto, il Referendum Consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1 marzo dell’anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento, e la data dello scioglimento stesso.
3. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il 30 aprile dell’anno in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l’atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.

Articolo 18 - Periodo di svolgimento del Referendum consultivo

1. Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale venga adottato entro il mese di febbraio, il Referendum consultivo deve svolgersi nell’anno in corso, nel periodo previsto dall’articolo 15 comma 1 del presente titolo. L’approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum nell’anno successivo.

CAPO III - REFERENDUM ABROGATIVO
Articolo 19 - Modalità di promozione del Referendum abrogativo

1. A norma dell’articolo 16 comma 1 dello Statuto, il Referendum abrogativo può essere promosso con richiesta presentata da almeno ventimila titolari dei diritti di partecipazione popolare.
2. I soggetti di cui all’articolo 9 comma 1 dello Statuto che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di Referendum abrogativo devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all’esercizio delle facoltà stabilite dal presente titolo.
3. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 20.

Articolo 20 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni

1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina l’intitolazione "Richiesta di referendum abrogativo comunale ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto"; l’esposizione sintetica del contenuto della deliberazione o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; gli estremi formali della loro precisa identificazione ed, infine, lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.
2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali e al periodo di residenza anagrafica dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l’autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.

Articolo 21 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum Abrogativo

1. Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, il Comitato provvede alla raccolta di almeno duemila firme valide prima della presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale del Comune. La firma deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali o il periodo di residenza anagrafica del sottoscrittore. Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione rilasciata per prima.
2. La raccolta deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo 20, previamente vidimati dal Segretario Generale, o suo delegato, mediante l’apposizione su ognuno di essi del numero d’ordine, del timbro dell’ufficio, della data e della propria firma. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l’invalidità delle sottoscrizioni apposte.
3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall’articolo 21 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell’ambito dei procedimenti elettorali.

Articolo 22 - Presentazione della richiesta di Referendum abrogativo

1. Il Presidente del comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di Referendum abrogativo presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di un mese dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l’invalidità delle sottoscrizioni raccolte.
2. All’atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno duemila sottoscrizioni valide di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta abrogativa.
3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall’attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale o di residenza anagrafica previsto dall’articolo 9 comma 1 dello Statuto, in relazione a ciascun firmatario. Per coloro che hanno titolo a partecipare al Referendum, pur non essendo elettori del Comune, è necessario acquisire il certificato penale prima del rilascio dell’attestazione sul periodo di iscrizione anagrafica. Le attestazioni sono rilasciate dal Servizio Elettorale del Comune.
4. La richiesta di referendum, unitamente alle firme prodotte, deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all’articolo successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione. Il Segretario Generale dà notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale della richiesta di Referendum abrogativo.

Articolo 23 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di due giorni, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.
2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori alle duemila sottoscrizioni, il Sindaco, dichiara con proprio atto l’inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dall’articolo 17, comma 1, capoverso 1 dello Statuto. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 24 - Commissione per il Referendum Abrogativo

1. A norma dell’articolo 17 dello Statuto, l’ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo è valutata da una apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Difensore Civico e, con facoltà di delega, il Segretario Generale e il Direttore del Servizio Centrale Consiglio Comunale.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da suo delegato, scelto all’interno dei membri della Commissione stessa.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l’intervento della maggioranza dei componenti.

Articolo 25 - Ammissibilità della richiesta di Referendum Abrogativo

1. La Commissione per il Referendum:
a) giudica l’ammissibilità delle proposte di Referendum abrogativo, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti;
b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria di cui all’articolo 17 comma 2 dello Statuto;
c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Dirigente del Settore Servizi Demografici.
2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.
3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l’accoglimento.
4. Qualora la richiesta di Referendum abrogativo venga presentato dopo il mese di febbraio dell’anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l’esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Articolo 26 - Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta

1. Ai sensi dell’articolo 17 comma 1, capoverso 2 dello Statuto le ulteriori firme, necessarie al raggiungimento del quorum minimo delle ventimila sottoscrizioni valide, devono essere raccolte dopo l’ammissibilità della richiesta di Referendum abrogativo. A tal fine il Comitato deve provvedervi, a pena di inesistenza sopravvenuta della richiesta stessa, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla notifica di cui al precedente articolo 25,comma 1, lett. c).
2. Alla raccolta si applicano le disposizioni contenute negli articoli 19, 20 e 21 comma 3 del presente titolo.

Articolo 27 - Presentazione e controllo delle sottoscrizioni

1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni di cui all’articolo 17 comma 2, dello Statuto, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all’articolo precedente.
2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità. L’esito dell’accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum.
4. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto dall’articolo 17 comma 1, capoverso 2 dello Statuto, il Sindaco, dichiara con proprio atto l’inesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

Articolo 28 - Data di svolgimento del Referendum abrogativo

1. Il Referendum abrogativo deve svolgersi nell’anno in corso, nel periodo previsto dall’articolo 15 comma 1 del presente titolo, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 27 avvenga entro febbraio. In caso di presentazione successiva lo svolgimento della consultazione dovrà svolgersi nell’anno seguente.

Articolo 29 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo

1. Il Referendum non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio della Commissione per il Referendum, l’integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l’interruzione della procedura.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all’adozione dell’atto deliberativo, incidente sulla procedura referendaria, la Commissione che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.
3. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, ai Presidenti delle Circoscrizioni e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.
4. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l’affissione di avviso all’Albo Pretorio e l’utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Articolo 30 - Riformulazione del quesito referendario

1. Qualora la Commissione, in seguito all’adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all’articolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario.
2. A tali fini il Presidente del Consiglio Comunale riunisce la Commissione non oltre il secondo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione consiliare, che provvede nei quattro giorni successivi alla sua riunione.
3. Le decisioni della Commissione devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.
4. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.
5. L’interruzione della procedura è resa pubblica dal Sindaco mediante l’affissione di avviso all’Albo Pretorio e l’utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA
Articolo 31 - Indizione del Referendum

1. Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all’articolo 17, in caso di Referendum Consultivo, o del giudizio di ammissibilità di cui all’articolo 25, e dell’attestazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici di cui agli articoli 23 e 27 del presente titolo, in caso di Referendum abrogativo, indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio.
2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme degli articoli 18 e 28 del presente titolo. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l’esercizio del voto.
4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un’unica data.
5. Nell’anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum già indetto ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto decade di diritto, mentre il Referendum già indetto ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto è rinviato a data successiva.

Articolo 32 - Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo

1. In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, riparte gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio, nell’ambito dei plessi scolastici vincolati ad uso elettorale, e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l’indetta consultazione referendaria.

Articolo 33 - Avvisi di convocazione

1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l’orario della votazione mediante la consegna a mezzo postale di apposito avviso di convocazione.
2. Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono comunicati con un solo avviso.

Articolo 34 - Uffici di Sezione

1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. Ai componenti l’Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 35 - Nomina dei componenti dell’ufficio di sezione

1. I componenti l’Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all’ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Dirigente del Settore Servizi Demografici, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all’Albo Pretorio del Comune, procede:
a) al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni individuate ai sensi del precedente articolo 34;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l’ordine di estrazione, i Presidenti e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
3. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
4. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all’atto della costituzione dell’ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l’anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale o nei Consigli Circoscrizionali o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 36 - Schede per il referendum

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito formulato a termini degli articoli 17 comma 1, 25 comma 1 e 30 commi 1 e 4 del presente titolo, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all’elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l’Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l’ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.

Articolo 37 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un’urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant’altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici.

Articolo 38 - Costituzione del seggio

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l’Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina di cui all’articolo 35, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 47 del D.P.R. n. 570/1960.
3. Il giorno della votazione l’ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.

Articolo 39 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini residenti nel comune ed iscritti nelle liste elettorali, nonché tutti coloro che siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni previste all’articolo 2 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nell’arco temporale dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

Articolo 40 - Scrutinio dei voti

1. Terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all’Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 42, i plichi contenenti:
- le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
- le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
- le schede valide;
- una copia del verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione.
L’altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Articolo 41 - Partecipazione alle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:
- i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore;
- un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale o Circoscrizionale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale o Circoscrizionale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Articolo 42 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l’Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Prefetto o suo delegato e da sei elettori iscritti all’albo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. L’Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.
3. L’Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all’accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l’Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.
5. I componenti dell’Ufficio Centrale hanno diritto agli emolumenti previsti dalla normativa per i componenti dell’Ufficio Centrale per il rinnovo dei Consigli Circoscrizionali.

Articolo 43 - Proclamazione dell’esito ed effetti del Referendum

1. L’esito della consultazione è proclamato dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all’abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale dichiara l’avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare.
3. L’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato, salvo che il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l’efficacia della consultazione ai sensi dell’articolo 19 comma 2 dello Statuto.
4. In caso di Referendum consultivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

CAPO V - NORME FINALI
Articolo 44 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

TITOLO IV- DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI È IN POSSESSO L’AMMINISTRAZIONE
CAPO I - NORME GENERALI
Articolo 45 - Oggetto

1. Per "accesso" si intende la possibilità della piena conoscenza di quanto richiesto, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentirne l’esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti, anche interni, prodotti dagli organi elettivi o non elettivi del Comune e delle sue Circoscrizioni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
3. Per "atto amministrativo" si intende qualunque atto, anche interno, facente parte dei procedimenti amministrativi emanato da organi della Città.
Per "informazione" si intende ogni fatto o notizia in possesso del Comune e dallo stesso utilizzato ai fini dell’attività amministrativa, nello stato in cui lo stesso si trova, senza alcuna specifica elaborazione eventualmente richiesta dall’interessato.

Articolo 46 - Soggetti

1. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell’amministrazione è assicurato a tutti i cittadini residenti, singoli o associati.
2. Il diritto di accesso ai documenti dell’amministrazione è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale interesse dovrà essere personale concreto ed attuale.
3. Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi
4. E’ comunque riconosciuto l’accesso a chiunque ne faccia richiesta a:
- deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati;
- determinazioni di impegno di spesa e relativi allegati;
- contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta;
- scritture private in cui è parte il Comune iscritte al repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso;
- ordinanze;
- documenti e dati informativi, forniti al Consiglio Comunale, per i quali non sussistano ragioni di riservatezza.

1. E’ istituito l’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, il cui sportello svolge i seguenti compiti:
- essere tramite tra il cittadino che intende esercitare i propri diritti di accesso e di partecipazione e l’Amministrazione;
- formulare proposte all’Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici per migliorare il rapporto con l’utenza;
2. Con riguardo al diritto di accesso, l’URP provvede a:
- fornire al cittadino tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi;
- ricevere le richieste di accesso ai documenti amministrativi, agli atti e alle informazioni, per l’avvio del procedimento informale o formale, trasmettendole immediatamente, anche tramite fax o via telematica, ai Settori competenti, ovvero soddisfare le richieste accoglibili presso l’Ufficio stesso;
- curare direttamente i procedimenti di accesso formale che potranno essere attribuiti dall’Amministrazione alla sua competenza;
- fornire informazioni sugli uffici, i servizi, e sul loro funzionamento e modalità di fruizione, ovvero orientare il cittadino verso gli uffici di riferimento;
- fornire informazioni sullo stato delle pratiche e dei procedimenti che riguardino il cittadino richiedente, ovvero indirizzarlo ai settori competenti;
- accogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti con gli Uffici;
- curare rilevazioni statistiche inerenti all’esercizio del diritto di accesso anche al fine di realizzare l’archivio previsto dalla normativa vigente.
3. L’Amministrazione adotta tutte le misure idonee per l’attuazione di quanto previsto dai commi precedenti con particolare riguardo alla predisposizione di apposite tecnologie informatiche e attraverso l’utilizzo e lo sviluppo di servizi telematici.
4. L’Amministrazione predispone e divulga, aggiornandolo periodicamente, un elenco ufficiale degli Uffici presso i quali è esercitabile il diritto di accesso alle informazioni ed alle varie categorie di documenti amministrativi e di atti e dei relativi orari di apertura al pubblico. Copie di tale elenco sono conservate, a disposizione del pubblico, presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico.

CAPO II - ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 48 Responsabile del procedimento di accesso

1. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente del Settore o della Circoscrizione depositari dell’originale della documentazione richiesta ovvero altro dipendente da questi designato.
2. Per tutti i procedimenti di accesso che possano esaurirsi presso l’URP responsabile è il soggetto preposto all’Ufficio stesso.

Articolo 49 - Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio competente, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio competente, questa si intende respinta.

Articolo 50 - Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall’accesso senza limiti di tempo i registri di Stato Civile, lo schedario anagrafico, i fascicoli personali degli elettori, lo schedario delle carte d’identità e tutti gli altri atti o documenti, o categorie di documenti o di atti, la cui esclusione sia prevista in disposizioni speciali vigenti.
2. Sono altresì esclusi dall’accesso, i documenti e gli atti, o loro parti, riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
3. In particolare sono sottratte all’accesso le categorie dei documenti e degli atti indicate nell’allegato A al presente Testo Unico, che ne costituisce parte integrante.
4. Deve comunque essere garantita ai richiedenti che abbiano un interesse personale, concreto e attuale la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. In tali casi il diritto d’accesso è consentito nei limiti della pertinenza e dell’adeguatezza rispetto alle esigenze di tutela dello specifico interesse giuridico che viene in considerazione, con omissione delle informazioni a tal fine non utili; se i dati concernono lo stato di salute o la vita sessuale di soggetti terzi rispetto al richiedente, l’accesso è consentito se necessario a tutelare diritti di rango almeno pari a quelli dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
5. Non sono ammesse richieste generiche relative ad intere categorie di documenti o di atti che comportino lo svolgimento di attività di indagine ed elaborazione da parte degli uffici comunali.
6. Copia di tutti i provvedimenti di diniego dell’accesso dovrà essere trasmessa entro 10 giorni al Presidente della Commissione Comunale di vigilanza sull’attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso di cui all’articolo 63 del presente titolo.

Articolo 51 - Differimento

1. L’accesso ai documenti richiesti è differito sino a quando la conoscenza di essi può impedire, compromettere o gravemente ostacolare il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. In particolare l’accesso è differito:
- ove sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti;
- in luogo dell’esclusione in tutti i casi in cui le esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all’articolo precedente possano essere efficacemente conseguite in tal modo, fatti salvi i documenti e gli atti per i quali il segreto o il divieto di divulgazione è stabilito dalla legge o da regolamenti.
3. Salvo deroghe previste in relazione a casi specifici al fine di conseguire esigenze di partecipazione ed informazione, è altresì differito l’accesso, sino alla conclusione dei relativi procedimenti, agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
4. E’ sempre disposto il differimento per le categorie di atti indicati nell’allegato B facente parte integrante del presente Testo Unico, nei limiti dallo stesso indicati.
5. Il differimento dell’accesso è disposto dal responsabile del procedimento di accesso con motivazione scritta e deve avere durata determinata.

Articolo 52 - Ricorsi

1. Fatti salvi i poteri e le facoltà che la legge e il Regolamento attribuiscono al Difensore Civico, avverso i provvedimenti di diniego sia del Sindaco sia del responsabile del procedimento, avverso i provvedimenti di differimento nonché nei casi di cui all’articolo 49, comma 2 in cui, trascorsi i termini, la richiesta si intende respinta, è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell’articolo 25 comma 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..

Articolo 53 - Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile dell’Ufficio che detiene l’atto o il documento oggetto della richiesta stessa ovvero all’URP di cui al precedente articolo 47 che, qualora non sia in possesso degli elementi richiesti, indirizzerà l’interessato all’Ufficio competente.
2. La richiesta deve essere motivata, eventualmente anche con riferimento all’interesse che la legittima, e deve indicare con esattezza il documento o l’atto oggetto dell’accesso ovvero gli elementi utili alla sua individuazione. L’interessato deve documentare la propria identità e - ove occorra - i propri poteri di rappresentanza.
3. Quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire l’immediato accoglimento della richiesta, l’accesso è disposto senza ulteriori formalità.

Articolo 54 - Procedimento di accesso formale

1. Qualora non si possa soddisfare immediatamente la richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse in ordine alle informazioni e alle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento o dell’atto, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Salvi i casi previsti dagli articoli 60 e 61, la richiesta formale è redatta in carta libera, preferibilmente mediante l’utilizzo di apposito modulo prestampato in triplice copia dall’Amministrazione, e deve in ogni caso essere firmata dal richiedente e contenere gli stessi elementi previsti per la richiesta informale. E’ fatta salva la regolarizzazione della domanda, a norma delle disposizioni in materia di bollo. Una delle copie è inviata all’URP per lo svolgimento delle relative funzioni statistiche e di controllo, mentre un’altra copia è restituita al richiedente quale ricevuta.
3. In relazione a documentati motivi d’urgenza, la domanda potrà indicare il termine massimo per l’accesso utile all’interesse del richiedente. Il mancato accoglimento della richiesta di anticipazione del termine dovrà comunque essere motivato in forma scritta da parte del responsabile del procedimento di accesso.
4. L’Ufficio responsabile del procedimento di accesso indica sulla copia della domanda a disposizione del richiedente la data in cui verrà soddisfatte la richiesta ovvero ne verrà comunicato all’interessato il rifiuto o il differimento. Su tale copia dovranno altresì essere annotati di volta in volta gli eventuali rinvii nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento di rifiuto o di differimento.
5. Il Responsabile del procedimento comunica all’URP l’esito del procedimento di accesso formale.
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Ufficio competente a riceverla è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente, e comunque entro la data di cui al precedente comma 4. Il termine del procedimento, di cui all’articolo 49, ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Articolo 55 - Procedimento di accesso formale mediante richiesta a mezzo posta, via fax o telematica

1. La richiesta a mezzo posta, fax o telematica può essere indirizzata all’Ufficio che detiene l’atto o il documento, ovvero all’URP.
2. La richiesta indirizzata a Settore diverso da quello competente viene trasmessa direttamente da questo all’URP per il successivo corretto inoltro della pratica.
3. L’Ufficio che detiene l’atto o il documento, o l’URP provvedono ad inviare al richiedente quale risposta una comunicazione scritta, contenente l’indicazione dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti ovvero, qualora siano richieste copie, la data in cui le stesse saranno disponibili ed i relativi costi, ovvero la notificazione del diniego o del differimento.
4. Su esplicita richiesta dell’interessato, la copia potrà essere trasmessa direttamente al recapito da questi indicato, con addebito delle relative spese postali, previo pagamento delle somme dovute.
5. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, l’Ufficio di cui al precedente comma 3 richiede i chiarimenti necessari ed i termini di cui al precedente articolo 49 ricominciano a decorrere dal ricevimento della richiesta perfezionata.

Articolo 56 - Esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, così come stabilito dal precedente articolo 47, comma 1, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.
2. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 50, l’accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento.
3. Nel caso in cui l’interessato richieda documenti connessi ai sensi del precedente comma 2, i termini del procedimento di cui all’articolo 49 decorrono dalla nuova richiesta.
4. L’esame ed il rilascio di copie dei documenti e degli atti avviene presso l’Ufficio depositario dell’atto ovvero, ove possibile, presso l’URP durante i giorni e le ore di apertura degli stessi al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

Articolo 57 - Visione dei documenti

1. La visione dei documenti e degli atti è gratuita, salve le eventuali spese di ricerca il cui pagamento potrà essere richiesto anticipatamente.
2. L’esame è effettuato dall’interessato o da persona da lui incaricata, fatta constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. L’interessato ha facoltà di prendere appunti, di trascrivere in tutto o in parte i documenti e gli atti presi in visione, ma non può asportarli dal luogo presso cui sono dati in visione, ne’ tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo, salva comunque l’applicazione delle norme penali.

    Articolo 58 - Rilascio di copie non autenticate

1. Il rilascio di copie può avvenire sia in forma cartacea sia con strumenti informatici laddove disponibili.
2. Sia il rilascio cartaceo che quello su supporto informatico sono soggetti al rimborso del costo di riproduzione ed ai diritti di ricerca. La trasmissione in via telematica, di documenti e atti già esistenti su supporto informatico è esentata dai rimborsi di cui sopra.

    Articolo 59 - Tariffe e modalità di pagamento

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale aggiorna periodicamente, in relazione ai costi effettivi di ricerca e di riproduzione dei documenti e degli atti, le relative tariffe e fissa le modalità di pagamento anche anticipato della somme dovute (11).

    Articolo 60 - Rilascio di copie autenticate

1. L’interessato, per ottenere copia autenticata, deve precisarlo espressamente nella richiesta e presentare la stessa in regola con le disposizioni in materia di bollo.
2. Ai fini del rilascio di copie autenticate, oltre alle norme del presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 (12), in quanto compatibili con le norme della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
3. I dirigenti autenticano le copie degli atti e dei documenti i cui originali sono depositati presso il loro Ufficio.

    Articolo 61 - Rilascio di copie in bollo

1. Ai fini del rilascio di copie in bollo, il richiedente deve allegare all’istanza in bollo le marche da bollo necessarie, calcolate in base a quanto prescritto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza in carta semplice è ammessa la regolarizzazione successiva, mediante consegna delle marche da bollo occorrenti.

    CAPO III -ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
    Articolo 62 - Accesso alle informazioni

1. L’accesso alle informazioni in possesso del Comune è garantito mediante:
- l’informazione e la diffusione di notizie a mezzi di comunicazione di massa nel rispetto delle leggi in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- la comunicazione diretta ai cittadini effettuata con ogni modalità tecnica ed organizzativa, anche attraverso l’utilizzo e l’implementazione costante della rete informatica;
- l’istituzione e l’attività dell’Ufficio per i rapporti con il pubblico di cui al precedente articolo 47;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- la presentazione di istanze e petizioni al Sindaco secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, da intendersi quale modalità per l’accesso formale alle informazioni;
- la possibilità di richiedere informalmente l’accesso all’Ufficio per rapporti con il pubblico, ovvero all’ufficio competente per materia, con le modalità previste dal precedente articolo 53.
2. Qualora la richiesta di informazioni comporti la necessità di garantire l’accesso ad atti o a documenti amministrativi, si applica quanto previsto in materia dal presente regolamento.
3. I precedenti articoli 50 e 51 del presente titolo, inerenti l’esclusione e il differimento dell’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, si applicano anche alle informazioni in possesso dell’amministrazione.

    CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
    Articolo 63 - Commissione Comunale di vigilanza sull’attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso

1. La Commissione Comunale di vigilanza sull’attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso vigila sull’osservanza delle norme contenute nel presente titolo e promuove ogni altra iniziativa utile al più corretto esercizio del diritto di accesso.
2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede, dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, da due Consiglieri, di cui uno di minoranza, da un rappresentante dell’Assemblea dei Presidenti di Circoscrizione e dal Segretario Generale o suo delegato.
3. Alle sedute della Commissione è sempre invitato ad intervenire il Difensore Civico.
4. La Commissione è convocata dal Presidente, il quale è tenuto a riunirla entro venti giorni dalla richiesta di un suo componente ovvero del Difensore Civico.

    Articolo 64 - Disposizioni speciali

1. Sono fatte salve le speciali disposizioni che regolano l’accesso agli atti conservati presso l’Archivio Storico.

    TITOLO V - I TERMINI ED I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI, NONCHÉ LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI MEDESIMI

    CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
    Articolo 65 - Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati da fonti legislative o regolamentari, attribuiti alla competenza del Comune che obbligatoriamente conseguano ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio.

    CAPO II - TERMINI DEI PROCEDIMENTI
    Articolo 66 - Termine iniziale e finale dei procedimenti

1. Il termine iniziale del procedimento decorre:
- nei procedimenti ad iniziativa di parte, dalla data in cui la domanda, regolarmente presentata, è pervenuta al protocollo del Comune che provvede, nel più breve termine possibile, ad inoltrarla all’ufficio competente, che deve trasmetterla al responsabile del procedimento entro i cinque giorni successivi
- nei procedimenti d’ufficio, dalla conoscenza da parte del responsabile del presupposto da cui sorge l’obbligo a procedere.
2. Il termine iniziale si interrompe, per una sola volta, qualora il responsabile del procedimento debba richiedere la necessaria documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente, assegnando all’interessato un termine per provvedere, variabile a seconda dell’entità e della complessità dei documenti da produrre, fatto salvo il caso in cui il termine suddetto non sia già previsto dalla legge. Nell’ipotesi di cui al presente comma, il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui la documentazione integrativa perviene al protocollo generale o al protocollo dell’ufficio competente, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, il responsabile dispone l’archiviazione della domanda, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
4. I procedimenti devono concludersi con l’adozione del provvedimento finale, ovvero - se ricettizi - con la ricezione da parte del destinatario entro i termini massimi previsti dalle schede dei procedimenti approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Per i procedimenti non inclusi nelle schede di cui sopra, che non siano già disciplinati da fonti legislative o regolamentari, vale il termine conclusivo di trenta giorni previsto dal terzo comma dell’articolo 2 della Legge 241/1990.

    Articolo 67 - Sospensione dei termini

1. I termini rimangono sospesi nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, per il periodo prefissato da disposizioni legislative o regolamentari per l’espressione del parere da parte dell’organo consultivo, ovvero - in mancanza di queste - per la durata di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta del parere da parte dell’organo adito. Decorso tale termine senza che l’organo adito abbia comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
2. I termini rimangono sospesi nei casi in cui debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di altri enti od organi, per il periodo prefissato da disposizioni legislative o regolamentari per il rilascio di tali valutazioni, ovvero - in mancanza - per la durata di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’organo adito. Decorso tale termine senza che l’organo adito abbia provveduto o abbia rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui i pareri o le valutazioni tecniche debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini (13). In tali casi, i termini rimangono sospesi fino all’acquisizione di tali pareri o valutazioni tecniche.
4. I termini rimangono sospesi per il tempo necessario all’acquisizione di atti o documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, richiesti ad altre amministrazioni o a soggetti privati in relazione ad effettive esigenze del singolo procedimento.
5. I termini rimangono sospesi nei casi in cui l’adozione di provvedimenti è subordinata all’introito del controvalore di trasferimenti dello Stato, della Regione, della Cassa Depositi e Prestiti, di altri Istituti di credito, nonché di ogni pubblica amministrazione o ente pubblico.

    CAPO III - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
    Articolo 68 - Soggetti responsabili

1. Il responsabile del procedimento è titolare delle competenze di cui all’articolo 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., che possono essere delegate secondo la normativa vigente, ferma restando la competenza dirigenziale in ordine all’adozione del provvedimento finale.
2. Nei procedimenti che si esauriscono nell’ambito di un’unità organizzativa settoriale, responsabile del procedimento è il Dirigente preposto al Settore o suo sostituto o delegato.
3. Nei procedimenti plurisettoriali nell’ambito della stessa Direzione, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore competente all’adozione del provvedimento finale o suo sostituto o delegato.
4. Nei procedimenti che coinvolgano più Divisioni o Servizi Centrali, il responsabile del procedimento è il Direttore della Divisione o Servizio Centrale, o suo sostituto o delegato, che adotta il provvedimento finale.

    Articolo 69 - Attribuzioni

1. Il responsabile del procedimento esamina gli atti secondo un rigoroso ordine cronologico, salvo deroghe eccezionali debitamente motivate, curando tutti gli adempimenti previsti dalla legge e procedendo agli accertamenti d’ufficio, alle certificazioni, alle comunicazioni, alle valutazioni e ad ogni altra attività utile all’esito

    CAPO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
    Articolo 70 - Comunicazioni

1. L’avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del medesimo, è comunicato:
- ai soggetti richiedenti nel caso di procedimento ad iniziativa di parte. In caso di presentazione diretta della domanda la comunicazione potrà avvenire contestualmente al rilascio della relativa ricevuta;
- ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nel caso del procedimento d’ufficio;
- ai soggetti che pur non essendo diretti destinatari del provvedimento, ove individuati o facilmente individuabili, siano titolari di posizioni giuridiche protette che possano essere pregiudicate;
- ai soggetti che per legge devono intervenirvi.
2. La comunicazione iniziale deve indicare l’Amministrazione competente, l’oggetto del procedimento, l’indicazione dell’ufficio e del responsabile del procedimento, l’ufficio e l’orario in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora i destinatari siano particolarmente numerosi o sussistano altre difficoltà tali da ritardare la speditezza del procedimento, la comunicazione iniziale e le altre eventuali successive possono essere motivatamente disposte tramite affissione all’albo pretorio, comunicati stampa, avvisi o altri mezzi idonei di comunicazione pubblica.

    Articolo 71 - Partecipazione volontaria al procedimento

1. Qualunque soggetto, diverso da quelli indicati nell’articolo 70, comma 1 portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
2. L’intervento deve essere presentato dai soggetti di cui al precedente comma in forma scritta e contenere tutti gli elementi utili per l’individuazione del procedimento al quale l’intervento è riferito, i motivi dell’intervento, le generalità ed il domicilio o sede dell’interveniente.
3. Il responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1; in caso affermativo, deve inviare all’interveniente una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente articolo 70, comma 2; in caso negativo, deve comunicare le ragioni ostative all’intervento.

    Articolo 72 - Diritti dei partecipanti

1. I soggetti di cui agli articoli 70, comma 1, e 71 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto disposto dalla disciplina sul diritto d’accesso;
b) di presentare memorie scritte e documenti;
c) di partecipare ad eventuali audizioni.
2. Il responsabile del procedimento è obbligato a valutare le memorie scritte, i documenti e i verbali delle audizioni quando siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

    Articolo 73 - Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento finale

1. In accoglimento delle osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 72, l’Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero nei casi previsti dalla legge in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per iscritto e ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi sono assoggettati ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, il cui ammontare deve essere espressamente previsto nel testo dell’accordo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

    TITOLO VI - LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

    CAPO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
    Articolo 74 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la produzione e il controllo degli atti e documenti rivolti agli organi della amministrazione comunale.

    Articolo 75 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, pubbliche e private, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea.
2. Per i cittadini non appartenenti a Stati dell’Unione europea si applicano le norme vigenti in materia (14).
3. Le norme previste nel presente titolo non si applicano ai procedimenti elettorali ed ai procedimenti disciplinari.

    CAPO II - ISTANZE
    Articolo 76 Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze da produrre all’amministrazione comunale sono presentate nei seguenti modi:
a) sottoscritte dall’interessato alla presenza del dipendente;
b) sottoscritte e presentate, anche a mezzo di terza persona, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo;
c) sottoscritte e inviate per posta o fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore;
d) sottoscritte mediante la firma digitale (15), se inviate per via telematica, ovvero con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.
2. La sottoscrizione dell’istanza presentata all’amministrazione comunale non è soggetta ad autenticazione di firma salvo il caso di cui al comma 3.
3. E’ soggetta ad autenticazione di firma la sottoscrizione di un’istanza, presentata all’amministrazione comunale, finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici economici.
4. Nel caso di cui al comma 3, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. L’autenticazione è soggetta all’imposta di bollo secondo le disposizioni di legge.

    Articolo 77 - Impedimenti alla sottoscrizione o alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, le dichiarazioni e i documenti sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.
3. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
4. La disposizione del comma 3 non si applica nel caso di un’istanza presentata all’amministrazione comunale finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici economici.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.

CAPO III - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 78 - Dichiarazioni sostitutive

1. Ad eccezione dei casi di cui all’articolo 92 comma 2, qualunque stato, qualità personale e fatto può essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, resa nell’interesse del dichiarante.
2. E’ consentita la dichiarazione sostitutiva resa nell’interesse di terzi:
a) in caso di incapacità legale del soggetto nel cui interesse la dichiarazione è resa, secondo le modalità di presentazione previste dall’articolo 77 comma 2;
b) in caso di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, del soggetto nel cui interesse la dichiarazione è resa, secondo le modalità di presentazione previste dall’articolo 77 comma 3.

Articolo 79 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC)

1. La dichiarazione sostitutiva di certificazione (di seguito denominata DSC) è la dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, prodotta in sostituzione delle certificazioni relative agli stati, qualità personali e fatti elencati nella normativa vigente (16).

Articolo 80 - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN)

1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di seguito denominata DSAN), sottoscritta dall’interessato con le modalità previste dall’articolo 76 comma 1 per l’istanza, concerne:
a) stati, qualità personali e fatti del dichiarante non oggetto di DSC di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza;
b) stati, qualità personali e fatti relativi a soggetti diversi dal dichiarante di cui egli abbia diretta conoscenza;
c) la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento, conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione o di titoli di studio o di servizio;
d) la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) la DSAN può anche essere apposta in calce alla copia stessa.
3. La DSAN non è soggetta ad autenticazione di firma, salvo nel caso previsto per istanza dall’articolo 76 comma 3.
4. La disposizione di cui all’articolo 77 comma 3 non si applica nel caso di una DSAN presentata all’amministrazione comunale finalizzata alla riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Articolo 81 - Disposizioni comuni alle DSC e DSAN)

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall’imposta di bollo.
3. In caso di impedimento alla sottoscrizione si applicano le disposizioni dell’articolo 77.

Articolo 82 - Modulistica

1. Per ciascun procedimento il Dirigente di settore predispone apposita modulistica contenente le dichiarazioni sostitutive relative agli stati, qualità personali e fatti strettamente necessari all’adozione del provvedimento finale.
2. Il modulo, corredato da apposite note esplicative, deve essere redatto nel rispetto dei principi di semplificazione e chiarezza.
3. Nel modulo sono inseriti:
a) il riferimento all’obbligo dell’amministrazione procedente di effettuare i controlli;
b) il richiamo alle sanzioni penali per le ipotesi delle falsità in atti e dichiarazioni mendaci (17);
c) il richiamo alla decadenza dal beneficio eventualmente conseguito nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione;
d) l’informativa relativa al trattamento dei dati personali (18).
4. E’ comunque facoltà del cittadino di presentare le dichiarazioni sostitutive in forma libera. In tal caso l’addetto al ricevimento della documentazione provvede ad informare il dichiarante di quanto previsto al comma 3.

CAPO IV - CONTROLLI
Articolo 83 - Principi generali

1. Il Comune, in qualità di amministrazione che riceve le DSC e DSAN (amministrazione procedente), è tenuto ad effettuare idonei controlli.
2. L’amministrazione utilizza gli strumenti più idonei ad assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di controllo privilegiando a tal fine l’utilizzo del fax, di strumenti telematici o informatici.
3. I controlli devono essere attivati immediatamente dopo la ricezione della dichiarazione sostitutiva e sono preventivi rispetto all’adozione del provvedimento, salvo che il controllo comporti oneri o ritardi nei tempi di conclusione del procedimento. In tal caso, il provvedimento deve essere adottato ed il controllo interviene successivamente all’erogazione del beneficio.
4. L’amministrazione effettua il controllo per tutti i procedimenti di sua competenza e in particolare modo verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell’edilizia agevolata e di ogni altra forma di agevolazione e sovvenzione nonché nell’ambito delle procedure di gara.
5. I controlli hanno ad oggetto prioritariamente:
a) i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio;
b) gli elementi per la quantificazione del beneficio.
6. Gli esiti dei controlli sono resi pubblici e comunicati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 84 - Tipologia dei controlli

1. Il controllo può essere:
a) a campione, su una percentuale periodicamente predeterminata di dichiarazioni rispetto ai procedimenti complessivamente avviati ;
b) puntuale, su singoli casi quando sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
c) generale, su tutte le dichiarazioni presentate.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere diretti o indiretti.

Articolo 85 - Controllo a campione

1. I controlli a campione sono effettuati su un congruo numero di dichiarazioni che, in difetto della predeterminazione di cui al comma 2 lett. b, non deve essere inferiore al 10% delle dichiarazioni ricevute.
2. Con determinazione del Direttore della Divisione o Servizio centrale sono individuati:
a) la scelta delle modalità di controllo di cui al comma 4;
b) la percentuale di DSC e DSAN da sottoporre a controllo per categorie di procedimenti;
c) i tempi entro cui deve avvenire il controllo, ferma restando l’osservanza del termine conclusivo per l’adozione del provvedimento finale.
3. Le misure organizzative e le modalità di esecuzione dei controlli adottate con la determinazione di cui al comma 2 devono essere rese note con mezzi idonei.
4. La scelta delle DSC e DSAN da sottoporre a controllo avviene:
a) con sorteggio casuale;
b) con sorteggio definito su base numeriche (ad esempio, individuato un numero in modo casuale, il controllo viene effettuato sulle dichiarazioni sostitutive corrispondenti ai multipli di quel numero);
c) sottoponendo a controllo tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in un determinato giorno e mese scelto in modo casuale;
d) sottoponendo a controllo tutte le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti ammessi al beneficio.

Articolo 86 - Controllo puntuale

1. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati in tutti i casi in cui il responsabile del procedimento ha un fondato dubbio sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate.
2. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati con particolare riguardo per le dichiarazioni dalle quali emergano:
a) elementi di incoerenza palese desunti dal testo della stessa dichiarazione o dal raffronto con dati già conosciuti dall’amministrazione;
b) inattendibilità evidente dei dati dichiarati;
c) imprecisioni nella compilazione della dichiarazione;
d) l’indeterminatezza della situazione descritta.

Articolo 87 - Controllo generale

1. Il controllo su tutte le dichiarazioni presentate avviene per espressa scelta del Direttore della Divisione o Servizio centrale motivata con particolare riferimento:
a) alla complessità e rilevanza dei procedimenti;
b) all’esito negativo dei controlli precedentemente effettuati nell’ambito del medesimo procedimento.

Articolo 88 - Controlli diretti

1. Sono diretti i controlli effettuati dall’amministrazione comunale consultando direttamente gli archivi delle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi competenti a certificare o attestare il dato oggetto di controllo (amministrazione certificante).
2. In tutti i casi in cui l’amministrazione comunale procedente ai sensi del precedente articolo 83 comma 1, acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (amministrazione procedente).

Articolo 89 - Controlli indiretti

1. Sono indiretti i controlli effettuati dal Comune richiedendo al soggetto competente, anche attraverso strumenti informatici, telematici o per fax, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questi custoditi.
2. Per i controlli indiretti sulle DSAN relative a stati, qualità personali e fatti non oggetto di certificazione o attestazione da parte di pubbliche amministrazioni, l’amministrazione comunale può richiedere l’effettuazione del controllo ispettivo ad organi di polizia. Resta salva la facoltà del cittadino di produrre la documentazione comprovante il dato non certificabile.

Articolo 90 - Regolarizzazione

1. Qualora dai controlli si rilevino errori materiali, omissioni e/o imprecisioni di immediata evidenza, che non costituiscono falsità, il responsabile del procedimento invita i soggetti interessati a integrare o a rettificare le dichiarazioni entro un termine stabilito in ragione dello stato di attuazione del procedimento.
2. Dalla data di invio della richiesta di cui al comma 1, i termini del procedimento sono sospesi fino alla regolarizzazione della dichiarazione da parte dell’interessato.
3. In caso di mancata regolarizzazione della dichiarazione nei termini di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica all’interessato che il procedimento non ha seguito.

Articolo 91 - Controlli effettuati come amministrazione certificante

1. Il Comune, in qualità di amministrazione certificante, è tenuto a svolgere, senza oneri per l’amministrazione procedente e previa adozione di appositi protocolli d’intesa e delle misure tecnico-organizzative necessarie, controlli indiretti di dichiarazioni sostitutive per conto di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi nonché ad agevolare controlli diretti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
2. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, l’amministrazione comunale, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire - su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante - conferma scritta, anche attraverso l’uso di fax, strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
3. Le comunicazioni di conferma scritta, da inviare nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, devono contenere le seguenti indicazioni:
a) l’esito del controllo;
b) l’ufficio controllante;
c) il responsabile del procedimento;
d) la data.

CAPO V - ALTRE MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 92 - Certificazioni

1. E’ fatto divieto di richiedere certificati attestanti stati, qualità personali o fatti, ad eccezione dei casi di cui al comma 2.
2. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in calce al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio.

Articolo 93 Esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. In tali casi, il responsabile del procedimento provvede all’acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso che provvede ad inserire nel fascicolo d’ufficio.
2. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio.
3. Sono equipollenti al documento di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Articolo 94 - Copie autentiche

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 comma 1 lettere c) e d), nei casi in cui l’interessato debba presentare alla amministrazione comunale copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta:
a) dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
b) dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
2. L’autenticazione consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Articolo 95 - Acquisizione d’ufficio

1. Il Comune, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce d’ufficio, anche per fax e via telematica, i dati relativi agli stati, qualità personali e fatti che le pubbliche amministrazioni sono tenute a certificare o attestare, previa indicazione da parte dell’interessato dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile del procedimento inserisce nel fascicolo d’ufficio copia del dato acquisito.
3. In caso di richiesta da parte di soggetti terzi dell’acquisizione d’ufficio di dati, che il Comune è tenuto a certificare o attestare, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 91.

CAPO VI- SANZIONI
Articolo 96 Responsabilità del dichiarante

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1e 2 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Articolo 97 - Decadenza dal beneficio

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 96 e salvo il disposto dell’articolo 90, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione ai fini dell’erogazione del beneficio:
a) nel caso di controllo preventivo, il dichiarante è escluso dal procedimento;
b) nel caso di controllo successivo, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento adotta formale provvedimento di esclusione o decadenza, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del relativo procedimento.
3. Le prestazioni di carattere essenziale possono continuare ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti minimi necessari per l’ottenimento del beneficio, in deroga al comma precedente, qualora siano necessari interventi indifferibili o urgenti con rischio di gravi pregiudizi per il dichiarante o per la collettività.
4. In ogni caso di erogazione di benefici economici sulla base di false dichiarazioni, l’amministrazione comunale provvede al recupero delle somme indebitamente percepite o alla richiesta di corresponsione delle somme dovute, comprensive degli interessi legali maturati.

Articolo 98 - Responsabilità del dipendente

1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio:
a) la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente titolo;
b) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
c) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento;
d) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
e) la mancata denuncia all’autorità giudiziaria della falsità riscontrata in conseguenza del controllo.
2. L’amministrazione comunale ed i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

CAPO VII- DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 99 - Istanze e DSAN da produrre a soggetti privati

1. Il Comune è tenuto ad autenticare le sottoscrizioni di istanze e DSAN dirette a soggetti privati. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76 comma 4.
2. Analogamente il Comune autentica copia di atti e documenti, anche di natura privatistica, rivolti ai privati.

Articolo 100 - Norme applicabili

1. Restano ferme le disposizioni di legge e regolamentari previste dalle specifiche normative di settore nonché la disciplina in materia di dichiarazione sostituiva unica per le prestazioni sociali agevolate (19).

TITOLO VII - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 101 - Istituzione, sede e durata in carica

1. L’ufficio del Difensore Civico, istituito ai sensi della vigente legislazione in materia di ordinamento degli enti locali, e secondo le disposizioni dello Statuto della Città, ha sede presso gli Uffici Comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, il Difensore Civico resta in carica tre anni, esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta.

Articolo 102 - Funzioni del Difensore Civico

1. Nell’ambito delle finalità indicate dallo Statuto a favore dei titolari dei diritti di partecipazione, il Difensore Civico svolge in particolare i seguenti compiti:
- interviene presso gli uffici interessati in riferimento ad abusi, disfunzioni, carenze, ritardi;
- presta assistenza nella tutela dei diritti e degli interessi, anche attraverso una specifica informazione sull’attività del Comune e sui tempi e modalità delle varie procedure;
- propone, in relazione ai problemi sottopostigli, le soluzioni che, nell’ambito dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti, ritenga più idonei e conformi alla correttezza ed efficienza dell’attività amministrativa;
- sorveglia sull’applicazione del diritto di accesso all’informazione e alla partecipazione;
- svolge le funzioni previste dalla legge in relazione alle istanze di riesame dei provvedimenti di diniego o di differimento dell’accesso.

Articolo 103 - Requisiti per la elezione

1. E’ eleggibile a Difensore Civico chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
- abbia compiuto i cinquanta anni di età;
- sia munito di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio;
- dia ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa;
- sia immune dalle cause ostative previste dallo Statuto.

Articolo 104 Incompatibilità con altre attività

1. Il Difensore Civico per tutta la durata dell’incarico non può, nell’ambito del Comune di Torino, assumere o esercitare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro, ed anche in quelle che non abbiano fine di lucro qualora si determinino conflitti di interessi.

Articolo 105 - Decadenza, revoca, dimissioni

1. Qualora, successivamente all’elezione del Difensore Civico, sia rilevata una causa di ineleggibilità o di incompatibilità essa viene contestata dal Sindaco al medesimo, che ha dieci giorni per rimuoverla, qualora sia possibile, o per formulare osservazioni.
2. Entro ulteriori dieci giorni il Consiglio Comunale delibera in merito, pronunciando la eventuale decadenza.
3. Il Consiglio Comunale, con motivata deliberazione che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, pronuncia la revoca del Difensore Civico per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio, o impedimento all’esercizio delle funzioni per un periodo superiore ai 120 giorni.
4. In caso di dimissioni, la eventuale permanenza in carica del Difensore Civico non può protrarsi oltre i 45 giorni previsti per la nomina del successore, a far tempo dalla data di presentazione delle stesse.
5. In caso di decesso, decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente o temporaneo, del Difensore Civico, le sue funzioni sono svolte dal Difensore Civico Provinciale, con le modalità previste da apposita convenzione.

Articolo 106 - Modalità di elezione

1. L’elezione del Difensore Civico avviene sulla base di candidature proposte da singoli, associazioni, Enti pubblici e privati rispettivamente residenti o aventi sede nel Comune di Torino, nonché dallo stesso interessato.
2. A tal fine l’Amministrazione procede mediante la pubblicazione di apposito avviso contenente l’indicazione:
- dei compiti inerenti la carica;
- del termine, non superiore ai dieci giorni in caso di vacanza dell’incarico e a venti giorni negli altri casi, per la presentazione delle candidature, nonché dei soggetti facoltizzati alla presentazione delle stesse e le relative modalità;
- dei requisiti richiesti;
- delle cause ostative;
- della durata della carica e del relativo trattamento economico.
3. Le proposte delle candidature dovranno essere corredate:
- da apposito curriculum relativo alle caratteristiche professionali e culturali del candidato e di quant’altro ritenuto utile per dare garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa;
- da una dichiarazione attestante:
a) l’inesistenza delle cause ostative previste dallo Statuto;
b) l’inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze penali in corso, ovvero l’indicazione specifica delle stesse;
c) l’impegno ad osservare quanto disposto dall’articolo 104 del presente testo unico, pena la decadenza.
4. Le proposte di candidatura dovranno recare la sottoscrizione del proponente e, a titolo di assenso, quella del candidato, entrambe autenticate nelle forme di legge.
5. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Conferenza dei Capigruppo procede all’esame formale delle stesse, verificando l’esistenza e la validità dei requisiti richiesti. I nominativi dei candidati in possesso di tali requisiti sono inseriti nella scheda di cui al successivo comma 7.
6. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, può proporre candidati alla carica di Difensore Civico, almeno 24 ore prima dell’ora di convocazione della seduta nella quale il Consiglio Comunale deve procedere alla votazione.
7. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, la votazione avviene in forma segreta, mediante apposita scheda, consegnata ad ogni Consigliere, sulla quale sono stampati i nomi dei candidati alla carica, di cui ai precedenti commi 5 e 6.
8. E’ eletto Difensore Civico colui che ottiene la maggioranza prescritta dallo Statuto della Città.

Articolo 107 - Modalità di intervento

1. Il Difensore Civico si attiva di propria iniziativa o su istanza di parte. Qualsiasi istanza rivolta al Difensore Civico deve essere redatta per iscritto con l’esatta individuazione del richiedente, dell’oggetto e dei motivi della richiesta.
2. Qualora da una preliminare istruttoria, da esaurirsi entro dieci giorni, il Difensore Civico ritenga che l’istanza sia infondata o comunque che la richiesta che ne forma oggetto non necessiti del suo intervento, ne dispone l’archiviazione informandone il reclamante.
3. Per contro, qualora il Difensore Civico ritenga che l’istanza sia fondata, ne avvia l’istruttoria, dandone comunicazione all’Assessore interessato, al Segretario Generale ed al responsabile della struttura competente (Dirigente di settore per il Comune) che, entro cinque giorni, dovrà individuare ed a sua volta comunicare al Difensore Civico il funzionario tenuto ai successivi adempimenti collaborativi.
4. Salvo i casi più semplici e pertanto definibili in tempi brevi, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, per i casi proceduralmente più complessi, il termine di definizione della pratica è stabilito di volta in volta dal Difensore Civico d’intesa con il funzionario designato. Tale termine non potrà comunque essere superiore a 90 giorni, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, per i quali sia necessario stabilire termini maggiori.
5. L’intesa stabilirà altresì le modalità che garantiscano il diritto del Difensore Civico ad ottenere tempestivamente copie di atti e documenti ed ogni notizia ritenuta utile, nonché ad intervenire efficacemente nel procedimento amministrativo, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
6. Determinati i tempi di definizione della pratica e concordati gli interventi, il Difensore Civico ne dà comunicazione, con i propri motivati rilievi qualora lo ritenga necessario, al reclamante, all’Assessore interessato, al Segretario Generale e al responsabile della struttura competente.
7. La procedura si esaurisce con la comunicazione da parte del responsabile della struttura competente al Difensore Civico dell’avvenuta definizione della pratica nel termine concordato.
8. Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco qualsiasi inosservanza delle norme procedurali di cui sopra con l’indicazione del nominativo del funzionario o dei funzionari responsabili per i provvedimenti di competenza, dandone loro comunicazione.
9. La Conferenza dei Capigruppo, in quanto espressione del Consiglio Comunale, potrà in qualsiasi momento chiedere al Difensore Civico di presentare una relazione in ordine alle procedure aperte ed in corso di definizione, nonché di quelle definite.

Articolo 108 - Partecipazione alle Commissioni

1. Il Difensore Civico può partecipare, previa comunicazione al Presidente, alla discussione sugli argomenti, già alla sua attenzione per ragioni d’ufficio, iscritti all’ordine del giorno delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali.
2. Al Difensore Civico debbono essere trasmessi tempestivamente gli ordini del giorno dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni comunali permanenti e speciali.

Articolo 109 - Doveri

1. Il Difensore Civico deve garantire la propria presenza almeno per due giornate la settimana.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete, o riservate, ai sensi di legge.

Articolo 110 - Relazione annuale

1. La relazione che il Difensore Civico, secondo quanto previsto dallo Statuto, ha l’obbligo di presentare annualmente al Consiglio Comunale, deve essere articolata per settori di attività e per circoscrizioni, con riferimento alle problematiche di maggiore rilievo sociale.
2. Alla relazione deve essere data adeguata pubblicità.

Articolo 111 - Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta un’indennità annua lorda non superiore al 45% dell’indennità di base prevista per il Sindaco dal Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, tabella A, "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della Legge 3 agosto 1999, n. 265".

Articolo 112 - Organizzazione dell’ufficio

1. La dotazione organica iniziale necessaria per il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico è definita d’intesa con il Segretario Generale e il Direttore Generale, salvo successive revisioni sulla base delle risultanze delle relazioni annuali.
2. Il Regolamento sul Decentramento potrà prevedere un’articolazione dell’Ufficio del Difensore Civico a livello circoscrizionale.

TITOLO VIII - NORME FINALI
Articolo 113 - Norme di rinvio e revoche

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Testo Unico si fa rinvio, in quanto compatibile, alla normativa vigente.
2. Dall’entrata in vigore del presente Testo Unico sono revocati:
- il Regolamento delle modalità procedurali per istanze, petizioni e proposte di deliberazione di iniziativa popolare (n. 203), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 1994;
- il Regolamento del Referendum Comunale (n. 285), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 luglio 2003;
- il Regolamento sull’accesso ai documenti amministrativi (n. 200), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 marzo 1994;
- il Regolamento sui termini e responsabili dei procedimenti amministrativi (n. 216), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 aprile 1995;
- il Regolamento sulla documentazione amministrativa relativa alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive (n. 174), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 1989;
- il Regolamento sul Difensore civico (n. 194), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 1992.

Articolo 114 - Adeguamento normativo automatico

1. Le disposizioni legislative e statutarie indicate nel presente Testo Unico si intendono sostituite, a mezzo di automatico adeguamento, con l’eventuale normativa sopravvenuta, salvo che quest’ultima comporti la necessità di modifica espressa onde evitare profili di incompatibilità, dubbi interpretativi o necessità e/o opportunità di raccordo con e/o tra le disposizioni del T.U.


ALLEGATO A - DOCUMENTI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO

Sono sottratti all’accesso, nei limiti stabiliti dall’articolo 50 del presente titolo, le seguenti categorie di atti e documenti amministrativi formati o comunque detenuti dal Comune ai fini dell’attività amministrativa:
A) documenti inaccessibili per motivi di (ordine e sicurezza pubblica) sicurezza e ordine pubblico, per fini di prevenzione e repressione della criminalità o per la tutela del segreto istruttorio:
- relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità giudiziaria, ovvero inerenti all’attività di tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità;
- atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
- documenti attinenti all’organizzazione ed al funzionamento della polizia municipale ed all’impiego dei relativi addetti relativamente alla programmazione dell’attività di vigilanza e di controllo ed alle operazioni che vengono effettuate anche in collaborazione con le forze di polizia;
- documenti relativi alla protezione e custodia delle armi in dotazione della polizia municipale nonché‚ alla sicurezza delle sedi e delle infrastrutture degli uffici del Comune;
- documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici adibiti ad installazioni militari a sedi di uffici ed organi con compiti di tutela dell’ordine pubblico e repressione della criminalità;
- documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all’attività di imprese a rischio di incidente rilevante e di edifici destinati all’esercizio dell’attività creditizia e valutaria;
- elaborati tecnico-progettuali e documentazione connessa relativamente ai lavori di installazione di sistemi di sicurezza riguardanti edifici pubblici e privati;
- documenti sottoposti a sequestro per ordine dell’autorità giudiziaria.
B) documenti inaccessibili per previsione normativa e in particolare:
- relazioni riservate per disposizioni di legge dei direttori dei lavori e dei collaudatori di opere pubbliche, dei servizi e delle forniture;
- pareri legali espressi dall’Avvocatura Comunale o altri pareri espressi da consulenti giuridici o tecnici in relazione ad una lite in potenza o in atto e la corrispondenza inerente;
- atti difensivi posti in essere nel corso di giudizi e la corrispondenza inerente.
C) documenti inaccessibili per assicurare la riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese ed in particolare:
- provvedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e documenti allegati;
- se richiesti da terzi i documenti relativi:
- alle situazioni personali familiari dei cittadini risultanti dagli atti dell’anagrafe e dallo stato civile la cui riservatezza è stabilita dalla legge (adozione, affido familiare, paternità e maternità, cambiamento di sesso, etc.);
- documenti o parti di documenti che contengono dati sensibili, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nei limiti previsti dallo stesso;
- corrispondenza tra privati ed atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
- atti e documenti relativi a procedimenti tributari;
- atti presentati per partecipare a procedure di gara, qualora contengano informazioni considerate riservate dagli operatori economici, come quelle riguardanti segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.
D) Documenti inaccessibili per motivi di riservatezza:
- atti di promuovimento di azioni di responsabilità erariale o penale di fronte alle competenti Autorità giudiziarie.
- relazioni e rapporti redatti su richiesta delle Procure della Corte dei Conti o comunque connessi all’espletamento dell’attività istruttoria della suddetta Autorità;
Sono altresì esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall’accesso e che l’Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.


ALLEGATO B - DOCUMENTI PER I QUALI L’ACCESSO È DIFFERITO

E’ differito l’accesso, nei limiti stabiliti dall’articolo 51 del presente titolo, per le seguenti categorie di atti e documenti amministrativi formati o comunque detenuti dal Comune ai fini dell’attività amministrativa:
A) Quando fanno parte del procedimento: denunce amministrative, esposti, segnalazioni comunque denominate, a seguito delle quali l’amministrazione abbia attivato una attività istruttoria di natura ispettiva, di verifica o di controllo fino al momento in cui il procedimento non sia definito con provvedimento che eroga sanzioni amministrative anche di natura pecuniaria ovvero con l’archiviazione. Laddove il procedimento attivato a seguito di denuncia amministrativa, esposto, segnalazione comunque denominate, sia oggetto di informativa all’autorità giudiziaria, devono essere sottratti all’accesso tali atti propulsivi o comunque, gli altri documenti facenti parte del procedimento medesimo, oggetto di informativa, sino alle determinazioni dell’autorità giudiziaria medesima o, comunque, sino al momento in cui tali documenti non debbano più ritenersi secretati.
B) Ai sensi dell’articolo 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109:
1. l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa privata.
C) I documenti dei procedimenti concorsuali fino alla definizione delle singole fasi sub-procedimentali.
D) Le offerte, compresi i relativi allegati, presentate nel corso di procedure contrattuali quali pubblici incanti, licitazioni private, appalto-concorso e trattative private esperite dall’Amministrazione, nonché‚ i verbali delle Commissioni nominate per la valutazione di dette offerte, sino alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara o della fornitura.


Note:
(1) Cfr. articolo 9 dello Statuto della Città di Torino
(2) Cfr. articolo 13 comma 1 dello Statuto della Città di Torino
(3) Cfr. articolo 13 comma 1 dello Statuto della Città di Torino
(4) Cfr. articolo 13 comma 4 dello Statuto della Città di Torino
(5) Cfr. articolo 14 dello Statuto della Città di Torino
(6) Deliberazione della Giunta Comunale del 27 novembre 2001- mecc. 2001 10283/24
(7) Secondo le modalità previste dall'articolo 76 del presente T.U.
(8) Cfr. articolo 13 comma 2 dello Statuto della Città di Torino
(9) Cfr. articolo 13 comma 4 dello Statuto della Città di Torino
(10) Cfr. articolo 14 comma 3 dello Statuto della Città di Torino
(11) Deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 1994
(12) Cfr. articolo 94 del presente T.U.
(13) Ai sensi degli articoli 16 comma 3 e 17 comma 3 della Legge 241/1990.
(14) Cfr. articolo 3 D.P.R. 445/2000 qui di seguito riportato.
Soggetti.
1. Omissis
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
(15) Cfr. Articolo 23 del D.P.R. 445/2000, come modificato dal D.P.R. 137/2003
(16) Ai sensi dell'articolo 46 D.P.R. 445/2000 qui di seguito integralmente riportato.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(17) Articolo 76 D.P.R. 445/2000
(18) Articolo 13 D.P.R. 196/2003
(19) D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2000 03943/66 del 12 giugno 2000.